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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12825/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui in data 19/05/2022 il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 33.660,00, sequestrata in casa dell'indagato all'atto della perquisizione domiciliare da parte del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'occasione, in possesso dello Scarpiello, che veniva tratto in arresto, venivano rinvenuti, oltre alla predetta somma (occultata dentro la culla del figlio), grammi 59,73 di cocaina, un bilancino di precisione e una agenda in cui erano scritti una serie di cifre e nominativi.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

Lamenta in particolare, con l'unico motivo presentato, la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 125, comma 3, del medesimo codice.

Sostiene, in particolare che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non accogliere l'appello proposto dalla difesa, richiamando l'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990, il comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990 e l'articolo 240-bis del codice penale, istituti che al contrario non possono trovare applicazione nel caso di specie.

In dettaglio, l'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990 e l'articolo 240-bis del codice penale troverebbero applicazione solo in caso di condanna o applicazione di pena su richiesta delle parti, circostanze non ricorrenti nel caso di specie, mentre il comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990 prevede la confisca delle cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato, elementi che non ricorrono nel caso in esame perché il ricorrente risponde esclusivamente del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

Esso, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato laddove chiarisce (anche mediante espressi richiami al provvedimento genetico di apposizione del vincolo reale) in modo inequivoco che il sequestro è stato disposto sia a fini di confisca, ai sensi del combinato disposto degli artiColi 85-bis del d.P.R. 309/1990 e 240-bis del codice penale, e pertanto con finalità anticipatorie della confisca da disporsi ai sensi dell'articolo 321 comma 2 cod. proc. pen., sia ai sensi dell'articolo 321, comma 1, cod. proc. pen. (c.d.

«sequestro impeditivo»), ricorrendo il pericolo che il denaro «possa essere impiegato dallo Scarpiello "per perpetrare altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede"», reinvestendo la somma per l'acquisto di ulteriore sostanza stupefacente.

Sul punto, la Corte ritiene per consolidata giurisprudenza che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 - 01).

2. In ogni caso, nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

2.1. Quanto al primo profilo indicato nel motivo di ricorso, infatti, rileva l'impugnata ordinanza come «nulla ha dedotto il difensore in ordine all'ulteriore argomentazione esposta dal GIP nel decreto genetico a sostegno del periculum, ovvero la sussistenza del rischio che il denaro predetto possa essere impiegato dallo Scarpiello per commettere ulteriori delitti della stessa specie di quelli per cui si procede; sul punto non può non osservarsi che si tratta di una esigenza cautelare esistente quantomeno nella fase attuale delle indagini preliminari, in cui l'imputazione non risulta cristallizzata nell'atto di esercizio dell'azione penale ed è ancora suscettibile di ulteriori sviluppi», affermazione con cui il ricorrente non si confronta rendendosi per ciò solo inammissibile;

2.2. Quanto al secondo aspetto, la Corte evidenzia come la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non appare pertinente al caso in esame, in cui la somma non è stata posta sotto sequestro quale prezzo, prodotto, profitto o strumento del reato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990, bensì in quanto destinata alla c.d.

«confisca per sproporzione» ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. (richiamato dall'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990), che, come è noto, non richiede il requisito della «pertinenzialità» rispetto al commesso reato.

Sul punto, l'ordinanza è precisa nel chiarire che «il fatto che la norma menzioni i reati per i quali si può procedere a confisca allargata non significa che il legislatore abbia considerato come presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta.

Si è infatti ritenuto di correlare la confisca alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale.

Ne consegue che il giudice non deve ricercare alcun nesso derivazione e pertinenzialità tra i beni confiscati-abili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno fra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato; infatti, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando si è provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.

Tanto la giurisprudenza ha affermato anche di recente proprio in relazione al denaro ièìnvenuto nella disponibilità di colui che è imputato del delitto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, che è suscettibile di confisca nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240-bis codice penale siccome richiamato all'articolo 85-bis del citato d.P.R. [309/90]».612 Il ricorrente non si confronta pertanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di elementi costitutivi della confisca per sproporzione, risultando in parte qua manifestamente infondato.

Del tutto evidente, poi, il fatto che possa disporsi il sequestro in chiave anticipatoria della futura confisca, contrariamente a quanto genericamente asserito dal ricorrente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui in data 19/05/2022 il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 33.660,00, sequestrata in casa dell'indagato all'atto della perquisizione domiciliare da parte del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'occasione, in possesso dello Scarpiello, che veniva tratto in arresto, venivano rinvenuti, oltre alla predetta somma (occultata dentro la culla del figlio), grammi 59,73 di cocaina, un bilancino di precisione e una agenda in cui erano scritti una serie di cifre e nominativi. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare, con l'unico motivo presentato, la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 125, comma 3, del medesimo codice. Sostiene, in particolare che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non accogliere l'appello proposto dalla difesa, richiamando l'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990, il comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990 e l'articolo 240-bis del codice penale, istituti che al contrario non possono trovare applicazione nel caso di specie. In dettaglio, l'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990 e l'articolo 240-bis del codice penale troverebbero applicazione solo in caso di condanna o applicazione di pena su richiesta delle parti, circostanze non ricorrenti nel caso di specie, mentre il comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990 prevede la confisca delle cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato, elementi che non ricorrono nel caso in esame perché il ricorrente risponde esclusivamente del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Esso, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato laddove chiarisce (anche mediante espressi richiami al provvedimento genetico di apposizione del vincolo reale) in modo inequivoco che il sequestro è stato disposto sia a fini di confisca, ai sensi del combinato disposto degli artiColi 85-bis del d.P.R. 309/1990 e 240-bis del codice penale, e pertanto con finalità anticipatorie della confisca da disporsi ai sensi dell'articolo 321 comma 2 cod. proc. pen., sia ai sensi dell'articolo 321, comma 1, cod. proc. pen. (c.d. «sequestro impeditivo»), ricorrendo il pericolo che il denaro «possa essere impiegato dallo Scarpiello "per perpetrare altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede"», reinvestendo la somma per l'acquisto di ulteriore sostanza stupefacente. Sul punto, la Corte ritiene per consolidata giurisprudenza che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 - 01). 2. In ogni caso, nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo profilo indicato nel motivo di ricorso, infatti, rileva l'impugnata ordinanza come «nulla ha dedotto il difensore in ordine all'ulteriore argomentazione esposta dal GIP nel decreto genetico a sostegno del periculum, ovvero la sussistenza del rischio che il denaro predetto possa essere impiegato dallo Scarpiello per commettere ulteriori delitti della stessa specie di quelli per cui si procede; sul punto non può non osservarsi che si tratta di una esigenza cautelare esistente quantomeno nella fase attuale delle indagini preliminari, in cui l'imputazione non risulta cristallizzata nell'atto di esercizio dell'azione penale ed è ancora suscettibile di ulteriori sviluppi», affermazione con cui il ricorrente non si confronta rendendosi per ciò solo inammissibile; 2.2. Quanto al secondo aspetto, la Corte evidenzia come la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non appare pertinente al caso in esame, in cui la somma non è stata posta sotto sequestro quale prezzo, prodotto, profitto o strumento del reato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr 309/1990, bensì in quanto destinata alla c.d. «confisca per sproporzione» ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. (richiamato dall'articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990), che, come è noto, non richiede il requisito della «pertinenzialità» rispetto al commesso reato. Sul punto, l'ordinanza è precisa nel chiarire che «il fatto che la norma menzioni i reati per i quali si può procedere a confisca allargata non significa che il legislatore abbia considerato come presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta. Si è infatti ritenuto di correlare la confisca alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. Ne consegue che il giudice non deve ricercare alcun nesso derivazione e pertinenzialità tra i beni confiscati-abili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno fra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato; infatti, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando si è provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Tanto la giurisprudenza ha affermato anche di recente proprio in relazione al denaro ièìnvenuto nella disponibilità di colui che è imputato del delitto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, che è suscettibile di confisca nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240-bis codice penale siccome richiamato all'articolo 85-bis del citato d.P.R. [309/90]».612 Il ricorrente non si confronta pertanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di elementi costitutivi della confisca per sproporzione, risultando in parte qua manifestamente infondato. Del tutto evidente, poi, il fatto che possa disporsi il sequestro in chiave anticipatoria della futura confisca, contrariamente a quanto genericamente asserito dal ricorrente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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