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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 13942/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito per l'imputato l'avv.

A. Bianchetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la dichiarazioni di prescrizione del reato di cui al capo 51). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 51, 52, 53 e 54, alla pena sospesa di anni uno e mesi nove di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi di ricorso con i quali denuncia: la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546 commi 2 e 3 cod.proc.pen., per essere la sentenza sottoscritta dal solo consigliere relatore ed estensore e non anche dal Presidente del Collegio; mancata assunzione di una prova decisiva dedotta nei motivi aggiunti di appello.

Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza e la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 51). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo.

2. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza oggetto di impugnazione sia affetta da nullità in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente del Collegio.

Effettivamente dalla lettura dell'ultima pagina del provvedimento in verifica risulta per tabulas che la sentenza, emessa all'esito del dibattimento in presenza, veniva depositata, in data 11 giugno 2021, con la sottoscrizione del solo Consigliere estensore, senza alcuna sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio.

Giova rammentare che l'art. 546 cod.proc.pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett. g) e prevede espressamente - al comma 3 - la sanzione della nullità per il caso di mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico.

Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell'art. 546, cod.proc.pen.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio/ non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo) e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308 - 01).

La ratio della nullità in parola si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal Presidente, impone la sottoscrizione di quest'ultimo, così che possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza.

Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il Presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile.

Le Sezioni Unite hanno affermato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impu gnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra delineati, la eccepita nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio, in assenza di impedimento del Presidente, risulta pertanto fondata.

La sentenza-documento deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.

Sulla base degli stessi principi enunciati dalle Sezioni Unite, non può essere rilevata, come richiede la difesa, la prescrizione del reato di cieuL i i s 5 quanto la nullità si è verificata a valle della decisione di condanna che e intervenuta/. prima della maturazione della prescrizione del reato e non incidendo la nullità sul giudizio (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per la rinnovazione dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito per l'imputato l'avv. A. Bianchetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la dichiarazioni di prescrizione del reato di cui al capo 51). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 51, 52, 53 e 54, alla pena sospesa di anni uno e mesi nove di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi di ricorso con i quali denuncia: la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546 commi 2 e 3 cod.proc.pen., per essere la sentenza sottoscritta dal solo consigliere relatore ed estensore e non anche dal Presidente del Collegio; mancata assunzione di una prova decisiva dedotta nei motivi aggiunti di appello. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza e la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 51). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo. 2. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza oggetto di impugnazione sia affetta da nullità in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente del Collegio. Effettivamente dalla lettura dell'ultima pagina del provvedimento in verifica risulta per tabulas che la sentenza, emessa all'esito del dibattimento in presenza, veniva depositata, in data 11 giugno 2021, con la sottoscrizione del solo Consigliere estensore, senza alcuna sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio. Giova rammentare che l'art. 546 cod.proc.pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett. g) e prevede espressamente - al comma 3 - la sanzione della nullità per il caso di mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico. Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell'art. 546, cod.proc.pen. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio/ non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo) e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308 - 01). La ratio della nullità in parola si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal Presidente, impone la sottoscrizione di quest'ultimo, così che possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza. Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il Presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile. Le Sezioni Unite hanno affermato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impu gnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. Sulla scorta dei principi di diritto sopra delineati, la eccepita nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio, in assenza di impedimento del Presidente, risulta pertanto fondata. La sentenza-documento deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento. Sulla base degli stessi principi enunciati dalle Sezioni Unite, non può essere rilevata, come richiede la difesa, la prescrizione del reato di cieuL i i s 5 quanto la nullità si è verificata a valle della decisione di condanna che e intervenuta/. prima della maturazione della prescrizione del reato e non incidendo la nullità sul giudizio (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per la rinnovazione dell'
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