CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2, 625, comma 1, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice esplicitato che la condotta incriminata consisteva nell'impossessarsi di energia elettrica in mancanza di contratto di fornitura e/o regolare contabilizzazione dei consumi e valutato non solo l'adibizione ad abitazione da parte di tutti gli imputati ma anche la consapevolezza di costoro alla partecipazione al fatto contestato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il g6iTere ensore Il