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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16721/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.33750/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto di ufficio inerente all'osservanza del divieto di accedere in un locale della sala operativa del Commissariato; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sono ugualmente generici perché non si confrontano con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla valutazione delle prove testimoniali, alla sussistenza del dolo e sull'accertamento dei reati di resistenza e lesioni; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica, in difetto di una partecipazione apprezzabile alla decisione ed al contraddittorio cartolare, anche a fronte della disposta assegnazione del procedimento alla Sezione Settima all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Cons li e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M FtipZi0; tii(liZi4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.33750/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto di ufficio inerente all'osservanza del divieto di accedere in un locale della sala operativa del Commissariato; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sono ugualmente generici perché non si confrontano con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla valutazione delle prove testimoniali, alla sussistenza del dolo e sull'accertamento dei reati di resistenza e lesioni; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica, in difetto di una partecipazione apprezzabile alla decisione ed al contraddittorio cartolare, anche a fronte della disposta assegnazione del procedimento alla Sezione Settima all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MIl Cons li e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M FtipZi0; tii(liZi4 [OSCURATO:PERSONA]
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