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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11213/2022

Testo disponibile della fonte

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resenta e difende;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- controricorrente -per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE diROMA, depositata il 06/08/2021;Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022Numero di raccolta generale 11213/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonData pubblicazione 06/04/2022partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona delSOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare la competenza delTribunale di Roma.Ritenuto che1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spadavanti al Tribunale di Roma, con il rito sommario di cui all'articolo702 codice di procedura civile, assumendo che la società fornitricedel gas aveva illegittimamente asportato il contatore e decisol'interruzione arbitraria della fornitura: per tali condotte Carmela LaMacchia ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di 5.000Euro, o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta,oltre che il ripristino della fornitura di gas.2.-Il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ai5.000 € ed ha dunque ritenuto la propria incompetenza in favore diquella del Giudice di Pace di Roma.3.-Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoregolamento di competenza assumendo che il valore della causadoveva ritenersi indeterminabile, in ragione di quella clausola, eche, comunque, richiesta dal giudice di precisare la domanda,aveva in corso di causa precisato che la richiesta di risarcimentoera di 10.000 €; faceva inoltre presente che v’era altresì ladomanda di ripristino del servizio di fornitura del gas che era daintendersi come di valore indeterminato.4.-Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.Considerato che5.- Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura ladecisione impugnata per violazione dell'articolo 38 del codice di2 di 4Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022procedura civile, oltre che degli articoli 183 702 del codice diNumero di raccolta generale 11213/2022procedura civile.

Data pubblicazione 06/04/2022Osserva, in particolare, da un lato, di aver precisato in corso dicausa che il valore della sua richiesta era di 10.000 €, e, per altroverso, fa presente come, oltre alla domanda di risarcimento, vifosse quella di ripristino del servizio interrotto, che doveva ritenersidomanda di valore indeterminabile, con la conseguenza chel'ordinanza deve ritenersi errata nella parte in cui ha ritenuto ilvalore della causa contenuto nei 5.000 €.Il motivo è fondato.Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalcontroricorrente con riferimento alla notifica del ricorso: la mancataindicazione della legge n. 53 del 1994 costituisce una merairregolarità; per il resto la notifica ha determinato la conoscenzadell’atto e ha perciò raggiunto lo scopo dell’atto senza pregiudiziodei diritti della controparte (Cass. N. 31779/2021 e altre conformi).A prescindere dalla circostanza che la domanda di risarcimento nonera l'unica a determinare il valore della controversia, essendoviquella di ripristino della fornitura, a prescindere da ciò, inizialmentela ricorrente aveva, sì, formulato una richiesta di 5.000 € dirisarcimento, ma aveva espressamente aggiunto che la stessarichiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebberisultata come dovuta nel corso del giudizio.Si tratta di una clausola che validamente manifesta la volontà dellaparte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttostoche costituire una clausola di stile.Come infatti osservato da questa Corte in più occasioni “il valoredella causa, che va determinato in base al "disputatum", deveessere considerato indeterminabile quando, pur essendo statarichiesta la condanna di controparte al pagamento di una sommaspecifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore ominore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,3 di 4Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022Numero di raccolta generale 11213/2022ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia diData pubblicazione 06/04/2022interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "apriori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senzaeffetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attoreabbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa,rimettendone al successivo accertamento giudiziale laquantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018).Sulla base pertanto di tali indici, la causa doveva ritenersicome di valore indeterminato e di competenza del Tribunale diRoma.

P.Q.MLa Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza delTribunale di Roma.

Spese rinviate al merito.Roma 17 marzo 2022Il Presidente4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resenta e difende;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- controricorrente -per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE diROMA, depositata il 06/08/2021;Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022Numero di raccolta generale 11213/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonData pubblicazione 06/04/2022partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona delSOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare la competenza delTribunale di Roma.Ritenuto che1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spadavanti al Tribunale di Roma, con il rito sommario di cui all'articolo702 codice di procedura civile, assumendo che la società fornitricedel gas aveva illegittimamente asportato il contatore e decisol'interruzione arbitraria della fornitura: per tali condotte Carmela LaMacchia ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di 5.000Euro, o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta,oltre che il ripristino della fornitura di gas.2.-Il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ai5.000 € ed ha dunque ritenuto la propria incompetenza in favore diquella del Giudice di Pace di Roma.3.-Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoregolamento di competenza assumendo che il valore della causadoveva ritenersi indeterminabile, in ragione di quella clausola, eche, comunque, richiesta dal giudice di precisare la domanda,aveva in corso di causa precisato che la richiesta di risarcimentoera di 10.000 €; faceva inoltre presente che v’era altresì ladomanda di ripristino del servizio di fornitura del gas che era daintendersi come di valore indeterminato.4.-Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.Considerato che5.- Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura ladecisione impugnata per violazione dell'articolo 38 del codice di2 di 4Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022procedura civile, oltre che degli articoli 183 702 del codice diNumero di raccolta generale 11213/2022procedura civile. Data pubblicazione 06/04/2022Osserva, in particolare, da un lato, di aver precisato in corso dicausa che il valore della sua richiesta era di 10.000 €, e, per altroverso, fa presente come, oltre alla domanda di risarcimento, vifosse quella di ripristino del servizio interrotto, che doveva ritenersidomanda di valore indeterminabile, con la conseguenza chel'ordinanza deve ritenersi errata nella parte in cui ha ritenuto ilvalore della causa contenuto nei 5.000 €.Il motivo è fondato.Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalcontroricorrente con riferimento alla notifica del ricorso: la mancataindicazione della legge n. 53 del 1994 costituisce una merairregolarità; per il resto la notifica ha determinato la conoscenzadell’atto e ha perciò raggiunto lo scopo dell’atto senza pregiudiziodei diritti della controparte (Cass. N. 31779/2021 e altre conformi).A prescindere dalla circostanza che la domanda di risarcimento nonera l'unica a determinare il valore della controversia, essendoviquella di ripristino della fornitura, a prescindere da ciò, inizialmentela ricorrente aveva, sì, formulato una richiesta di 5.000 € dirisarcimento, ma aveva espressamente aggiunto che la stessarichiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebberisultata come dovuta nel corso del giudizio.Si tratta di una clausola che validamente manifesta la volontà dellaparte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttostoche costituire una clausola di stile.Come infatti osservato da questa Corte in più occasioni “il valoredella causa, che va determinato in base al "disputatum", deveessere considerato indeterminabile quando, pur essendo statarichiesta la condanna di controparte al pagamento di una sommaspecifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore ominore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,3 di 4Numero registro generale 22364/2021Numero sezionale 2955/2022Numero di raccolta generale 11213/2022ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia diData pubblicazione 06/04/2022interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "apriori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senzaeffetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attoreabbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa,rimettendone al successivo accertamento giudiziale laquantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018).Sulla base pertanto di tali indici, la causa doveva ritenersicome di valore indeterminato e di competenza del Tribunale diRoma. P.Q.MLa Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza delTribunale di Roma. Spese rinviate al merito.Roma 17 marzo 2022Il Presidente4 di 4