CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36453/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza in data 11/12/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, Domenico, Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati, con la diminuente del rito, il primo, alla pena di 7 anni di reclusione e di 7.400 euro di multa, gli altri due, alla pena di 6 anni di reclusione e di 6.000 euro di multa, in quanto riconosciuti colpevoli di concorso nei reati - unificati dal vincolo della continuazione e commessi nelle pertinenze e adiacenze della loro abitazione, sita a Cardeto, contrada Castanea - previsti dagli artt. 81, primo comma, 99, quarto comma, 110 cod. pen., 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, 7, d.l. n. 152 del 1991, per avere detenuto materialmente e portato illegalmente una serie di armi e parti di armi (ovvero un fucile moschetto mod. 91; un moschetto Mauser; una carabina Heckler e Koch cal. 30,06; una carabina a ripetizione cal. 8 x 60 Mauser; una doppietta cal. 20 mm ad avancarica, con canne lunghe 69 cm.; un fucile monocanna cal. 28 mm.; un calcio di fucile in legno; 5 caricatori siglati C15), nonché per avere detenuto, senza licenza, oltre 5 kg. di materiale esplosivo costituito da polvere da sparo in violazione dell'art. 97, r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (capo A); dagli artt. 81, primo comma, 99, quarto comma, 110 cod. pen., 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 7, d.l. n. 152 del 1991, per avere illegalmente detenuto e portato armi con matricola abrasa (una canna per fucile Beretta cal. 12 mm. con matricola illeggibile; un fucile da caccia Fausti cal. 12 con matricola abrasa, poi ripristinata; un fucile a pompa Franchi, cal. 12 mm. con canne lunghe 55 cm. con matricola abrasa; un fucile Franchi cal. 12 con canne mozzate lunghe 49 cm. e matricola abrasa; un fucile Beretta cal. 12 mm., con canne accorciate e matricola abrasa; un fucile tipo doppietta, marca [OSCURATO:PERSONA], cal. 20 mm. e matricola abrasa, poi ripristinata; una carabina a leva Winchester, cal. 30 x 30 e matricola abrasa; un fucile sovrapposto cal. 12 mm, marca Marocchi, con matricola abrasa, poi ripristinata; un fucile semiautomatico Beretta cal. 12 mm., privo di canna; una pistola FN, modello HP35, cal. 7,65, con matricola verniciata, poi ripristinata: capo B); dagli artt. 99, quarto comma, 81 primo comma, 110, 648 cod. pen., 7, d.l. n. 152 del 1991, per avere illegalmente acquistato o, comunque, ricevuto armi di provenienza delittuosa (in particolare: il fucile sovrapposto cal. 12 mm., marca Marocchi, con matricola abrasa, poi ripristinata, provento di furto denunciato da [OSCURATO:PERSONA]; la carabina Heckler e Koch, cal, 30,06, provento di furto denunciato da [OSCURATO:PERSONA]; il fucile monocanna Mauser, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]: capo C); dagli artt. 81, primo comma, 110 cod. pen., 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, 7, d.l. n. 152 del 1991, per avere, al fine di renderne più agevole il porto e l'occultamento, accorciato le canne dei fucili già indicati al capo B (capo D); dagli artt. 110 e 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente 1.684 munizioni per fucile di vario calibro, in violazione dell'art. 26, legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto munizionamento relativo ad armi non denunciate e superiore al limite di legge di 1.000 cartucce (capo E); fatti commessi con l'aggravante del fine di agevolare le attività criminali dell'associazione mafiosa denominata cosca Serraino, accertati in Cardeto il 16/3/2018. 2. Con sentenza in data 11/12/2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art.7, d.l. n. 152 del 1991, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 5 anni e 4 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa, a Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione e 3.000 euro di multa, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, per mezzo del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ragionamento probatorio svolto, avendo le sentenze valorizzato elementi indiziari privi dei requisiti di certezza e precisione e avendo obliterato le prove a discarico offerte dalla difese, con cui sarebbe stato dimostrato che nell'area ove il compendio era stato rinvenuto non abitavano soltanto i Fotia, essendovi alcuni immobili nei quali si sarebbero trovate altre persone. 3.2. Con il secondo'motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostante attenuanti generiche, per avere i Giudici di merito obliterato alcuni elementi positivi, quali lo stato di incensuratezza di Antonino e [OSCURATO:PERSONA], il risalente precedente penale di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, il comportamento collaborativo tenuto dagli imputati con gli inquirenti, sia nel corso della perquisizione, sia nella fase successiva, durante la quale essi avrebbero risposto alle domande degli investigatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di censura, osserva il Collegio che le due sentenze di merito, la cui motivazione è destinata a integrarsi reciprocamente nell'ambito di un complessivo corpo decisionale secondo lo schema della cd. doppia conforme, attesa l'uniformità dei criteri di lettura del materiale probatorio acquisito (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 10163 del 1/2/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01), hanno articolato una lettura niente affatto illogica del materiale probatorio in relazione alla riferibilità del compendio illecito altre imputati, che non consente di ipotizzare alcun ragionevole dubbio in ordine alla loro piena responsabilità. 2.1. Invero, secondo quanto accertato dalle due sentenze di merito, i tre imputati avevano illegalmente detenuto e portato un rilevante quantitativo di armi e di parti di esse, in alcuni casi rese clandestine e, comunque, modificate per renderne più agevole il porto, di numerose munizioni e di un cospicuo quantitativo di esplosivo. La loro responsabilità è stata affermata a partire da una serie di elementi di natura logica, cementati dalle dichiarazioni rese dagli interessati in fase di indagini preliminari. Infatti, le armi si trovavano in un immobile disabitato posto nelle adiacenze della loro dimora, di fronte al quale erano parcheggiati dei veicoli in uso agli stessi Fotia; altre erano occultate in terreni che, per ammissione degli imputati, si trovavano nella disponibilità, da alcuni anni, del nucleo o comunque nelle immediate vicinanze di essi; altre ancora si trovavano in prossimità di un sito presso il quale gli imputati avevano svolto l'attività di raccolta e lavorazione del legname: attività ancora recentemente svolta, secondo quanto si ricavava dalla attuale presenza di residui di lavorazione. Inoltre, è stato evidenziato come fosse del tutto inverosimile che terzi soggetti potessero essersi inoltrati in taluno dei siti ove le armi erano state occultate, non agevolmente accessibili e, in ogni caso, soggetti al costante controllo dei Fotia; e con il rischio che costoro potessero rinvenirle e appropriarsene, considerato che, avendo alcune di esse il colpo in canna, l'occultamento era, evidentemente, finalizzato all'immediato utilizzo da parte degli stessi detentori. 2.2. A fronte di tale puntuale articolazione del discorso giustificativo, le censure sviluppate con il primo motivo in relazione all'affermazione di colpevolezza degli imputati (in particolare quelle, centrali nella complessiva argomentazione difensiva, che concernono la libera accessibilità all'area da parte di terzi soggetti) hanno un carattere meramente reiterativo delle osservazioni critiche svolte in sede di appello, cui sono sostanzialmente sovrapponibili, e, per questa via, si connotano anche come aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione, congrua e logica, contenuta nella sentenza impugnata in specie con riguardo alla riconducibilità dei luoghi in cui le armi erano occultate nella concreta ed accertata sfera di controllo dei tre imputati; donde, conclusivamente, l'inevitabile giudizio di inammissibilità. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di doglianza, giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 -bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Orbene, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, anche in ragione del numero delle armi, e tenendo conto della collaborazione prestata dagli imputati già nel momento commisurativo della pena base. In questo modo, le sentenze hanno adempiuto pienamente, alla luce dei principi enunciati, all'obbligo di motivare sul punto oggetto delle censure difensive, sicché anche il secondo motivo deve essere ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame