CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 34186/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Napoli, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 11 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha revoca to l’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione emesso in data 7 aprile 2025. 2. Il ricorrente, che agisce come terzo interessato nel procedimento esecutivo a carico di [OSCURATO:PERSONA], deceduta,impugna la suddetta ordinanza della Corte di appello di revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di demolizione,sostenendo che la revoca ex abrupto e inaudita altera parte di una sospensione legittimamente concessa pochi giorni prima era abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, che ha oggetto un provvedimento interlocutorio nell’ambito dell’incidente di esecuzione, è inammissibile. La Corte di appello ha sospeso in via d’urgenza l’ordine di demolizione e prima, e fuori, dell’udienza fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, esaminata la documentazione prodotta dalla Procura, ha revocato la suddetta sospensione. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, si tratta di un provvedimento che, a prescindere dalla sua ritualità, non è autonomamente impugnabile, in quanto interlocutorio.L’art. 666 cod. proc. pen. contempla l’impugnazione del decreto o dell’ordinanza decisoria non del provvedimento interlocutorio. Il ricorrente ha dunque evocato la categoria dell’abnormità della quale, tuttavia, non ricorrono gli estremi né sul piano strutturale (trattandosi di provvedimento non avulso dal sistema, motivato con riferimento ad una sopravvenienza obiettivamente rilevante) né sul piano funzionale, trattandosi di pregiudizio eventualmente rimediabile con il provvedimento conclusivo del giudizio esecutivo, a sua volta impugnabile o con ulteriori iniziative da assumersi innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione. Peraltro, va evidenziato che la revoca della sospensione è giustificata nel merito perché il Pubblico ministero ha presentato all’attenzione del Collegio la sentenza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Braco avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato il ricorso avverso l’ordine di demolizione essendo risultato illegittimo il permesso a costruire (Sez. 4, n. 13235 del 23/03/2022, n.m.). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q