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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12296/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1946,2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1953,3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale responsabile civile;avverso la sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 della Corte dicassazione;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa della parte civileCittadinanza [OSCURATO:PERSONA] onlus, che ha depositato conclusioni scritte con notaspese, chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa dellaresponsabile civile [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso perl’accoglimento dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa della responsabilecivile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha illustrato i motivi di ricorso,chiedendone l'accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],il quale ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 (dep. 26 luglio 2024),la Terza Sezione della Corte di cassazione, per quanto di immediato rilievo:1) ha annullato la sentenza impugnata (emessa il 30 giugno 2022 dalla Cortedi appello di Firenze in sede di rinvio), limitatamente all'entità della riduzionedi pena per le circostanze attenuanti generiche, nei confronti di MauroMoretti e [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto i ricorsi; 2) ha rigettato ilricorso della responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,condannandola al pagamento delle spese processuali nonché al pagamentodelle spese sostenute dalle parti civili, tra cui [OSCURATO:PERSONA] onlus.1.1.

Il procedimento scaturì dai tragici fatti accaduti il 29 giugno 2009a Viareggio, dovuti al deragliamento di un treno merci composto da 14 carricisterna GPL, causato dal cedimento “per fatica” dell'assile del primo carro,in stato di corrosione.A causa dello svio, e del successivo ribaltamento, si aprì uno squarcionella cisterna del primo carro.Il gas contenuto nella cisterna, quindi, invase la stazione e le areecircostanti, innescando dopo poco una potente deflagrazione e un vastoincendio, a causa dei quali persero la vita 32 persone, mentre altreriportarono lesioni gravi (130) e gravissime (6); inoltre, 105 veicoli enumerosi immobili adiacenti alla stazione ferroviaria furono distrutti ocomunque danneggiati.L'assile era stato sottoposto a controlli non invasivi presso l'officinaJungenthal di Hannover (dopo essere stato rimosso da un altro carro per lapresenza di zone appiattite e di sfaccettature); una volta revisionato, fufornito dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] – proprietaria dell’officina - allaCima [OSCURATO:SOCIETA]., per poi essere montato sul carro merci deragliato.Il carro fu quindi fornito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per poi essere adibito altrasporto del GPL.1.2.

La complessa vicenda processuale ha interessato i soggetti a variotitolo coinvolti nella revisione dell’assile, il cui cedimento fu ricondotto ad una"rottura per fatica".La causa del cedimento fu infatti individuata in una cricca (rottura)compresa tra 10 e 12 millimetri, che i giudici hanno ritenuto fosse rilevabileal momento del controllo presso l'officina tedesca.Per quanto più di interesse, la vicenda processuale ha riguardato ancheesponenti apicali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi per brevità,RFI), gestore dell’infrastruttura.Quali amministratori delegati di RFI, funzione nella quale si eranosucceduti nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anchenella qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, capogruppodella holding: cfr., prima sentenza di appello, che ha accolto l’impugnazionedel pubblico ministero), sono stati ritenuti responsabili per le omissionilegate alla c.d. tracciabilità dei carri, in quanto gli ulteriori profili di colpaoriginariamente contestati sono stati esclusi nel corso dei vari gradi digiudizio.1.3.

Più in particolare, con la sentenza impugnata la Terza Sezione,decidendo sui motivi di ricorso proposti, tra l’altro, dagli ing. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],oltre che da RFI, ha richiamato innanzitutto le coordinate interpretativedettate dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite con riguardoalla formazione progressiva del giudicato.È stato quindi ritenuto che a seguito dell’annullamento con rinviodisposto con la prima sentenza rescindente, il profilo relativo alla c.d.tracciabilità fosse divenuto una parte della sentenza coperta da giudicato,non in "connessione essenziale" con quella oggetto di annullamento,afferente al diverso profilo dell’omessa riduzione della velocità dei rotabili(pp. 126 – 152 sentenza impugnata).La prima sentenza rescindente, si è osservato, aveva trattato il profilodella tracciabilità, escludendo espressamente la fondatezza delle censuredifensive, con statuizione definitiva, che ha precluso al giudice del rinvio ogniulteriore valutazione sul punto.Con la sentenza impugnata è stato inoltre escluso, come detto, che frail profilo dell’omessa tracciabilità, passato in giudicato, e quello dell’omessariduzione della velocità dei rotabili, oggetto di annullamento con rinvio, vifosse una connessione essenziale, rilevante ai sensi dell'art. 624, comma 1,cod. proc. pen.Questo perché, si osserva in sentenza, al profilo riguardante latracciabilità dei carri deve essere riconosciuta una priorità logico – giuridicarispetto a quello relativo alla "velocità", con la conseguenza che l’esame diquest’ultimo non avrebbe potuto mai riflettersi su quello relativo al primoaddebito.Una connessione essenziale è stata esclusa anche in relazioneall'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto, a ben vedere, le scelte di altaamministrazione aziendale in punto di tracciabilità sono state ritenute ilpresupposto della valutazione demandata al giudice del rinvio in ordine allarilevanza causale del comportamento colposo di un subordinato qualeappunto il [OSCURATO:PERSONA].Infine, affermata l'irrilevanza di un'espressa dichiarazione diirrevocabilità di parti della sentenza rescindente, ed escluso in concreto unmutamento del titolo di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] da parte della prima sentenzarescindente, la sentenza impugnata ha evidenziato che il "punto" di sentenzapuò identificarsi con un singolo specifico profilo di colpa, come effettivamenteavvenuto nella prima sentenza rescindente, con statuizione insindacabile.1.4.

L'affermazione di responsabilità dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesioni colpose plurime) e 36(disastro ferroviario colposo), per effetto delle pronunce sin qui intervenute,deve ritenersi definitiva, ed ha quindi riguardato uno solo tra i diversi profilidi colpa originariamente contestati, ovvero quello della c.d. tracciabilità, peraver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale del carro poisviato a Viareggio, in mancanza della documentazione relativa alla vitamanutentiva del carro (c.d. dossier di sicurezza).Per i reati di lesioni colpose e incendio colposo vi è stata rinuncia allaprescrizione (nel corso del giudizio di appello); diversamente, una voltaesclusa l’aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., il reato diomicidio colposo è stato dichiarato prescritto in esito al primo giudizio dirinvio (cfr., interpello in sede del primo giudizio di rinvio – p. 227 e 261sentenza del 30 giugno 2022).1.5.

Quanto, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], giàamministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] (ed ancor primaresponsabile della Direzione tecnica di R.F.I.), l'affermazione diresponsabilità ha riguardato solo il reato di cui al capo 31 (disastro ferroviariocolposo).I reati di lesioni colpose plurime (capo 33) e di incendio colposo (capo32) sono stati dichiarati prescritti nel giudizio di appello; quello di omicidiocolposo (capo 33) in esito al primo giudizio di cassazione, previa esclusionedell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.Entro tali limiti, l’affermazione deve ritenersi definitiva, in relazione alprofilo di colpa riguardante la c.d. tracciabilità dei rotabili, essendo statiesclusi, nel primo giudizio di rinvio, i profili riguardanti la velocità divalutazione dei rischi (pp. 297 – 298 sentenza).Ed infatti, come per la posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], la prima sentenzarescindente aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale del20 giugno 2019, in relazione al profilo di colpa consistente nel non averemanato (o concorso ad emanare) prescrizioni limitative della velocità incaso di attraversamento di stazioni poste in centri densamente abitati;inoltre, e per la sola posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva annullato altresì la sentenzadella Corte di appello, per il reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen.(essendo gli altri già dichiarati prescritti), in relazione alla violazionedell'obbligo datoriale di valutazione di tutti i rischi lavorativi.1.6.

Quanto, infine, alla posizione del responsabile civile RFI, vi è statacondanna in solido con gli imputati al risarcimento del danno nei confrontidelle parti civili, divenuta definitiva in quanto il rinvio disposto alla Corte diappello di Firenze ha riguardato esclusivamente la misura della riduzione dipena per le attenuanti generiche.La statuizione relativa all’illecito di cui all'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno2001, n. 231 è stata invece annullata senza rinvio dalla prima sentenzarescindente, perché il fatto non sussiste, una volta “esclusa la fattispeciecircostanziale a corredo dei reati di omicidio” (pp. 326 – 340 prima sentenzarescindente).2.

Con atto depositato in data 20 febbraio 2025, a firma del difensoreprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza ai sensidell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione, nelrigettare il ricorso, è incorsa in un errore percettivo.2.1.

Lamenta il ricorrente, con un unico complesso motivo, che lasentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto coperto da giudicato ilprofilo di colpa relativo alla cosiddetta "tracciabilità" dei carri (ovverol’omessa acquisizione del dossier di sicurezza relativo alla vita manutentivadel rotabile), poiché ormai definito dalla pronuncia rescindente di questaSezione (Sez. 4, n. 32899 dell’8 gennaio 2021).La Corte di cassazione ha conseguentemente omesso di esaminare lespecifiche censure difensive volte a contestare la sussistenza di quel profilodi colpa.Osserva il ricorrente al riguardo che, diversamente da quanto statuitoper gli altri imputati, per la posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] (come per l’ing. [OSCURATO:PERSONA]) èmancata la statuizione relativa alla irrevocabilità dell'affermazione diresponsabilità, per come desumibile tanto dal dispositivo quanto dallamotivazione della sentenza (pp. 580 e ss.), in cui anzi la Quarta Sezione haesplicitamente escluso che si fosse formato il giudicato (p. 324, ove sirichiamano i principi affermati da Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 e da Sez. 4, n. 47158 del 25/10/2007, Minardi, Rv. 238353 - 01).La sentenza impugnata, quindi, sarebbe fondata sul travisamento delcontenuto oggettivo della prima sentenza rescindente, e avrebbe compiutoun errore percettivo che è consistito nell’aver attribuito alla precedentepronuncia un significato che essa non possedeva, poiché smentito dal suostesso tenore letterale.

In altre parole, l’errore della sentenza impugnatasarebbe dipeso dalla inesatta percezione del dato processuale e non davalutazioni giuridiche.2.2.

Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’argomento, purecontenuto nella sentenza impugnata, per cui i singoli addebiti colposipossano costituire "punti" della decisione suscettibili di autonomo passaggioin giudicato.Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la difesa sostienel’indivisibilità dell’illecito colposo, laddove i singoli profili di colpa non sono"capi" o "punti", ma meri passaggi di un'argomentazione logica volta afondare l'unico punto relativo alla "colpevolezza"; la Corte di cassazione,quindi, oltre a travisare il dictum della sentenza rescindente, avrebbe fattoerronea applicazione dei principi che regolano la formazione del giudicatoprogressivo e parziale, finendo per attribuire, erroneamente, ad un singoloprofilo di colpa l’attitudine a passare autonomamente in giudicato (p. 7ricorso).Pertanto, non essendosi formato il giudicato su tali profili, il giudice delrinvio (e successivamente questa Corte con la sentenza impugnata) avrebbedovuto riesaminare tutti i profili di colpa contestati, anche quelli che, inprecedenza, fossero stati ritenuti sussistenti o non specificamente censurati.Il ricorrente evidenzia, infatti, che la colpa, quale elemento soggettivodel reato, non è scindibile in segmenti indipendenti, ciascuno dei quali possaconsolidarsi autonomamente in giudicato, poiché costituisce un concettounitario.In questa prospettiva, l’affermazione secondo cui il solo profilo dellatracciabilità sarebbe ormai coperto da giudicato si pone in insanabilecontrasto con i principi che governano l’art. 624 cod. proc. pen., nonché conla nozione stessa di “punto della decisione”, cui soltanto può riconnettersil’effetto preclusivo proprio del giudicato parziale.2.3.

Il ricorrente sottolinea, inoltre, la decisività di tale errorepercettivo (pp. 8 e ss. ricorso).Se la Suprema Corte non avesse erroneamente ritenuto preclusol'esame del profilo della "tracciabilità", avrebbe dovuto vagliare le specifichecensure difensive che ne contestavano la sussistenza sia sotto il profilooggettivo (inesistenza della regola cautelare e del nesso di rischio) chesoggettivo.Tale omissione ha quindi impedito un esito favorevole per l'imputato.Si invoca, quindi, la revoca della sentenza impugnata e il conseguenteannullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 giugno2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa essere sottoposta aun nuovo esame.3.

Con atto depositato in data 18 febbraio 2025 anche [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen.3.1.

Riassunta la complessa vicenda processuale, nei suoi snodiessenziali, si evidenzia che l’affermazione di responsabilità che riguarda l’ing.[OSCURATO:PERSONA] è relativa ai reati di cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesionicolpose) e 36 (disastro ferroviario), e si fonda sull’unico profilo di colparelativo alla c.d.

“tracciabilità”.Secondo il ricorrente, la decisione impugnata avrebbe erroneamenteritenuto il giudicato sul profilo di colpa della “tracciabilità”, che i giudici dimerito, discostandosi dal tenore letterale della imputazione, avevanoindividuato nell'aver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionaledel carro sviato a Viareggio pur senza aver acquisito la documentazionerelativa alla sua “vita manutentiva” - c.d. dossier di sicurezza (Sez. 4, n.32899 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 427).Tale conclusione è il frutto di un errore percettivo, in quanto la Cortedi cassazione, con la sentenza impugnata, ha ignorato un passaggio dellaprima sentenza rescindente in cui la formazione del giudicato è stataespressamente esclusa (Sez. 4, p. 324).D’altra parte, si osserva in ricorso, se la Corte di cassazione non avesseescluso la formazione del giudicato non si comprende per quale ragionedemandò al giudice del rinvio la verifica della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di rinunciarealla prescrizione (anche) per il reato di omicidio colposo plurimo, il cuitermine era spirato in epoca anteriore alla prima sentenza di appello, pereffetto dell’eliminazione dell’aggravante antinfortunistica.Con la sentenza impugnata (p. 147) si assume che la prima sentenzarescindente avrebbe demandato al giudice di rinvio esclusivamente la verificadella rinuncia alla prescrizione, poiché logicamente prioritaria rispetto ad unaresponsabilità (già divenuta) irrevocabile: in tal modo non solo non sicomprende l’utilità del richiamo alla sentenza Minardi, ma lo stesso istitutodella rinuncia verrebbe svuotato della sua funzione di garanzia del dirittodell’imputato a un accertamento di merito, come delineato anche dalla Cortecostituzionale (sent. n. 175/1971 e n. 275/1990).Ciò anche in considerazione del fatto che la prima sentenza rescindenteha ritenuto il carattere commissivo (non omissivo) della condotta attribuitaal ricorrente (p. 499), e dunque la sede del rinvio diventava, a quel punto, illuogo in cui si sarebbe proceduto alla verifica dell’addebito, come trasformatonei suoi caratteri fondamentali (p. 14 ricorso).A conferma del fatto che la prima sentenza rescindente, pur annullandocon rinvio la decisione della Corte fiorentina, escluse la formazione delgiudicato, il ricorrente sottolinea i ripetuti richiami fatti a consolidati edautorevoli precedenti di legittimità (Sez.

U., 19 gennaio 2000, Tuzzolino;Sez. 4, 25 ottobre 2007, Minardi), secondo i quali l’irrevocabilità presupponel’irretrattabilità di tutte le questioni, e i profili di colpa non rappresentano“punti” della decisione idonei a passare in giudicato; richiami del tuttoinconferenti, ove si acceda alla interpretazione offerta dalla sentenzaimpugnata.Tra l’altro, poiché tutti i reati ascritti al ricorrente sono la conseguenzadella medesima condotta, l’esclusione del passaggio in giudicato del singoloprofilo di colpa assume rilievo non solo per il reato di omicidio colposo maanche per quelli, parimenti colposi, di lesioni, incendio e disastro ferroviario.Un’ulteriore conferma del fatto che si è in presenza di un errore di tipopercettivo si rinviene nella circostanza per cui la sentenza impugnata non faalcun riferimento né all’espressa esclusione del giudicato ad opera dellaprima sentenza rescindente, né ai principi affermati dalla sentenza Minardi.La stessa sentenza impugnata (p. 134) sottolinea che l’individuazionedell’ambito dell’annullamento è compito esclusivo della sentenza rescindente(in questo caso, la prima), e non può essere oggetto di “rilettura postuma”(p. 10 ricorso).Il ricorrente si sofferma quindi sulla decisività dell’errore percettivooggetto di ricorso: in sua assenza, infatti, la decisione non avrebbe chepotuto essere diversa, ovvero di annullamento della sentenza della Corted’appello di Firenze del 30 giugno 2022, in ragione della adozione, da partedel ricorrente, di una politica aziendale che imponeva alle imprese ferroviariedi documentare “la tracciabilità del materiale rotabile omologato all’estero edei suoi componenti” (p. 15 ricorso).3.2.

Quale ulteriore errore percettivo si denuncia l’omesso esame delmotivo (n. 1.2 del ricorso proposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]) con cui si evidenziavala connessione necessaria, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., tra il profilodella “tracciabilità” e l’annullamento della condanna dell’ing. [OSCURATO:PERSONA](coimputato del [OSCURATO:PERSONA]), disposto dalla prima sentenza rescindente.Più in particolare, per effetto di tale ultima decisione (pp. 490 e 491) ilgiudice del rinvio avrebbe dovuto accertare: a) se e come l’ing. [OSCURATO:PERSONA],responsabile della Ce.si.fer. (struttura per la Certificazione SicurezzaImprese Ferroviarie), cui spettava il compito di verificare periodicamente chei carri fossero conformi agli standard di sicurezza, avesse avuto conoscenzadella circolazione del carro poi deragliato; b) la concreta capacità dell’ing.vertici societari, tendente cioè ad omettere i controlli documentali sui carri.La necessità, per il giudice del rinvio, di effettuare tale duplice verificaimpediva di ritenere coperto da giudicato il profilo di colpa ascritto all’ing.[OSCURATO:PERSONA].A quest’ultimo, infatti, si attribuisce di aver imposto un’interpretazionedel quadro normativo funzionale ad ottenere un risparmio di spesa, tale percui le strutture tecniche di RFI non avrebbero dovuto pretendere per i carriesteri quel dossier di sicurezza previsto per i carri immatricolati in Italia (p.501 prima sentenza rescindente).Lamenta allora il ricorrente che una volta accertato che il Ce.si.fer. nonera a conoscenza del carro, poi deragliato, nessuna politica sulla tracciabilitàsarebbe stata in grado di impedire l’evento.Tema, questo, oggetto di pronuncia da parte del giudice del rinvio (p.332), riproposto con il motivo di ricorso n. 1.2, e completamente obliteratodalla sentenza impugnata.Ne è derivata l’omessa pronuncia su motivo decisivo.3.3.

D’altra parte, se la sentenza impugnata avesse esaminato ilquadro normativo unionale (dir. 2001/16/CE; d.lgs. 30 settembre 2004, n.268; decisioni 2006/861/CE e 2009/107/CE) e il documento ERA “EuropeanWheelset Traceability – EWT” (5 ottobre 2010), avrebbe accertato che nonesisteva alcun obbligo di chiedere la documentazione del materiale rotabileomologato ed immatricolato secondo le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la politica aziendale posta a fondamento della condannadell’ing. [OSCURATO:PERSONA], altro non è che la politica europea in materia di trasportoferroviario.Lo stesso documento sulla tracciabilità formato dall’European RailwayAgency (ERA) dopo l’incidente di Viareggio, stabilisce che è possibile disporreil fermo soltanto in mancanza delle informazioni su costruttore, data dicostruzione e standard di produzione; informazioni, queste, presenti nel casodell’assile ceduto a Viareggio.La carenza parziale di informazioni, invece, avrebbe imposto almanutentore di effettuare controlli non distruttivi, che nel caso di speciefurono eseguiti.Si sottolinea altresì che Ce.si.fer. all’epoca operava quale SafetyAuthority nazionale, rispondendo al Ministero dei trasporti e delleinfrastrutture (non a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, né a RFI), e che la stessa pubblicaaccusa, nel giudizio di rinvio, ha escluso l’esistenza di un “diktat” degliamministratori volto ad ignorare il profilo della tracciabilità (cfr., requisitoriaudienza 28 aprile 2022).Anche per questo aspetto si evidenzia la decisività dell’errore, avutoriguardo alla connessione essenziale del profilo di colpa sulla tracciabilità conl’annullamento pronunciato dalla prima sentenza rescindente.In conclusione, il ricorrente invoca la revoca della sentenza impugnatae il conseguente annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenzedel 30 giugno 2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa esseresottoposta a un nuovo esame.4.

Con atto depositato in data 19 febbraio 2025, anche la difesa diRete [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc.pen., deducendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, è incorsain plurimi errori percettivi.Dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda processuale, il contestonormativo e i principali orientamenti di legittimità (anche in ordine allalegittimazione del responsabile civile), la società ricorrente formula duedoglianze, di cui una relativa ad un errore materiale, l'altra che attiene invecea plurimi errori di fatto.4.1.

L’errore materiale è consistito, si afferma, nella condanna allarefusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] onlus,nonché nella mancata revoca delle statuizioni risarcitorie, sebbene tali particivili non avessero presentato conclusioni scritte nei confronti delresponsabile civile nel giudizio di legittimità.L’assenza di conclusioni ha infatti determinato la revoca dellacostituzione delle parti civili per quel grado, ai sensi dell’art. 82, comma 2,cod. proc. pen.; pertanto, la condanna imposta a RFI, pronunciata "ultrapetita", è il risultato di una svista percettiva su atti processuali interni.Ancor più a monte, le parti civili non hanno “mai richiesto l'estensionedella domanda di danno al responsabile civile” RFI, nei cui confronti, inoltre,mai hanno concluso (p. 9 ricorso).Il vizio, si afferma, è decisivo: senza tale svista, infatti, le statuizionicivili verso tali enti non avrebbero potuto essere mantenute.4.2.

La società ricorrente deduce poi un errore di fatto (p. 11 e ss.ricorso).Con la sentenza oggi impugnata, la Terza Sezione ha affermato che,nella veste di responsabile civile, RFI era legittimato a proporre ricorsostraordinario (pp. 145 e 146), in tal modo superando tutte le doglianzeproposte con il secondo motivo di ricorso, che invece, sempre secondo lasentenza impugnata, avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell’art.625-bis cod. proc. pen.In realtà, RFI sosteneva una cosa diversa, ovvero che non essendostata (ancora) condannata in via definitiva non poteva proporre il ricorsostraordinario avverso la prima sentenza rescindente, per far valere gli erroridi fatto ivi contenuti.A conferma dell’assunto si evidenzia: 1) che RFI, diversamente daglialtri responsabili civili, non fu condannata alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore delle parti civili; 2) che la posizionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] fu oggetto di annullamento con rinvio anche in punto diresponsabilità; 3) che per nessuno degli imputati per la cui condotta fuchiamata a rispondere RFI – gli ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – la prima sentenzarescindente pronunciò la declaratoria di cui al comma 2 dell’art. 624 cod.proc. pen.Il fraintendimento deriva da una svista nella lettura del motivo diricorso, correttamente riportato a pag. 73 della sentenza impugnata, salvopoi “dimenticarlo” (p. 19 ricorso) in motivazione.La Corte di cassazione, quindi, ha risposto a un motivo mai formulato,mancando invece ogni confronto con la doglianza realmente proposta.Ciò ha rappresentato un errore di fatto di tipo percettivo, che hadeterminato omessa motivazione sulla possibilità per RFI di far valere glierrori di fatto della prima sentenza rescindente nel giudizio di rinvio.Quanto alla decisività dell’errore, si osserva che con la prima sentenzarescindente, la Corte di cassazione ha operato una nuova ricostruzione infatto contenente una serie di errori che, per quanto detto finora, nonpotevano essere censurati attraverso il ricorso straordinario.Una volta portati all’attenzione del giudice del rinvio, questi li haignorati, evocando la formazione del giudicato progressivo, ma in manieradel tutto impropria, ove si consideri che uno degli imputati del cui fatto RFIdoveva rispondere (l’ing. [OSCURATO:PERSONA]) ha ottenuto un annullamento in punto diresponsabilità, mentre gli altri due un annullamento in relazione a specificiprofili di colpa.Su questi profili la Corte di cassazione non ha valutato, neppureimplicitamente, le argomentazioni contenute nei motivi aggiunti (pureerroneamente illustrate: p. 75), con cui si evidenziava che con la primasentenza rescindente l’annullamento è stato disposto per vizio dimotivazione, nel qual caso, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudicedel rinvio non è vincolato ad eventuali valutazioni in fatto contenute nellasentenza di legittimità.Altrettanto deve dirsi in relazione alla memoria depositata all’udienzadel 18 dicembre 2023, che la sentenza impugnata neppure menziona, e cheinvece illustrava ulteriormente il tema della legittimazione al ricorsostraordinario da parte del responsabile civile.In assenza di tali errori percettivi, quindi, la decisione impugnata nonavrebbe potuto che essere diversa, ovvero di annullamento con rinvio dellasentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 30 giugno 2022.4.3.

Con il terzo motivo la società ricorrente deduce un ulteriore erroredi fatto, consistente nella omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorsoproposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze in sededi rinvio (pp. 30 e ss. ricorso).La società ricorrente aveva infatti impugnato la sentenza nella parte incui l’aveva condannata alla rifusione delle spese del primo giudizio dilegittimità anche in relazione alle parti civili non ricorrenti.Con la sentenza oggi impugnata è stata invece ritenuta la soccombenzadi imputati e responsabili civili quanto ai reati di omicidio già prescritti e,quindi, confermata la condanna alle spese di RFI relativamente alle parti civilinon ricorrenti.La ricorrente oppone infatti che la prescrizione dei reati di omicidiocolposo (già dichiarata nel primo annullamento del 2021, con ulteriorideclaratorie nel primo giudizio di rinvio) non può fondare la soccombenzacome ritenuta nel giudizio di rinvio, nei confronti delle parti civili che perquelle contestazioni si erano costituite.Poiché le parti civili si erano costituite in relazione ai reati di cui agliartt. 589 e 590 cod. pen., per i quali è stata accertata la prescrizione nelcorso del giudizio, la stessa Corte di cassazione, nel decidere il ricorsostraordinario proposto da altri imputati avverso la prima sentenzarescindente, ne ha rilevato l’assenza di interesse a contraddire (Sez. 3, n.32326 del 12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], pp. 4 e 5).Inoltre, la prima sentenza rescindente aveva escluso espressamenteRFI dalla solidarietà nella condanna alle spese, seppur in relazione alle particivili ricorrenti specificate in dispositivo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AttivaOnlus, Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParriniIn altre parole, la sentenza di rinvio estendeva indebitamente quantoprevisto per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ("demanda la regolamentazione trale parti delle spese di questo giudizio di legittimità") al responsabile civileRFI, nonostante l’eccezione espressamente prevista, con cui si esclude chevi sia stata sul punto alcuna devoluzione.D’altra parte, ad argomentare in contrario si giungerebbe allaconclusione che la Corte di cassazione avrebbe previsto una sorta diregolamentazione a posteriori delle spese verso le parti civili non ricorrenti,dovendo il giudice del rinvio stabilire se gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed ilresponsabile civile RFI fossero o meno soccombenti in sede di legittimità.Una simile affermazione avrebbe dovuto, però, condurre a ritenere chel’esito del primo giudizio di cassazione fu tale per cui nessun giudicato vi fuper [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RFI – in tal senso, si era osservato in una memoriadepositata il 18 dicembre 2023, esiste una evidente correlazione tral’eccezione alla condanna delle spese, prevista per RFI (non per gli altriresponsabili civili), e l’annullamento con rinvio.Nel giudizio di rinvio, inoltre, il responsabile civile non è stato ritenutodefinitivamente soccombente né per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA](poiché assolto), né per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](assolti in relazione al profilo dell’omessa riduzione della velocità).La motivazione del provvedimento impugnato (p. 183 e ss.),omettendo del tutto di confrontarsi con tali profili, incorre in mancanza oillogicità manifesta e contraddittorietà interna, dovendo reputarsi decisivol’errore percettivo sull’oggetto e sui limiti della devoluzione.Con la sentenza impugnata, infatti, la Corte di cassazione ha ipotizzatouna soccombenza in relazione ai reati di omicidio colposo che già erano statidichiarati prescritti nel giudizio rescindente, commettendo un chiaro erroredi fatto, mentre invece per quanto riguarda il disastro colposo, per il qualeresiduava l’esame di un profilo di colpa (relativo alla riduzione della velocità)la Corte non ha spiegato perché le parti civili dovessero essere considerateinteressate al giudizio una volta ritenuta necessaria e sufficiente la condannarispetto al profilo della c.d. tracciabilità.4.4.

Con un quarto motivo la società ricorrente deduce un ulterioreerrore di fatto, in buona parte comune a quelli proposti nell’interesse degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e relativo alla ritenuta esistenza di un giudicato inrelazione al profilo della c.d. tracciabilità (p. 38 e ss.).Con la sentenza impugnata è stata infatti ritenuta la formazione delgiudicato sulla tracciabilità quale autonomo profilo di colpa, con conseguentedevoluzione al giudice del rinvio del solo profilo relativo alla riduzione dellavelocità.Ma è la stessa sentenza (p. 184) che pone in correlazione la mancataprevisione della condanna alle spese dei responsabili civili con la necessità didefinire ancora le posizioni processuali degli imputati loro “dipendenti”.D’altra parte, tra i due profili vi era diretta correlazione, inopinatamenteesclusa dalla sentenza impugnata: se non fosse stato più in discussionel'accertamento sulla tracciabilità delle componenti dei carri esteri (cui si ècorrelata la condotta doverosa omessa della esclusione del carro dallacircolazione) non avrebbe avuto senso demandare al giudice del rinvio iltema della riduzione della velocità, misura ritenuta di per sé insufficiente acontenere il rischio poi verificatosi (p. 40 ricorso).La ricorrente evidenzia, inoltre, che la valutazione circa la formazionedel giudicato (espressamente esclusa dalla prima sentenza rescindente) èuna questione di fatto, come si ammette, ad es., in tema di violazione delbis in idem; come tale, può essere affetta da errore percettivo, rimediabilecon il ricorso straordinario.Vero è che la giurisprudenza ha ritenuto la formazione del giudicato,anche nei casi in cui debba essere ancora definita la componente“sanzionatoria”: ma questa “scissione” tra il fatto di reato e la formazionedel giudicato non può mai essere spinta fino a coinvolgere gli elementicostitutivi del reato stesso (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza).Sulla scorta di tali principi, la prima sentenza rescindente: 1) non hadichiarato l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) ha espressamente escluso la condanna del responsabile civile RFI(la cui posizione dipendeva da quella di questi tre imputati); 3) haespressamente escluso la formazione del giudicato (p. 324).Tutto ciò all’esito di un giudizio in cui il reato di omicidio colposo plurimoè stato dichiarato prescritto, mentre invece l’annullamento ha riguardatosoltanto il reato di disastro ferroviario colposo; ma, proprio in relazione aquest’ultimo reato, e con riguardo agli altri imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cuisi collega, come responsabile civile, la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza èstata dichiarata irrevocabile.Osserva infine la ricorrente che proprio a causa di tale errore di fatto ilgiudice del rinvio (prima), ed il giudice di legittimità (con la sentenza oggiimpugnata), non hanno esaminato tutte le argomentazioni proposte dalladifesa, che invece avrebbero condotto all’annullamento della sentenza dellaCorte d’appello di Firenze il 30 giugno 2022.5.

Le parti hanno fatto pervenire delle memorie all’attenzione delCollegio.5.1.

Il Procuratore generale, ripercorsa la vicenda processuale ed imotivi di ricorso, e richiamati i principi giurisprudenziali rilevanti in materia,ritiene che le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella merariproposizione di questioni già devolute e disattese, deducendosi nellasostanza un errore di giudizio, e non un errore di fatto valutabile col rimediostraordinario.Analogamente, per la posizione di RFI si ribadisce che anche lestatuizioni civili, al pari dell’accertamento della responsabilità, si eranodefinitivamente cristallizzate all’esito della prima sentenza rescindente,avverso la quale, semmai, si sarebbe dovuto proporre ricorso straordinario.Quanto, invece, alla mancata revoca delle statuizioni civili ed allacondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che lasentenza impugnata ha già rigettato quel motivo (indicato come “motivo n.3 RFI”), fermo restando che la questione della legittimazione avrebbe dovutoessere proposta con ricorso straordinario avverso la prima sentenzarescindente, come fatto da altri responsabili civili ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eMercitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.5.2.

Anche RFI ha depositato una memoria.Illustrando le ragioni del ricorso, si ribadisce l’errore materiale in cui èincorsa la sentenza impugnata, condannando in solido RFI alla rifusione dellespese di lite in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cosìsupponendo un rapporto processuale in realtà mai instauratosi.Tali parti civili, infatti, non hanno mai esteso la domanda risarcitorianei confronti di RFI, limitando le proprie conclusioni ai soli imputati, comeemerge dall’esame dei verbali delle udienze tenute nei processi definiti dallepronunce "gemelle" di questa Corte (n. 33961/2022 e n. 33962/2022), cheavevano già annullato analoghe statuizioni, emesse appunto in favore diCodacons e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di altri responsabili civili nelmedesimo procedimento ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto revocare anche lestatuizioni civili emesse nei gradi precedenti, sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA].La memoria sviluppa poi ulteriori considerazioni quanto all’errorecommesso dalla sentenza impugnata circa il riconoscimento della qualifica di"condannato" in capo a RFI, a seguito della prima sentenza rescindente.Più in particolare, RFI non aveva mai lamentato la carenza dilegittimazione al ricorso straordinario avverso la sentenza della QuartaSezione; piuttosto, aveva dedotto che le doglianze proposte al giudice dirinvio – relative all’erronea ricostruzione in fatto operata dalla primasentenza rescindente – non avrebbero potuto costituire motivo di ricorsostraordinario, mancando ogni statuizione definitiva di condanna della societàai capi civili, essendo il giudizio sulla responsabilità civile (concettualmentedistinta da quella penale) ancora sub iudice.Conseguentemente, avevano errato tanto il giudice del rinvio, quantola sentenza impugnata, nel non rispondere alle questioni sollevate appuntoin sede di rinvio, ed oggetto della memoria del 4 dicembre 2023, non a casoneppure citata dalla sentenza impugnata.Infine, in replica alle osservazioni del Procuratore generale, la difesane contesta i presupposti fattuali, precisando che le doglianze relative aisette errori di fatto introdotti dalla prima sentenza rescindente erano statesollevate in via esclusiva dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile RFI (epoi da quest’ultimo riproposte con il ricorso per cassazione), e noncostituivano una mera riproposizione di argomenti comuni ad altri imputati.Viene altresì evidenziato che, diversamente da quanto afferma ilProcuratore generale, la sentenza impugnata ha rigettato i motivi di ricorsorelativi alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti

5.3.1. e5.3.2.), senza pronunciarsi sull’assenza di una domanda risarcitoria rivoltacontro il responsabile civile, e quindi di un rapporto processuale.5.3.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata unamemoria.Nel replicare alle osservazioni del Procuratore generale, il ricorrentededuce che l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato,secondo cui la prima sentenza rescindente aveva già sancito il passaggio ingiudicato della condanna, quanto al profilo di colpa sulla c.d.

“tracciabilità”,non è il risultato di un’interpretazione giuridica pur discutibile, bensì di unanon corretta “lettura” dell’effettivo contenuto della sentenza del 2021 (p. 2memoria).Il Procuratore generale, pur richiamando principi astrattamentecondivisibili sull’ambito dei motivi deducibili ex art. 625-bis cod. proc. pen.,finisce – secondo l’assunto difensivo – per collocare impropriamente lacensura nell’area dell’errore di giudizio, mentre il nucleo della doglianzainveste un errore “percettivo”, derivante da “svista” o “equivoco” nellalettura di atti interni al giudizio di cassazione e tale da incidere sul processoformativo della volontà decisoria.In questa prospettiva, viene chiarito che non si intende contestare chela decisione impugnata abbia affermato la definitività della condanna; ciò chesi deduce è, piuttosto, che tale affermazione muoverebbe da un presuppostodi fatto inesatto, ossia dall’erronea attribuzione alla sentenza del 2021 di uncontenuto (l’avvenuta formazione del giudicato) che, ad avviso della difesa,quella pronuncia non avrebbe affatto sancito.Ne consegue, pertanto, che la censura si inscrive correttamentenell’ambito dell’art. 625-bis cod. proc. pen., perché diretta a rimuovere unerrore di fatto e non a sollecitare una diversa valutazione del contenuto diquella decisione.Si ribadisce, inoltre, che vi sono plurimi indici dell’esistenza di un errorepercettivo, in quanto la sentenza rescindente della Quarta Sezione (2021),nel cassare con rinvio, ha rimesso al giudice di merito la questione dellasussistenza della colpa, implicitamente escludendo la definitività dellacondanna; ciò trova riscontro, da un lato, in un’espressa affermazionecontenuta nella motivazione (“Tenuto conto dei limiti del giudizio dicassazione e non essendosi formato il giudicato”) e, dall’altro, nella diversaformulazione del dispositivo, che – per [OSCURATO:PERSONA] (e per [OSCURATO:PERSONA]) –non dichiara il passaggio in giudicato, mentre invece espressamente loafferma per altri coimputati (ad es., per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mayer, ecc.).La difesa precisa che tali rilievi non sono funzionali a confutare l’esegesidelle norme sul giudicato progressivo (dovendosi peraltro escludere chequesta Corte sia incorsa in un così evidente errore nello “scomporre” i profilidi colpa), ma piuttosto ad affermare che l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata è viziata dall’aver trascurato, nella lettura dell’attointerno (la sentenza rescindente del 2021), quei passaggi che escludono laformazione del giudicato.5.4.

Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria.Replicando alle considerazioni svolte dal Procuratore generale, anchein questo caso si osserva che il ricorso straordinario non intende rimetterein discussione in sé il modo in cui sono stati applicati i principi in materia digiudicato progressivo, né censurare la correttezza logico-giuridica dellavalutazione svolta dalla Terza Sezione; piuttosto, mira a verificare se lasentenza impugnata sia stata determinata, in modo decisivo, da una svistao da un errore di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità,con particolare riguardo al dato testuale della prima sentenza rescindente.Ciò con specifico riferimento al passaggio (p. 324) in cui in taledecisione, con affermazione “inequivoca”, si è espressamente esclusa laformazione del giudicato (Tenuto conto dei limiti del giudizio di cassazione enon essendosi formato il giudicato…).Affermazione che non può essere intesa come un obiter dictum, poichécoerente: (i) con quanto statuito in dispositivo per il [OSCURATO:PERSONA]; (ii) con ilrichiamo a specifici precedenti di legittimità, evocati per sostenere,rispettivamente, l’esclusione del giudicato e l’impossibilità che i singoli profilidi colpa acquistino autorità di cosa giudicata; (iii) con la mancatadichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen.; (iv) con larimessione al giudice di rinvio anche della regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità, non potendosi (ancora) individuare una partesoccombente.Dunque, la sentenza impugnata non ha in alcun modo presoconsapevolezza dell’affermazione di cui alla pagina 324 della prima sentenzarescindente, tant’è vero che in nessun passaggio della motivazione èmenzionata.Ciò che si lamenta, quindi, è un errore percettivo (ovvero la mancatapercezione di un fatto processualmente rilevante), e non un dissenso rispettoalla valutazione espressa su una questione di diritto.La stessa sentenza impugnata, se da un lato afferma (p. 134) chel’individuazione dei “punti” di sentenza spetta in concreto alla Corte dicassazione in sede rescindente, distinguendo tra ciò che è annullato e ciòche non lo è, dall’altro, si discosta inconsapevolmente da tale affermazione,proprio per effetto del travisamento “per omissione” dovuto alla mancatapercezione della statuizione di cui alla pagina

324.6. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le partihanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che tutti i ricorsi sonostati tempestivamente proposti, in quanto il decorso del termine dicentottanta giorni di cui al comma 2 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èsospeso nel periodo c.d. feriale.Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, lanatura di mezzo di impugnazione pur eccezionale ("straordinario") delrimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. implica che il termine didecadenza di centottanta giorni debba ritenersi soggetto, al pari di tutti glialtri mezzi di impugnazione, alla sospensione dei termini processuali per ilperiodo feriale, ai sensi dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez.

U, n.32745 del 27/11/2014, dep. 2015, Ruggiero, non mass.; Sez. 1, n. 19366del 22/04/2009, Andrisani, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 37385 del13/04/2005, Pappalardo, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 35509 del21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto).Ad analoghe conclusioni sono giunte le Sezioni civili di questa Corte,con riguardo alla sospensione, nel periodo feriale, dei termini per impugnareuna sentenza per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (Sez. 1 civ.,n. 24856 del 11/10/2006, non mass.; Sez. 3 civ., n. 10154 del 14/10/1993,Rv. 483949 – 01; Sez.

L, n. 5036 del 5/09/1988, Rv. 459837 - 01), sulla cuidisciplina, del resto, è stato modellato il rimedio di cui all'art. 625-bis cod.proc. pen.3.

Tra le questioni comuni a più ricorsi, inoltre, vi è quella relativa allalegittimazione, nella qualità di condannati, dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Come anticipato, con la sentenza oggi impugnata, infatti, la TerzaSezione ha annullato la prima sentenza rescissoria limitatamente all'entitàdella riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.Costituisce ius receptum il principio, affermato da questa Corte anchenella sua più autorevole composizione, per cui la legittimazione allaproposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. spettaanche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciatasentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengonoalla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.

U, n. 28717 del21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 – 01, in un caso in cui il ricorsostraordinario è stato proposto avverso una sentenza della Corte di cassazioneche aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente conriferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; conf., Sez. 5, n.57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 – 01, in un caso in cui lasentenza impugnata ex art. 625-bis cod. proc. pen. era di annullamentoparziale, con rinvio al giudice di merito per verificare la sussistenzadell'ipotesi circostanziale di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen.).Si è infatti ritenuto che la formazione del giudicato, proprio nelle ipotesidi annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, finisca perassumere i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva, e cheil venir meno della presunzione costituzionale di innocenza agli effetti tipicidel giudicato parziale determina lo status di "condannato", che conferisce lalegittimazione alla proposizione del ricorso straordinario.3.1.

Sempre in via preliminare, il Collegio reputa necessario tracciarele coordinate giurisprudenziali utili a delimitare l’oggetto della valutazionedemandata a questa Corte con la proposizione di un ricorso straordinario.3.1.1.

Non pone particolari problemi interpretativi la nozione di erroremateriale (invocata nel ricorso di RFI), poiché comune a quella di cui all’art.130 cod. proc. pen. e tradizionalmente identificato nella divergenza tra lavolontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.La rimozione dell’errore materiale, quindi, assolve il compito diarmonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto.3.1.2.

Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.è esperibile anche per la correzione dell’errore di fatto verificatosi nel giudiziodi legittimità.Si tratta di un errore di tipo percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, cheabbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottatasenza di esso.In altre parole, l’errore di fatto presuppone che il contenuto di un attointerno al giudizio di legittimità sia stato percepito in modo difforme da quelloeffettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez.3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez. 4, n. 3367 del04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01).A differenza, quindi, dell’errore materiale, l’errore di fatto esclude chela volontà del giudice non si sia formata correttamente.Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr.Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01; Sez.

U, n. 18651del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); il ricorso è dunque inammissibiletutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridicao di apprezzamento di fatto (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.250527 – 01, in motivazione, pp. 3 e 4).Che l’errore di fatto debba avere natura meramente percettiva, poichéconsistente in una svista o in un equivoco, tale da non coinvolgere in alcunmodo l’attività valutativa di questa Corte, è affermazione pacifica, che risaleagli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 395 del 2000 e 36 del1991) che condussero il legislatore ad introdurre, con la legge 26 marzo2001, n. 128, il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.D’altra parte, lo scopo perseguito dal legislatore è quello di consentireun rimedio a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudicedi legittimità, e non anche quello di introdurre un ulteriore grado di giudizio,in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso.Proprio sulla scorta di tali considerazioni questa Corte ha ritenuto lamanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzodi impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio (Sez.5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01).3.1.3.

Sempre in ragione dei motivi proposti, è utile inoltre ricordareche l’errore deducibile con il ricorso straordinario deve avere i caratteridell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche(Sez. 1, n. 5010 del 4/11/2025, dep. 2026, Mannolo, non mass.; Sez. 6, n.3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658 – 01, in motivazione;Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240973 – 01).La presenza dell’errore deve essere immediatamente edoggettivamente rilevabile, e dunque ictu oculi percepibile come tale: ilcontrollo degli atti processuali deve far trasparire con evidenza che ladecisione è stata condizionata dall'inesatta percezione, e non, invece, daun'errata valutazione.L’errore di fatto – a differenza dell’errore materiale - deve inoltre essereessenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte delgiudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senzal'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.In altre parole, l’errore di fatto deve aver inciso, in manieradeterminante, sul processo formativo della volontà.Tali approdi interpretativi - tesi ad evitare che il rimedio diventi nellasostanza un ulteriore grado di giudizio – sono stati ritenuti compatibili con iparametri delle CEDU e con i principi costituzionali, anche in relazione alrispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagliobblighi internazionali (Sez. 5, n. 3236 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, nonmass.).4.

Ragioni di ordine logico consigliano di esaminare innanzitutto ilmotivo con il quale, attraverso argomentazioni in parte sovrapponibili, tuttii ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutocoperto da giudicato il profilo di colpa relativo alla c.d. tracciabilità dei carri.Tali motivi sono inammissibili, poiché non consentiti, e comunquecostruiti in gran parte su argomentazioni di tipo induttivo.Va subito osservato che con la sentenza impugnata la Corte dicassazione ha esaminato, ritenendole infondate, le doglianze sollevate sulprofilo della tracciabilità, attraverso un percorso argomentativo il cuiraffronto con i ricorsi straordinari consente di porre in evidenza la realenatura dei vizi oggi dedotti.I ricorrenti lamentano al riguardo l’esistenza di una serie di “indici”,pretermessi o male interpretati, ma comunque univocamente deducibili daltesto della prima sentenza rescindente, e dal cui esame sarebbe ricavabilel’esclusione della formazione del giudicato sul profilo di colpa relativo allatracciabilità.4.1.

Il riferimento è, innanzitutto, all’assenza in dispositivo di unaformale dichiarazione di irrevocabilità (ad es., ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 5 e ss.; ricorsoMoretti, pp. 9, 12, 14 e 23; ricorso RFI, pp. 13, 23, 46, 47), contrariamentea quanto disposto per altre posizioni.Tale omissione costituirebbe un “dato di fatto sintomatico della volontàdel giudice” (p. 2 memoria [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta di un aspetto che la sentenza impugnata ha espressamentescrutinato (pp. 133 e 134), richiamando il consolidato principio di dirittosecondo il quale in caso di annullamento parziale la declaratoria ex art. 624,comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e noncostitutiva.Conseguentemente, la sua eventuale omissione non impedisce ilpassaggio in giudicato delle parti non annullate, ove non in connessioneessenziale con quelle invece annullate.D’altra parte, l'espressa declaratoria, nel dispositivo della sentenza diannullamento parziale, delle parti della sentenza impugnata che diventanoirrevocabili è rimessa ad una valutazione di opportunità, poiché l'art. 624,comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte la adotti «quando occorra»,ossia solo quando, per esigenze di chiarezza, appare opportuno enunciareespressamente nel dispositivo il passaggio in giudicato dei capi dellasentenza impugnata la cui acquisita irrevocabilità possa risultare poco chiara.Coerentemente con tali assunti, si è anche affermato che l'eventualeomissione della declaratoria è in ogni momento riparabile dalla Corte dicassazione, tramite un'ordinanza da adottarsi de plano in camera diconsiglio, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o della parte privatainteressata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 47344 del 5/12/2024, Grignani,non mass.).Si tratta, come anticipato, di principi espressamente richiamati dallasentenza impugnata proprio al fine di confutare i motivi di impugnazioneproposti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., ed oggi reiterati con il rimediodi cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., che di fatto finisce per rivolgersi allavalutazione già compiuta.4.2.

Non solo, ma la sentenza impugnata ha altresì espressamenterichiamato, ed applicato, il principio di diritto, altrettanto consolidato,secondo il quale la Corte adita con ricorso per cassazione avverso la sentenzadel giudice di rinvio – può comunque individuare, sulla base della lettura edell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate ingiudicato (cfr., Sez. 4, n. 3404 del 10/01/2024, Capogna, non mass.; Sez.4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio; Rv. 272966 – 01; Sez. 2, n. 46419del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050 – 01, queste ultime dueespressamente richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 133).Si è trattato, dunque, di una attività di natura interpretativa, il cuirisultato, per previsione normativa, è sottratto alle censure proponibili conricorso straordinario.Che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, abbia procedutoad interpretare la sua precedente decisione, individuando, dopo averesaminato le doglianze oggi riproposte con la veste di errori percettivi, leparti passate in giudicato, lo si evince con assoluta evidenza anche dallaspecifica analisi degli altri” indici” segnalati dai ricorrenti, oltre che dal tenorestesso della pronuncia (pp. 135, 136 e 147).La Terza Sezione, infatti, ha espressamente richiamato leargomentazioni difensive che fanno leva sui precedenti citati nella primarescindente - ovvero le sentenze Tuzzolino e Minardi (pp. 127 e ss. per laprima; pp. 146 e 147, per la seconda) - nonché sulla ritenuta indivisibilitàdell’illecito colposo (pp. 136 e 137), poiché allora proposte in sede di ricorsoordinario, ed oggi reiterate (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 6 - 8).Tali argomentazioni sono state ampiamente scrutinate (pp. 126 e ss.),così giungendo ad una duplice conclusione: 1) il rigetto della tesi difensiva“della ontologica indivisibilità del rimprovero colposo” (così, p. 137); 2) il"punto" di sentenza, ben può “identificarsi con un singolo specifico profilo dicolpa”, come effettivamente avvenuto nella sentenza rescindente, constatuizione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (p. 145).Così come, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti (ad es., p.3 memoria [OSCURATO:PERSONA]), l’affermazione contenuta a foglio 324 della sentenzarescindente è stata espressamente tenuta in considerazione (ad es., pp. 101,147 sentenza impugnata), nell’ambito della più ampia valutazione compiuta.Inoltre, che i ricorrenti abbiano di fatto denunciato non una mera svistama, piuttosto, l’erroneità delle valutazioni compiute dalla sentenzaimpugnata lo si coglie appieno in alcuni passaggi dei ricorsi in cui si prospettaappunto un vero e proprio error iuris (ad es., ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 7, ove si affermache la sentenza impugnata si pone in urto frontale con il pacificoinsegnamento di Codesta giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo apiù riprese di negare la possibilità che il singolo profilo di colpa possa passareautonomamente in giudicato), o almeno un travisamento (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 2e 5; ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 10).Esulano infatti dal perimetro del ricorso straordinario sia iltravisamento del fatto, sia il travisamento della prova (Sez. 3, n. 11172 del15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01; Sez. 2, n. 29450 del08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013,Bisogni, Rv. 256293 - 01), che non si risolvono nel vizio di percezione, maintegrano, ove accertati, un vizio del ragionamento.4.3.

Tali conclusioni non mutano alla luce del rilievo per cui l’esistenzadel giudicato sarebbe una quaestio facti, per la cui soluzione debbono essereaccertati dei presupposti in fatto, sui quali può cadere l’errore percettivo(ricorso RFI, pp. 42 e ss.).Osserva infatti il Collegio che il corretto registro valutativo, che devegovernare lo scrutinio del ricorso straordinario, non si incentra propriamentenella alternativa tra questione di fatto e questione di diritto.Come anticipato, ogni qualvolta la decisione abbia comunquecontenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale non deducibile con il rimedio straordinario, e ciò accade tutte levolte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o diapprezzamento di fatto (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, cit., inmotivazione, pp. 3 e 4).Sicché, il ritenere che si tratti di una questione di fatto non apre leporte, incondizionatamente, all’esistenza di un errore di tipo percettivo,come tale deducibile con il ricorso straordinario.

Tanto è accaduto nellaspecie, atteso che la sentenza impugnata ha interpretato il dispositivo dellaprima sentenza rescindente alla luce del contenuto della motivazione diquella sentenza e tale interpretazione, della quale si dà atto nelprovvedimento impugnato (p. 147), ha indubbio contenuto valutativo.

Talevalutazione, in questa sede incensurabile, è stata compiuta sia nellasentenza rescissoria, per definire i limiti del giudizio di rinvio, sia nellasentenza impugnata, per rispondere ai motivi di ricorso (l’esistenza di unmomento valutativo, anche in relazione ai compiti del giudice del rinvio incaso di annullamento parziale, è costantemente affermato in giurisprudenza:Sez.

F, n. 45002 del 11/09/2012, Bortolato, Rv. 253835 – 01; Sez. 6, n.27318 del 14/05/2010, Ragosta, Rv. 251402 – 01).4.4.

Quale ulteriore “indice”, i ricorrenti evidenziano che la sentenzaimpugnata, nell’affermare la definitività del profilo relativo alla tracciabilitàdei carri esteri, sarebbe incorsa in una mera svista nel non valutare laconnessione essenziale tra la parte relativa a tale profilo e quella relativaall’annullamento relativo alla (intera) posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (ricorsoMoretti, pp. 15 e ss.).Più in particolare, si afferma in ricorso che la Terza Sezione è caduta inerrore percettivo “nell'omessa considerazione del motivo sub 1.2 dell'atto diricorso” (p. 15), poi deciso con la sentenza impugnata.Si tratta, osserva il Collegio, di una questione non solo già proposta,ma che la Terza Sezione, con la sentenza impugnata, ha preso in carico (pp.31 e 32), ed espressamente analizzato (pp. 138 e 139), ritenendola,nell’ambito della più ampia valutazione di cui si è detto finora, infondata.Ciò in quanto la sussistenza di un dovere di vigilanza del Ce.si.fer. (edunque di [OSCURATO:PERSONA]) è stato ritenuto un tema posto "a valle della decisione, daparte dei vertici societari, di omettere i dovuti controlli documentali sui carriesteri”; in tal senso, nella sentenza impugnata si è osservato che unaconnessione essenziale avrebbe potuto riguardare, al limite, la posizione diviceversa.Il ricorso, quindi, finisce per sollecitare, nella sostanza, una diversavalutazione circa l’esistenza o meno della connessione di cui all’art. 624,comma 1, cod. proc. pen. la cui correttezza, che il ricorrente contesta, nonè suscettibile di sindacato con il rimedio straordinario.4.5.

Secondo la difesa, che il profilo inerente alla tracciabilità nonpotesse essere considerato come ormai irretrattabile, lo si desume da unulteriore “indice”, rappresentato dal fatto che la prima sentenza rescindentemodificò l’addebito nei suoi caratteri fondamentali, trasformandolo daomissivo a commissivo.In questa prospettiva, la mancata declaratoria di definitività sarebbecoerente con la necessità di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di difendersi nel merito, nelgiudizio di rinvio, da una accusa modificata nei suoi tratti fondamentali (p.14 ricorso [OSCURATO:PERSONA]).Osserva il Collegio che il ricorso propone, all’evidenza, ancora una voltauna argomentazione di tipo induttivo, che finisce per sollecitare unaspecifica indagine ermeneutica.Così dedotto, l’errore si pone al di fuori del perimetro di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., nel quale ricadono invece i soli errori caratterizzati daimmediatezza percettiva, ovvero di assoluta evidenza, e come tali rilevabiliin ragione del semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti delprocesso.La presenza dell’errore, infatti, deve essere immediatamente edoggettivamente rilevabile.In ogni caso, la sentenza impugnata (pp. 141 e ss.) ha espressamenteescluso, già in fatto, che la rescindente abbia mutato la strutturadell’addebito (in ipotesi, da omissivo a commissivo), ed anzi ha sottolineatoche, sul punto, già la sentenza rescindente si era pronunciata in terminiespliciti (pp. 384 e ss.).La sentenza impugnata (pp. 150 e 151), del resto, ha dichiarato nonrilevante, oltre che manifestamente infondata, la questione di legittimitàcostituzionale sollevata, su questa specifica questione, dal responsabile civileAppare allora evidente che il motivo di ricorso finisce per contestare lavalutazione che è stata effettuata dalla Corte di cassazione, non la erratapercezione di un fatto, sollecitando una inammissibile rivisitazione delladecisione impugnata.4.6.

I ricorrenti lamentano, inoltre, che la svista in cui è incorsa lasentenza impugnata trova eclatante conferma nel passaggio in cui la primasentenza rescindente riconoscerebbe espressamente la mancata formazionedel giudicato sulla responsabilità (ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 6; ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 7 ess.; ricorso RFI, pp. 43 e ss.).Passaggio, questo, neppure menzionato nella sentenza impugnata.Osserva il Collegio che, innanzitutto, anche tale profilo èespressamente affrontato dalla sentenza impugnata, in risposta all’analogomotivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (punto 3.12, p. 147).La Terza Sezione, infatti, ha evidenziato che la prima sentenzarescindente si è limitata a rimettere al giudice la verifica circa la volontà delsolo [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare alla prescrizione, per il solo reato di cui all’art. 589cod. pen. (maturata per effetto della esclusione dell’aggravante di cui all’art.589, comma 2, cod. pen.).In ogni caso, l’intervenuta prescrizione, poi dichiarata in sede di rinvio,ha assunto rilievo ai soli effetti penali, essendo stata dichiaratairrevocabilmente la responsabilità dell'imputato per il profilo dellatracciabilità, ai fini civili.Sicché, se è vero che il profilo è comune a tutte le ipotesi di reato(contestate in relazione alla medesima condotta colposa), è anche vero chedi nessuna svista si può parlare, ma piuttosto di una statuizione che si facarico di interpretare il tenore complessivo della pronuncia, peraltro sulpunto inequivocabile, secondo i già citati principi giurisprudenziali.Per come dedotto, l’errore mai potrebbe dirsi imputabile a una merasvista della Corte di cassazione, quanto piuttosto, ove esistente, ad un veroe proprio errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011,cit.).4.7.

Un ulteriore “indice” dell’errore percettivo in cui è incorsa lasentenza impugnata risiederebbe nella mancata condanna di RFI alpagamento delle spese processuali; ciò in quanto tale statuizione sarebbecoerente con il carattere non definitivo della statuizione sulla responsabilità(pp. 38 e ss. ricorso RFI).Proponendo anche in questo caso un argomento di tipo induttivo, lasocietà ricorrente reitera in realtà delle censure già esaminate dalla sentenzaimpugnata, demandando a questa Corte il compito – non consentito - dirivalutare il percorso logico - argomentativo fatto proprio dalla sentenza dellaTerza Sezione.Ed infatti, partendo dal presupposto per cui la pronuncia sulle spese èconnaturale alla definizione dell’intera regiudicanda, la sentenza impugnata,all’esito di un ampio percorso argomentativo ha specificato che “la sentenzarescindente non ha pronunciato la condanna alle spese degli imputati e deiresponsabili civili nei confronti delle parti civili solo perché ha demandato algiudizio rescissorio l'accertamento della responsabilità quanto al profilo dellariduzione della velocità e, così facendo, non ha chiuso definitivamente ilgiudizio sulla responsabilità civile” (p. 183).4.8.

Osserva ancora il Collegio che risulta parimenti eccentrico, rispettoall’oggetto della impugnazione straordinaria, il riferimento alle fontinormative di rango eurounitario, che si assumono sostanzialmente disatteseda «tutte le sentenze» (pp. 21 e ss. ricorso [OSCURATO:PERSONA]: «tutte le sentenze finoraintervenute non hanno tenuto in alcun conto le fonti europee in campo diliberalizzazione del mercato ferroviario e della sicurezza della circolazione deitreni»).Si afferma in ricorso che «tali provvedimenti hanno mutato il quadronormativo di riferimento» e che la «politica aziendale del [OSCURATO:PERSONA]»altro non sarebbe stata che la politica europea in materia di trasportoferroviario».Da tale affermazione il ricorrente trae la conclusione per cui «laresponsabilità dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profilo di colpa della tracciabilitàè una costruzione del tutto avulsa dalla conoscenza del contesto normativoe tecnico di riferimento» (p. 22).Anche per questo profilo il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.Come già anticipato, il percorso interpretativo teso a delineare lanozione di errore di fatto, coerentemente con la finalità dell’istituto, conduceinevitabilmente a ritenere non deducibili errori di interpretazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovutiad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez.

U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 28463 del 19/06/2024,Piromalli, non mass.; Sez. 1, n. 22543 del 7/02/2023, Turiano, non mass.;Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, cit.; Sez. 6, ord. n. 2945 del25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689 – 01).Così come per l’errore valutativo e di giudizio, anche la deduzionedell’error iuris è comunque preclusa, in ragione della intangibilità delledecisioni della Corte di cassazione.Va inoltre evidenziato che se la questione ebbe ad interessare il giudiziodi merito - come pure sembra affermare in un passaggio il ricorrente -l’eventuale errore avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 606 cod.proc. pen. Ed invero, gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di meritodebbono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delleimpugnazioni ordinarie (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 18651 del26/03/2015, cit., e Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.; Sez. 6, n. 25121del 02/04/2012, Romano, Rv. 253105 – 01; Sez. 1, n. 17362 del15/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008,Rannissi, Rv. 242144 – 01).Ove invece già prospettata con i motivi di ricorso per cassazione escrutinata nel giudizio di legittimità (cfr., prima sentenza rescindente, da cuisi evince che alcuni ricorrenti chiesero anche la rimessione pregiudiziale allaCorte di giustizia), la questione non può essere ulteriormente dedotta conricorso straordinario sollecitando una nuova e diversa valutazione, cheequivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza dicassazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, cit., non mass. sul punto; Sez.3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 16954 del5/04/2006, Bracci, non mass. sul punto).5.

Anche i restanti motivi di ricorso proposti nell’interesse di Rete5.1.

Come rileva la società ricorrente (pp. 4 e ss. ricorso), è pacifico ingiurisprudenza che il responsabile civile possa esperire il rimedio dell'art.625-bis cod. proc. pen. in quanto "condannato" sia pure solo al risarcimentodel danno alla parte civile, all'esito dell'accertamento della responsabilitàpenale.L’affermazione riposa sul rilievo per cui la locuzione "condannato"sarebbe, non soltanto semanticamente, ma anche giuridicamente riferibiletanto alle statuizioni sull'azione penale quanto a quelle sull’azione civile (Sez.3, n. 21679 del 12/04/2023, [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.; Sez. 3, n. 33961del 12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.; Sez. 3, n. 33962 del12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.; Sez. 6, n. 26485 del27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816 – 01; Sez. 1, n. 12720 del 12/02/2003,Nosari, Rv. 224026 – 01).Si tratta di una lettura che inoltre ha trovato conforto nell’intervento diquesta Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale lalocuzione "condannato", dal cui significato dipende l’accesso al ricorsostraordinario, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo dicondanna, ai fini penali o civili: ove il sistema prefigurasse un rimedio perun tipo solo di condanna e lo precludesse per l'altro, si creerebbe infatti unaingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto al riguardonel processo civile, ai sensi degli artt. 391-bis e ss. cod. proc. civ. (si vedaSez.

U, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695 - 01, Marani, pp. 9 e ss.).Nella specie il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. èquindi legittimato a proporre ricorso straordinario in quanto condannato insolido - in via definitiva - con gli imputati al risarcimento del danno e allarefusione delle spese di lite (pp. 184 e ss. sentenza impugnata).La definitività di tale statuizione, come correttamente si osserva inricorso (p. 4), deriva dal fatto che l’annullamento con rinvio disposto dallasentenza oggi impugnata – che ha pure rigettato i ricorsi dei responsabilicivili - ha riguardato soltanto l'entità della riduzione di pena per le circostanzeDa tali argomenti discende la considerazione per cui il responsabilecivile deve ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso straordinario (nelsenso che la legittimazione spetta anche alla persona condannata neiconfronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento conrinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv.252935 – 01, e Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 –01).5.2.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la Corte dicassazione, con la sentenza oggi impugnata, ha condannato RFI allarefusione delle spese in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CittadinanzaAttiva onlus, benché queste non avessero formulato, in quel giudizio dilegittimità, conclusioni scritte nei suoi confronti.In applicazione dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la Corte dicassazione avrebbe inoltre dovuto revocare le statuizioni risarcitorie emessenei gradi precedenti in favore delle predette parti civili ed a carico dellasocietà ricorrente, a causa della “assenza del rapporto processuale” (p. 10ricorso).5.2.1.

Osserva innanzitutto il Collegio, in termini generali, che puòcertamente essere oggetto di ricorso straordinario la pronuncia relativa allacondanna al pagamento delle spese in relazione al rapporto civile tra le parti(Sez. 6, n. 48644 del 24/11/2014, dep. 2015, Ianni, non mass.).Per quanto di interesse nel caso in esame, dalla lettura delprovvedimento impugnato emerge che effettivamente i responsabili civili (tracui RFI, che pure aveva presentato ricorso per cassazione), sono staticondannati in solido con gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CittadinanzaAttiva onlus (pp. 184 e 185).Inoltre, dall’esame del verbale relativo all’udienza del 4 dicembre 2023(p. 5, all. 4 al ricorso), emerge che la parte civile [OSCURATO:PERSONA],rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto “il rigetto dei ricorsi propostinell'interesse degli imputati”.Nelle conclusioni scritte e nota spese (all. 5) vi è invece riferimento ai“ricorsi proposti dagli imputati”, con richiesta di “condannare i ricorrenti” alpagamento delle spese.Ciò posto, poiché tra i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati puòcertamente annoverarsi anche quello di RFI, che formulò anche motivi sullaformazione del giudicato progressivo, è quantomeno dubbio che la decisionedi condannare (anche) il responsabile civile al pagamento delle spese siastata il frutto di una mera svista rilevabile ictu oculi, e quindi deducibile conil ricorso straordinario, e non piuttosto il risultato di un autonomo percorsovalutativo.In altre parole, non emerge ictu oculi e con assoluta certezza che laCorte di cassazione abbia fondato le proprie valutazioni su unerrore percettivo e di lettura del verbale di udienza.Alla stessa udienza anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha concluso per il rigettodei ricorsi proposti dagli imputati, depositando conclusioni e nota spese, incui si è chiesto anche, oltre al governo delle spese secondo soccombenza, laconferma “espressa” delle statuizioni civili già emesse in suo favore (p. 4,all. 4 al ricorso; all. 7).Poiché però le statuizioni civili di cui si è chiesta la conferma hannoevidentemente riguardato anche RFI, la statuizione contenuta in dispositivo,ovvero la sua condanna alle spese, è il risultato della interpretazionedell’ampiezza delle conclusioni formulate, e non piuttosto di un equivocosulla lettura degli atti interni, di cui difetta l’assoluta evidenza e quindi larilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli attic.d. interni.5.2.2.

La società ricorrente deduce, ancor più a monte, l’assenza del“rapporto processuale” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pernon aver costoro mai avanzato domanda risarcitoria nei confronti di RFI (pp.9 e 10 del ricorso), come emerso nel giudizio di legittimità concluso con lasentenza impugnata (p. 12 memoria RFI).Anche in questo caso, occorre richiamare il principio di diritto per cuil’errore deve poi aver riguardato la lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, non potendo dedursi un errore già commesso, eventualmente,dai giudici di merito e che, in quanto tale, avrebbe dovuto esseretempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione.Pertanto, l’assenza del rapporto processuale andava dedotta nei gradiprecedenti, e certamente così non è stato con il ricorso deciso dalla sentenzaoggi impugnata (cfr. all. 1 al ricorso, terzo motivo, pp. 42 – 49, in cui le“ragioni di doglianza mai vagliate” fino a quel momento vengono indicate neldifetto di legittimazione - inteso come necessità che l’ente sia anche inconcreto portatore di un interesse leso dal reato - e di prova del danno).Se, invece, si esamina la doglianza con riferimento alla mancatapresentazione delle conclusioni nel giudizio di legittimità, anche supponendoche si tratti di un errore percettivo, è privo di decisività, essendo l’art. 82cod. proc. pen. pacificamente inapplicabile al giudizio di cassazione.5.2.3.

Per tali ragioni il motivo proposto è inammissibile, poiché nonconsentito, anche nella parte in cui denuncia non una mera svista ma, difatto, l’erronea applicazione dell’art. 82 cod. proc. pen., fermo restando checontrariamente a quanto afferma la ricorrente (pp. 8 – 10 ricorso), nelgiudizio di cassazione né la mancata comparizione della parte civileall'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa,delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione, inquanto la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale soloper il giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv.287704 – 02; Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398 - 01).La conclusione discende direttamente dal principio di immanenza dellacostituzione di parte civile, le cui conclusioni rassegnate in primo gradorestano valide in ogni stato e grado del processo.Dalla mancata presentazione, dinanzi alla Corte di cassazione, delleconclusioni nei confronti di RFI non può quindi farsi derivare la necessariarevoca delle statuizioni civili precedentemente adottate in favore di [OSCURATO:PERSONA] onlus, come invece si chiede in ricorso (p. 11).In questo senso, l’errore non sarebbe neppure decisivo.5.3.

Il secondo motivo, con cui si ipotizza un errore percettivo circa ladeduzione, in sede di rinvio, degli errori di fatto contenuti nella primasentenza rescindente, è inammissibile, poiché non consentito.La società ricorrente afferma che, a causa dell'errore sulla lettura delmotivo (riportato correttamente solo nella parte espositiva: pp. 73 – 74sentenza impugnata), non era stata data risposta al contenuto effettivo dellacensura, con la quale RFI evidenziava di non essere stata condannata a finicivili (p. 18 ricorso), e dunque di non aver potuto proporre ricorsostraordinario per far valere gli errori “nella ricostruzione in fatto” (p. 27ricorso; pp. 5 e ss. memoria) contenuti – ed anzi emersi per la prima volta- nella prima sentenza rescindente.Il motivo prospetta quindi errori contenuti nella prima sentenzarescindente, che assume di non aver potuto dedurre proponendo ricorso exart. 625-bis cod. proc. pen. avverso tale decisione.Il presupposto sul quale si radica il motivo, ovvero il mancato passaggioin giudicato della decisione sulla responsabilità civile, deve essere escluso inragione di quanto già detto (cfr., par. 4), e di quanto la stessa sentenzaimpugnata ha esplicitamente affermato, anche in relazione allaresponsabilità civile (pp. 138, 145 e 146).D’altra parte, al pari dell’avvenuta formazione del giudicato, anche iltema della legittimazione o meno a proporre ricorso straordinario è questionevalutativa il cui (nuovo) scrutinio non può essere riproposto in questa sede,peraltro richiamando considerazioni anch’esse precluse (come quella relativaalla mancata condanna alle spese) o meramente deduttive (come il raffrontocon la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], p. 23 ricorso).Quanto alla memoria, di cui la società lamenta il mancato scrutinio, eraincentrata sul medesimo profilo, ovvero che “il responsabile civile nonpotesse ritenersi condannato all'esito della precedente sentenza dellaCassazione del 2021”, e che quindi non potesse ancora azionare il rimediostraordinario” (p. 28 ricorso).Osserva quindi il Collegio che, in ragione di quanto appena detto, anchele argomentazioni contenute nella memoria, debbono ritenersi disattese,quantomeno implicitamente.

Una valutazione implicita che la stessa societàricorrente solo genericamente contesta (p. 28 ricorso).Trovano applicazione, anche in tal caso, i principi finora richiamati circale caratteristiche degli errori deducibili con il rimedio straordinario.Costituisce infatti ius receptum il principio per cui l'omesso esame diuna memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art.625-bis cod. proc. pen., solo quando sia dipeso da una vera e propria svistamateriale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo cheabbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cuipresenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidenteche la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse statovagliato il motivo di censura dedotto (cfr., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021,Desiderato, Rv. 282384 – 01, sulla scia dei principi affermati dalla più volterichiamata Sez.

U Basile).In tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianzanon riprodotta era decisiva, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc. pen., e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore dipercezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01; conf.,in relazione all’onere che grava sul ricorrente, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023,dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01).In altre parole, il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato asostegno delle censure, che non sia stato riprodotto nella sentenza, sia statoperciò solo oggetto di errore percettivo, anziché implicitamente ritenuto nonrilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 11058del 10/12/2004, dep. 2005, Buonanno, Rv. 231206 - 01).Non vi è invece alcuno spazio per dedurre un errore allorquando, comeè accaduto nel caso di specie, pur mancando una espressa disamina, i motiviproposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibilicon la struttura della motivazione (Sez. 5, n. 8343 del 3/12/2025, dep. 2026,Murolo, non mass.; più in generale, Sez. 5, n. 4941 del 1/12/2021, dep.2022, Grasso, non mass.; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009,Quaranta, Rv. 243773 – 01, proprio in riferimento alla valutazione degliargomenti contenuti in una memoria).Né la società ricorrente ha spiegato in che modo la valutazione delleargomentazioni contenute nella memoria, che si assumono pretermesse,avrebbe portato la Terza Sezione ad adottare una diversa decisione sulpunto, essendo la decisività solo affermata.5.4.

Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta un ulteriore erroredi fatto della sentenza impugnata, consistito nell’aver posto a carico di RFIle spese sostenute dalle parti civili nel primo giudizio di legittimità,nonostante l’esplicita esclusione contenuta nel dispositivo (pp. 30 e ss.ricorso straordinario).Il motivo, che in parte riprende il contenuto del ricorso ex art. 606 cod.proc. pen., ed è prospettato come mancato esame del motivo di ricorsoordinario (p. 30 ricorso straordinario), è inammissibile.Per una migliore comprensione dell’effettivo tenore della doglianza, èutile ricordare che la prima sentenza rescindente (pp. 580 e 582), nelgovernare le spese, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Schröter,Linowski, Kogelheide, Mayer, Mansbart, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCastaldo, in solido con i responsabili civili - eccezion fatta per [OSCURATO:SOCIETA]. eparti civili.La società ricorrente deduce quindi che, nell’esaminare il ricorsoavverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio (contenente la condanna alpagamento delle spese del giudizio di legittimità), la Terza Sezione sarebbeincorsa in una svista, o in una lettura errata dell’atto interno, consistita nelnon avvedersi di tale espressa esclusione e nel non aver risposto al quartomotivo di ricorso.Osserva sul punto il Collegio che anche in tal caso la sentenzaimpugnata ha espressamente replicato alle doglianze in punto di speseavanzata da RFI (nonché da FSI), sottolineando le ragioni per le quali l’esamecomplessivo della prima sentenza rescindente - cui ovviamente si è giuntaconsente di affermare che la regolamentazione fu effettivamente demandataal giudice del rinvio (pp. 183 – 184 sentenza impugnata).Con la prima sentenza rescindente, infatti, limitatamente al profilo dellatracciabilità, si è confermata la responsabilità penale per la posizione di [OSCURATO:PERSONA](per il disastro) e di [OSCURATO:PERSONA] (per il disastro, l’incendio e le lesioni), nonché laconnessa responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che laprescrizione di talune ipotesi di reato è maturata dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado, e dunque in quanto tale non ha travolto lestatuizioni civili.Poiché, però, tale pronuncia ha demandato al giudizio rescissoriol'accertamento della responsabilità quanto al profilo della riduzione dellavelocità, “non ha chiuso definitivamente il giudizio sulla responsabilità civile”,e per tali ragioni, sempre secondo la sentenza impugnata, non hapronunciato la condanna alle spese.Assolvendo gli imputati dal profilo relativo alla riduzione della velocità,nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 19, la sentenza pronunciatanel giudizio di rinvio, definendo la questione della responsabilità civile, hacondannato gli imputati, ed i responsabili civili la cui posizione da questidipende, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.In altre parole, nella sentenza impugnata si è osservato che,diversamente dagli imputati in relazione ai quali in dispositivo vi è stataespressa esclusione di RFI dalla condanna alle spese, nel giudizio di rinvio laregiudicanda era ancora aperta, in relazione a specifici profili di colpacontestati a carico di altri imputati (p. 184).La sentenza impugnata, quindi, ha espressamente esaminato econfutato le ragioni contenute nel quarto motivo di ricorso, attraverso unpercorso argomentativo che la società ricorrente, pur richiamando lecategorie dell’errore percettivo, contesta nella sua tenuta logico – giuridica,sollecitandone la rivalutazione.In tal modo, RFI pretende di devolvere a questo Collegio il compito,estraneo all’oggetto del ricorso straordinario, di individuare l’ampiezza dellequestioni demandate al giudice del rinvio, riconsiderando gli argomenti giàdisattesi, e quindi senza dedurre patologie della decisione riconducibili, conimmediatezza, alla erronea percezione di un atto interno.Allo stesso modo, dietro l’apparente riferimento ad una svista consistitanel non aver considerato che la prescrizione dei reati di omicidio colposo fudichiarata già con la prima sentenza rescindente, il ricorso sollecita in realtàuna non consentita rilettura del rapporto – per vero già esaminato dallasentenza impugnata – tra le affermazioni di responsabilità, il maturarsi dellaprescrizione e il giudizio sulla responsabilità civile (pp. 35 e ss. ricorso),affermando finanche che tale giudizio avrebbe dovuto essere limitato allasola posizione del [OSCURATO:PERSONA], e quindi devoluto alla sezione civile della Corte diappello (p. 36).Quanto all’ulteriore argomento – di natura chiaramente deduttiva, equindi non consentito - per cui la mancata devoluzione del governo dellespese avrebbe dovuto ritenersi coerente con la mancata formazione delgiudicato (pp. 34 e ss. ricorso), debbono qui in ogni caso richiamarsi leconsiderazioni già svolte in precedenza (par. 4).6.

In conclusione, il Collegio osserva che dietro il richiamo formale aivizi emendabili attraverso il rimedio straordinario, in realtà i ricorsi nondenunciano degli errori di fatto, cioè delle sviste o degli equivoci in cuisarebbe incorsa la Terza Sezione nel percepire il contenuto degli atti internial giudizio di legittimità, quanto piuttosto degli errori di valutazione o digiudizio – dunque non percettivi - che sarebbero stati commessinell'interpretare tali atti e, comunque, il contenuto valutativo della decisioneimpugnata.Si tratta, insomma, di doglianze proposte al fine di sollecitare il Collegioa riesaminare in larga parte i motivi del ricorso per cassazione giàpartitamente ed analiticamente scrutinati con la sentenza impugnata.7.

Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria,che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.Dalla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi discende, inoltre, lacondanna dei ricorrenti – in solido con la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] delloStato [OSCURATO:SOCIETA]. – alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile CittadinanzaAttiva onlus, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura chesarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze.Nel giudizio di legittimità, infatti, compete alla Corte di cassazione, aisensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spesein favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che hapronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stessemediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83del citato d.P.R. (Sez.

U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277760 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dellaCassa delle ammende, nonché, in solido tra loro e con la responsabile civilerappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] onlus, ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002,disponendone il pagamento in favore dello Stato.Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1946,2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1953,3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale responsabile civile;avverso la sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 della Corte dicassazione;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa della parte civileCittadinanza [OSCURATO:PERSONA] onlus, che ha depositato conclusioni scritte con notaspese, chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa dellaresponsabile civile [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso perl’accoglimento dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa della responsabilecivile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha illustrato i motivi di ricorso,chiedendone l'accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],il quale ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 (dep. 26 luglio 2024),la Terza Sezione della Corte di cassazione, per quanto di immediato rilievo:1) ha annullato la sentenza impugnata (emessa il 30 giugno 2022 dalla Cortedi appello di Firenze in sede di rinvio), limitatamente all'entità della riduzionedi pena per le circostanze attenuanti generiche, nei confronti di MauroMoretti e [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto i ricorsi; 2) ha rigettato ilricorso della responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,condannandola al pagamento delle spese processuali nonché al pagamentodelle spese sostenute dalle parti civili, tra cui [OSCURATO:PERSONA] onlus.1.1. Il procedimento scaturì dai tragici fatti accaduti il 29 giugno 2009a Viareggio, dovuti al deragliamento di un treno merci composto da 14 carricisterna GPL, causato dal cedimento “per fatica” dell'assile del primo carro,in stato di corrosione.A causa dello svio, e del successivo ribaltamento, si aprì uno squarcionella cisterna del primo carro.Il gas contenuto nella cisterna, quindi, invase la stazione e le areecircostanti, innescando dopo poco una potente deflagrazione e un vastoincendio, a causa dei quali persero la vita 32 persone, mentre altreriportarono lesioni gravi (130) e gravissime (6); inoltre, 105 veicoli enumerosi immobili adiacenti alla stazione ferroviaria furono distrutti ocomunque danneggiati.L'assile era stato sottoposto a controlli non invasivi presso l'officinaJungenthal di Hannover (dopo essere stato rimosso da un altro carro per lapresenza di zone appiattite e di sfaccettature); una volta revisionato, fufornito dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] – proprietaria dell’officina - allaCima [OSCURATO:SOCIETA]., per poi essere montato sul carro merci deragliato.Il carro fu quindi fornito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per poi essere adibito altrasporto del GPL.1.2. La complessa vicenda processuale ha interessato i soggetti a variotitolo coinvolti nella revisione dell’assile, il cui cedimento fu ricondotto ad una"rottura per fatica".La causa del cedimento fu infatti individuata in una cricca (rottura)compresa tra 10 e 12 millimetri, che i giudici hanno ritenuto fosse rilevabileal momento del controllo presso l'officina tedesca.Per quanto più di interesse, la vicenda processuale ha riguardato ancheesponenti apicali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi per brevità,RFI), gestore dell’infrastruttura.Quali amministratori delegati di RFI, funzione nella quale si eranosucceduti nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anchenella qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, capogruppodella holding: cfr., prima sentenza di appello, che ha accolto l’impugnazionedel pubblico ministero), sono stati ritenuti responsabili per le omissionilegate alla c.d. tracciabilità dei carri, in quanto gli ulteriori profili di colpaoriginariamente contestati sono stati esclusi nel corso dei vari gradi digiudizio.1.3. Più in particolare, con la sentenza impugnata la Terza Sezione,decidendo sui motivi di ricorso proposti, tra l’altro, dagli ing. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],oltre che da RFI, ha richiamato innanzitutto le coordinate interpretativedettate dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite con riguardoalla formazione progressiva del giudicato.È stato quindi ritenuto che a seguito dell’annullamento con rinviodisposto con la prima sentenza rescindente, il profilo relativo alla c.d.tracciabilità fosse divenuto una parte della sentenza coperta da giudicato,non in "connessione essenziale" con quella oggetto di annullamento,afferente al diverso profilo dell’omessa riduzione della velocità dei rotabili(pp. 126 – 152 sentenza impugnata).La prima sentenza rescindente, si è osservato, aveva trattato il profilodella tracciabilità, escludendo espressamente la fondatezza delle censuredifensive, con statuizione definitiva, che ha precluso al giudice del rinvio ogniulteriore valutazione sul punto.Con la sentenza impugnata è stato inoltre escluso, come detto, che frail profilo dell’omessa tracciabilità, passato in giudicato, e quello dell’omessariduzione della velocità dei rotabili, oggetto di annullamento con rinvio, vifosse una connessione essenziale, rilevante ai sensi dell'art. 624, comma 1,cod. proc. pen.Questo perché, si osserva in sentenza, al profilo riguardante latracciabilità dei carri deve essere riconosciuta una priorità logico – giuridicarispetto a quello relativo alla "velocità", con la conseguenza che l’esame diquest’ultimo non avrebbe potuto mai riflettersi su quello relativo al primoaddebito.Una connessione essenziale è stata esclusa anche in relazioneall'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto, a ben vedere, le scelte di altaamministrazione aziendale in punto di tracciabilità sono state ritenute ilpresupposto della valutazione demandata al giudice del rinvio in ordine allarilevanza causale del comportamento colposo di un subordinato qualeappunto il [OSCURATO:PERSONA].Infine, affermata l'irrilevanza di un'espressa dichiarazione diirrevocabilità di parti della sentenza rescindente, ed escluso in concreto unmutamento del titolo di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] da parte della prima sentenzarescindente, la sentenza impugnata ha evidenziato che il "punto" di sentenzapuò identificarsi con un singolo specifico profilo di colpa, come effettivamenteavvenuto nella prima sentenza rescindente, con statuizione insindacabile.1.4. L'affermazione di responsabilità dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesioni colpose plurime) e 36(disastro ferroviario colposo), per effetto delle pronunce sin qui intervenute,deve ritenersi definitiva, ed ha quindi riguardato uno solo tra i diversi profilidi colpa originariamente contestati, ovvero quello della c.d. tracciabilità, peraver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale del carro poisviato a Viareggio, in mancanza della documentazione relativa alla vitamanutentiva del carro (c.d. dossier di sicurezza).Per i reati di lesioni colpose e incendio colposo vi è stata rinuncia allaprescrizione (nel corso del giudizio di appello); diversamente, una voltaesclusa l’aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., il reato diomicidio colposo è stato dichiarato prescritto in esito al primo giudizio dirinvio (cfr., interpello in sede del primo giudizio di rinvio – p. 227 e 261sentenza del 30 giugno 2022).1.5. Quanto, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], giàamministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] (ed ancor primaresponsabile della Direzione tecnica di R.F.I.), l'affermazione diresponsabilità ha riguardato solo il reato di cui al capo 31 (disastro ferroviariocolposo).I reati di lesioni colpose plurime (capo 33) e di incendio colposo (capo32) sono stati dichiarati prescritti nel giudizio di appello; quello di omicidiocolposo (capo 33) in esito al primo giudizio di cassazione, previa esclusionedell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.Entro tali limiti, l’affermazione deve ritenersi definitiva, in relazione alprofilo di colpa riguardante la c.d. tracciabilità dei rotabili, essendo statiesclusi, nel primo giudizio di rinvio, i profili riguardanti la velocità divalutazione dei rischi (pp. 297 – 298 sentenza).Ed infatti, come per la posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], la prima sentenzarescindente aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale del20 giugno 2019, in relazione al profilo di colpa consistente nel non averemanato (o concorso ad emanare) prescrizioni limitative della velocità incaso di attraversamento di stazioni poste in centri densamente abitati;inoltre, e per la sola posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva annullato altresì la sentenzadella Corte di appello, per il reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen.(essendo gli altri già dichiarati prescritti), in relazione alla violazionedell'obbligo datoriale di valutazione di tutti i rischi lavorativi.1.6. Quanto, infine, alla posizione del responsabile civile RFI, vi è statacondanna in solido con gli imputati al risarcimento del danno nei confrontidelle parti civili, divenuta definitiva in quanto il rinvio disposto alla Corte diappello di Firenze ha riguardato esclusivamente la misura della riduzione dipena per le attenuanti generiche.La statuizione relativa all’illecito di cui all'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno2001, n. 231 è stata invece annullata senza rinvio dalla prima sentenzarescindente, perché il fatto non sussiste, una volta “esclusa la fattispeciecircostanziale a corredo dei reati di omicidio” (pp. 326 – 340 prima sentenzarescindente).2. Con atto depositato in data 20 febbraio 2025, a firma del difensoreprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza ai sensidell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione, nelrigettare il ricorso, è incorsa in un errore percettivo.2.1. Lamenta il ricorrente, con un unico complesso motivo, che lasentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto coperto da giudicato ilprofilo di colpa relativo alla cosiddetta "tracciabilità" dei carri (ovverol’omessa acquisizione del dossier di sicurezza relativo alla vita manutentivadel rotabile), poiché ormai definito dalla pronuncia rescindente di questaSezione (Sez. 4, n. 32899 dell’8 gennaio 2021).La Corte di cassazione ha conseguentemente omesso di esaminare lespecifiche censure difensive volte a contestare la sussistenza di quel profilodi colpa.Osserva il ricorrente al riguardo che, diversamente da quanto statuitoper gli altri imputati, per la posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] (come per l’ing. [OSCURATO:PERSONA]) èmancata la statuizione relativa alla irrevocabilità dell'affermazione diresponsabilità, per come desumibile tanto dal dispositivo quanto dallamotivazione della sentenza (pp. 580 e ss.), in cui anzi la Quarta Sezione haesplicitamente escluso che si fosse formato il giudicato (p. 324, ove sirichiamano i principi affermati da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 e da Sez. 4, n. 47158 del 25/10/2007, Minardi, Rv. 238353 - 01).La sentenza impugnata, quindi, sarebbe fondata sul travisamento delcontenuto oggettivo della prima sentenza rescindente, e avrebbe compiutoun errore percettivo che è consistito nell’aver attribuito alla precedentepronuncia un significato che essa non possedeva, poiché smentito dal suostesso tenore letterale. In altre parole, l’errore della sentenza impugnatasarebbe dipeso dalla inesatta percezione del dato processuale e non davalutazioni giuridiche.2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’argomento, purecontenuto nella sentenza impugnata, per cui i singoli addebiti colposipossano costituire "punti" della decisione suscettibili di autonomo passaggioin giudicato.Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la difesa sostienel’indivisibilità dell’illecito colposo, laddove i singoli profili di colpa non sono"capi" o "punti", ma meri passaggi di un'argomentazione logica volta afondare l'unico punto relativo alla "colpevolezza"; la Corte di cassazione,quindi, oltre a travisare il dictum della sentenza rescindente, avrebbe fattoerronea applicazione dei principi che regolano la formazione del giudicatoprogressivo e parziale, finendo per attribuire, erroneamente, ad un singoloprofilo di colpa l’attitudine a passare autonomamente in giudicato (p. 7ricorso).Pertanto, non essendosi formato il giudicato su tali profili, il giudice delrinvio (e successivamente questa Corte con la sentenza impugnata) avrebbedovuto riesaminare tutti i profili di colpa contestati, anche quelli che, inprecedenza, fossero stati ritenuti sussistenti o non specificamente censurati.Il ricorrente evidenzia, infatti, che la colpa, quale elemento soggettivodel reato, non è scindibile in segmenti indipendenti, ciascuno dei quali possaconsolidarsi autonomamente in giudicato, poiché costituisce un concettounitario.In questa prospettiva, l’affermazione secondo cui il solo profilo dellatracciabilità sarebbe ormai coperto da giudicato si pone in insanabilecontrasto con i principi che governano l’art. 624 cod. proc. pen., nonché conla nozione stessa di “punto della decisione”, cui soltanto può riconnettersil’effetto preclusivo proprio del giudicato parziale.2.3. Il ricorrente sottolinea, inoltre, la decisività di tale errorepercettivo (pp. 8 e ss. ricorso).Se la Suprema Corte non avesse erroneamente ritenuto preclusol'esame del profilo della "tracciabilità", avrebbe dovuto vagliare le specifichecensure difensive che ne contestavano la sussistenza sia sotto il profilooggettivo (inesistenza della regola cautelare e del nesso di rischio) chesoggettivo.Tale omissione ha quindi impedito un esito favorevole per l'imputato.Si invoca, quindi, la revoca della sentenza impugnata e il conseguenteannullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 giugno2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa essere sottoposta aun nuovo esame.3. Con atto depositato in data 18 febbraio 2025 anche [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen.3.1. Riassunta la complessa vicenda processuale, nei suoi snodiessenziali, si evidenzia che l’affermazione di responsabilità che riguarda l’ing.[OSCURATO:PERSONA] è relativa ai reati di cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesionicolpose) e 36 (disastro ferroviario), e si fonda sull’unico profilo di colparelativo alla c.d. “tracciabilità”.Secondo il ricorrente, la decisione impugnata avrebbe erroneamenteritenuto il giudicato sul profilo di colpa della “tracciabilità”, che i giudici dimerito, discostandosi dal tenore letterale della imputazione, avevanoindividuato nell'aver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionaledel carro sviato a Viareggio pur senza aver acquisito la documentazionerelativa alla sua “vita manutentiva” - c.d. dossier di sicurezza (Sez. 4, n.32899 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 427).Tale conclusione è il frutto di un errore percettivo, in quanto la Cortedi cassazione, con la sentenza impugnata, ha ignorato un passaggio dellaprima sentenza rescindente in cui la formazione del giudicato è stataespressamente esclusa (Sez. 4, p. 324).D’altra parte, si osserva in ricorso, se la Corte di cassazione non avesseescluso la formazione del giudicato non si comprende per quale ragionedemandò al giudice del rinvio la verifica della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di rinunciarealla prescrizione (anche) per il reato di omicidio colposo plurimo, il cuitermine era spirato in epoca anteriore alla prima sentenza di appello, pereffetto dell’eliminazione dell’aggravante antinfortunistica.Con la sentenza impugnata (p. 147) si assume che la prima sentenzarescindente avrebbe demandato al giudice di rinvio esclusivamente la verificadella rinuncia alla prescrizione, poiché logicamente prioritaria rispetto ad unaresponsabilità (già divenuta) irrevocabile: in tal modo non solo non sicomprende l’utilità del richiamo alla sentenza Minardi, ma lo stesso istitutodella rinuncia verrebbe svuotato della sua funzione di garanzia del dirittodell’imputato a un accertamento di merito, come delineato anche dalla Cortecostituzionale (sent. n. 175/1971 e n. 275/1990).Ciò anche in considerazione del fatto che la prima sentenza rescindenteha ritenuto il carattere commissivo (non omissivo) della condotta attribuitaal ricorrente (p. 499), e dunque la sede del rinvio diventava, a quel punto, illuogo in cui si sarebbe proceduto alla verifica dell’addebito, come trasformatonei suoi caratteri fondamentali (p. 14 ricorso).A conferma del fatto che la prima sentenza rescindente, pur annullandocon rinvio la decisione della Corte fiorentina, escluse la formazione delgiudicato, il ricorrente sottolinea i ripetuti richiami fatti a consolidati edautorevoli precedenti di legittimità (Sez. U., 19 gennaio 2000, Tuzzolino;Sez. 4, 25 ottobre 2007, Minardi), secondo i quali l’irrevocabilità presupponel’irretrattabilità di tutte le questioni, e i profili di colpa non rappresentano“punti” della decisione idonei a passare in giudicato; richiami del tuttoinconferenti, ove si acceda alla interpretazione offerta dalla sentenzaimpugnata.Tra l’altro, poiché tutti i reati ascritti al ricorrente sono la conseguenzadella medesima condotta, l’esclusione del passaggio in giudicato del singoloprofilo di colpa assume rilievo non solo per il reato di omicidio colposo maanche per quelli, parimenti colposi, di lesioni, incendio e disastro ferroviario.Un’ulteriore conferma del fatto che si è in presenza di un errore di tipopercettivo si rinviene nella circostanza per cui la sentenza impugnata non faalcun riferimento né all’espressa esclusione del giudicato ad opera dellaprima sentenza rescindente, né ai principi affermati dalla sentenza Minardi.La stessa sentenza impugnata (p. 134) sottolinea che l’individuazionedell’ambito dell’annullamento è compito esclusivo della sentenza rescindente(in questo caso, la prima), e non può essere oggetto di “rilettura postuma”(p. 10 ricorso).Il ricorrente si sofferma quindi sulla decisività dell’errore percettivooggetto di ricorso: in sua assenza, infatti, la decisione non avrebbe chepotuto essere diversa, ovvero di annullamento della sentenza della Corted’appello di Firenze del 30 giugno 2022, in ragione della adozione, da partedel ricorrente, di una politica aziendale che imponeva alle imprese ferroviariedi documentare “la tracciabilità del materiale rotabile omologato all’estero edei suoi componenti” (p. 15 ricorso).3.2. Quale ulteriore errore percettivo si denuncia l’omesso esame delmotivo (n. 1.2 del ricorso proposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]) con cui si evidenziavala connessione necessaria, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., tra il profilodella “tracciabilità” e l’annullamento della condanna dell’ing. [OSCURATO:PERSONA](coimputato del [OSCURATO:PERSONA]), disposto dalla prima sentenza rescindente.Più in particolare, per effetto di tale ultima decisione (pp. 490 e 491) ilgiudice del rinvio avrebbe dovuto accertare: a) se e come l’ing. [OSCURATO:PERSONA],responsabile della Ce.si.fer. (struttura per la Certificazione SicurezzaImprese Ferroviarie), cui spettava il compito di verificare periodicamente chei carri fossero conformi agli standard di sicurezza, avesse avuto conoscenzadella circolazione del carro poi deragliato; b) la concreta capacità dell’ing.vertici societari, tendente cioè ad omettere i controlli documentali sui carri.La necessità, per il giudice del rinvio, di effettuare tale duplice verificaimpediva di ritenere coperto da giudicato il profilo di colpa ascritto all’ing.[OSCURATO:PERSONA].A quest’ultimo, infatti, si attribuisce di aver imposto un’interpretazionedel quadro normativo funzionale ad ottenere un risparmio di spesa, tale percui le strutture tecniche di RFI non avrebbero dovuto pretendere per i carriesteri quel dossier di sicurezza previsto per i carri immatricolati in Italia (p.501 prima sentenza rescindente).Lamenta allora il ricorrente che una volta accertato che il Ce.si.fer. nonera a conoscenza del carro, poi deragliato, nessuna politica sulla tracciabilitàsarebbe stata in grado di impedire l’evento.Tema, questo, oggetto di pronuncia da parte del giudice del rinvio (p.332), riproposto con il motivo di ricorso n. 1.2, e completamente obliteratodalla sentenza impugnata.Ne è derivata l’omessa pronuncia su motivo decisivo.3.3. D’altra parte, se la sentenza impugnata avesse esaminato ilquadro normativo unionale (dir. 2001/16/CE; d.lgs. 30 settembre 2004, n.268; decisioni 2006/861/CE e 2009/107/CE) e il documento ERA “EuropeanWheelset Traceability – EWT” (5 ottobre 2010), avrebbe accertato che nonesisteva alcun obbligo di chiedere la documentazione del materiale rotabileomologato ed immatricolato secondo le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la politica aziendale posta a fondamento della condannadell’ing. [OSCURATO:PERSONA], altro non è che la politica europea in materia di trasportoferroviario.Lo stesso documento sulla tracciabilità formato dall’European RailwayAgency (ERA) dopo l’incidente di Viareggio, stabilisce che è possibile disporreil fermo soltanto in mancanza delle informazioni su costruttore, data dicostruzione e standard di produzione; informazioni, queste, presenti nel casodell’assile ceduto a Viareggio.La carenza parziale di informazioni, invece, avrebbe imposto almanutentore di effettuare controlli non distruttivi, che nel caso di speciefurono eseguiti.Si sottolinea altresì che Ce.si.fer. all’epoca operava quale SafetyAuthority nazionale, rispondendo al Ministero dei trasporti e delleinfrastrutture (non a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, né a RFI), e che la stessa pubblicaaccusa, nel giudizio di rinvio, ha escluso l’esistenza di un “diktat” degliamministratori volto ad ignorare il profilo della tracciabilità (cfr., requisitoriaudienza 28 aprile 2022).Anche per questo aspetto si evidenzia la decisività dell’errore, avutoriguardo alla connessione essenziale del profilo di colpa sulla tracciabilità conl’annullamento pronunciato dalla prima sentenza rescindente.In conclusione, il ricorrente invoca la revoca della sentenza impugnatae il conseguente annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenzedel 30 giugno 2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa esseresottoposta a un nuovo esame.4. Con atto depositato in data 19 febbraio 2025, anche la difesa diRete [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc.pen., deducendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, è incorsain plurimi errori percettivi.Dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda processuale, il contestonormativo e i principali orientamenti di legittimità (anche in ordine allalegittimazione del responsabile civile), la società ricorrente formula duedoglianze, di cui una relativa ad un errore materiale, l'altra che attiene invecea plurimi errori di fatto.4.1. L’errore materiale è consistito, si afferma, nella condanna allarefusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] onlus,nonché nella mancata revoca delle statuizioni risarcitorie, sebbene tali particivili non avessero presentato conclusioni scritte nei confronti delresponsabile civile nel giudizio di legittimità.L’assenza di conclusioni ha infatti determinato la revoca dellacostituzione delle parti civili per quel grado, ai sensi dell’art. 82, comma 2,cod. proc. pen.; pertanto, la condanna imposta a RFI, pronunciata "ultrapetita", è il risultato di una svista percettiva su atti processuali interni.Ancor più a monte, le parti civili non hanno “mai richiesto l'estensionedella domanda di danno al responsabile civile” RFI, nei cui confronti, inoltre,mai hanno concluso (p. 9 ricorso).Il vizio, si afferma, è decisivo: senza tale svista, infatti, le statuizionicivili verso tali enti non avrebbero potuto essere mantenute.4.2. La società ricorrente deduce poi un errore di fatto (p. 11 e ss.ricorso).Con la sentenza oggi impugnata, la Terza Sezione ha affermato che,nella veste di responsabile civile, RFI era legittimato a proporre ricorsostraordinario (pp. 145 e 146), in tal modo superando tutte le doglianzeproposte con il secondo motivo di ricorso, che invece, sempre secondo lasentenza impugnata, avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell’art.625-bis cod. proc. pen.In realtà, RFI sosteneva una cosa diversa, ovvero che non essendostata (ancora) condannata in via definitiva non poteva proporre il ricorsostraordinario avverso la prima sentenza rescindente, per far valere gli erroridi fatto ivi contenuti.A conferma dell’assunto si evidenzia: 1) che RFI, diversamente daglialtri responsabili civili, non fu condannata alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore delle parti civili; 2) che la posizionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] fu oggetto di annullamento con rinvio anche in punto diresponsabilità; 3) che per nessuno degli imputati per la cui condotta fuchiamata a rispondere RFI – gli ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – la prima sentenzarescindente pronunciò la declaratoria di cui al comma 2 dell’art. 624 cod.proc. pen.Il fraintendimento deriva da una svista nella lettura del motivo diricorso, correttamente riportato a pag. 73 della sentenza impugnata, salvopoi “dimenticarlo” (p. 19 ricorso) in motivazione.La Corte di cassazione, quindi, ha risposto a un motivo mai formulato,mancando invece ogni confronto con la doglianza realmente proposta.Ciò ha rappresentato un errore di fatto di tipo percettivo, che hadeterminato omessa motivazione sulla possibilità per RFI di far valere glierrori di fatto della prima sentenza rescindente nel giudizio di rinvio.Quanto alla decisività dell’errore, si osserva che con la prima sentenzarescindente, la Corte di cassazione ha operato una nuova ricostruzione infatto contenente una serie di errori che, per quanto detto finora, nonpotevano essere censurati attraverso il ricorso straordinario.Una volta portati all’attenzione del giudice del rinvio, questi li haignorati, evocando la formazione del giudicato progressivo, ma in manieradel tutto impropria, ove si consideri che uno degli imputati del cui fatto RFIdoveva rispondere (l’ing. [OSCURATO:PERSONA]) ha ottenuto un annullamento in punto diresponsabilità, mentre gli altri due un annullamento in relazione a specificiprofili di colpa.Su questi profili la Corte di cassazione non ha valutato, neppureimplicitamente, le argomentazioni contenute nei motivi aggiunti (pureerroneamente illustrate: p. 75), con cui si evidenziava che con la primasentenza rescindente l’annullamento è stato disposto per vizio dimotivazione, nel qual caso, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudicedel rinvio non è vincolato ad eventuali valutazioni in fatto contenute nellasentenza di legittimità.Altrettanto deve dirsi in relazione alla memoria depositata all’udienzadel 18 dicembre 2023, che la sentenza impugnata neppure menziona, e cheinvece illustrava ulteriormente il tema della legittimazione al ricorsostraordinario da parte del responsabile civile.In assenza di tali errori percettivi, quindi, la decisione impugnata nonavrebbe potuto che essere diversa, ovvero di annullamento con rinvio dellasentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 30 giugno 2022.4.3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce un ulteriore erroredi fatto, consistente nella omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorsoproposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze in sededi rinvio (pp. 30 e ss. ricorso).La società ricorrente aveva infatti impugnato la sentenza nella parte incui l’aveva condannata alla rifusione delle spese del primo giudizio dilegittimità anche in relazione alle parti civili non ricorrenti.Con la sentenza oggi impugnata è stata invece ritenuta la soccombenzadi imputati e responsabili civili quanto ai reati di omicidio già prescritti e,quindi, confermata la condanna alle spese di RFI relativamente alle parti civilinon ricorrenti.La ricorrente oppone infatti che la prescrizione dei reati di omicidiocolposo (già dichiarata nel primo annullamento del 2021, con ulteriorideclaratorie nel primo giudizio di rinvio) non può fondare la soccombenzacome ritenuta nel giudizio di rinvio, nei confronti delle parti civili che perquelle contestazioni si erano costituite.Poiché le parti civili si erano costituite in relazione ai reati di cui agliartt. 589 e 590 cod. pen., per i quali è stata accertata la prescrizione nelcorso del giudizio, la stessa Corte di cassazione, nel decidere il ricorsostraordinario proposto da altri imputati avverso la prima sentenzarescindente, ne ha rilevato l’assenza di interesse a contraddire (Sez. 3, n.32326 del 12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], pp. 4 e 5).Inoltre, la prima sentenza rescindente aveva escluso espressamenteRFI dalla solidarietà nella condanna alle spese, seppur in relazione alle particivili ricorrenti specificate in dispositivo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AttivaOnlus, Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParriniIn altre parole, la sentenza di rinvio estendeva indebitamente quantoprevisto per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ("demanda la regolamentazione trale parti delle spese di questo giudizio di legittimità") al responsabile civileRFI, nonostante l’eccezione espressamente prevista, con cui si esclude chevi sia stata sul punto alcuna devoluzione.D’altra parte, ad argomentare in contrario si giungerebbe allaconclusione che la Corte di cassazione avrebbe previsto una sorta diregolamentazione a posteriori delle spese verso le parti civili non ricorrenti,dovendo il giudice del rinvio stabilire se gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed ilresponsabile civile RFI fossero o meno soccombenti in sede di legittimità.Una simile affermazione avrebbe dovuto, però, condurre a ritenere chel’esito del primo giudizio di cassazione fu tale per cui nessun giudicato vi fuper [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RFI – in tal senso, si era osservato in una memoriadepositata il 18 dicembre 2023, esiste una evidente correlazione tral’eccezione alla condanna delle spese, prevista per RFI (non per gli altriresponsabili civili), e l’annullamento con rinvio.Nel giudizio di rinvio, inoltre, il responsabile civile non è stato ritenutodefinitivamente soccombente né per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA](poiché assolto), né per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](assolti in relazione al profilo dell’omessa riduzione della velocità).La motivazione del provvedimento impugnato (p. 183 e ss.),omettendo del tutto di confrontarsi con tali profili, incorre in mancanza oillogicità manifesta e contraddittorietà interna, dovendo reputarsi decisivol’errore percettivo sull’oggetto e sui limiti della devoluzione.Con la sentenza impugnata, infatti, la Corte di cassazione ha ipotizzatouna soccombenza in relazione ai reati di omicidio colposo che già erano statidichiarati prescritti nel giudizio rescindente, commettendo un chiaro erroredi fatto, mentre invece per quanto riguarda il disastro colposo, per il qualeresiduava l’esame di un profilo di colpa (relativo alla riduzione della velocità)la Corte non ha spiegato perché le parti civili dovessero essere considerateinteressate al giudizio una volta ritenuta necessaria e sufficiente la condannarispetto al profilo della c.d. tracciabilità.4.4. Con un quarto motivo la società ricorrente deduce un ulterioreerrore di fatto, in buona parte comune a quelli proposti nell’interesse degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e relativo alla ritenuta esistenza di un giudicato inrelazione al profilo della c.d. tracciabilità (p. 38 e ss.).Con la sentenza impugnata è stata infatti ritenuta la formazione delgiudicato sulla tracciabilità quale autonomo profilo di colpa, con conseguentedevoluzione al giudice del rinvio del solo profilo relativo alla riduzione dellavelocità.Ma è la stessa sentenza (p. 184) che pone in correlazione la mancataprevisione della condanna alle spese dei responsabili civili con la necessità didefinire ancora le posizioni processuali degli imputati loro “dipendenti”.D’altra parte, tra i due profili vi era diretta correlazione, inopinatamenteesclusa dalla sentenza impugnata: se non fosse stato più in discussionel'accertamento sulla tracciabilità delle componenti dei carri esteri (cui si ècorrelata la condotta doverosa omessa della esclusione del carro dallacircolazione) non avrebbe avuto senso demandare al giudice del rinvio iltema della riduzione della velocità, misura ritenuta di per sé insufficiente acontenere il rischio poi verificatosi (p. 40 ricorso).La ricorrente evidenzia, inoltre, che la valutazione circa la formazionedel giudicato (espressamente esclusa dalla prima sentenza rescindente) èuna questione di fatto, come si ammette, ad es., in tema di violazione delbis in idem; come tale, può essere affetta da errore percettivo, rimediabilecon il ricorso straordinario.Vero è che la giurisprudenza ha ritenuto la formazione del giudicato,anche nei casi in cui debba essere ancora definita la componente“sanzionatoria”: ma questa “scissione” tra il fatto di reato e la formazionedel giudicato non può mai essere spinta fino a coinvolgere gli elementicostitutivi del reato stesso (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza).Sulla scorta di tali principi, la prima sentenza rescindente: 1) non hadichiarato l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) ha espressamente escluso la condanna del responsabile civile RFI(la cui posizione dipendeva da quella di questi tre imputati); 3) haespressamente escluso la formazione del giudicato (p. 324).Tutto ciò all’esito di un giudizio in cui il reato di omicidio colposo plurimoè stato dichiarato prescritto, mentre invece l’annullamento ha riguardatosoltanto il reato di disastro ferroviario colposo; ma, proprio in relazione aquest’ultimo reato, e con riguardo agli altri imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cuisi collega, come responsabile civile, la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza èstata dichiarata irrevocabile.Osserva infine la ricorrente che proprio a causa di tale errore di fatto ilgiudice del rinvio (prima), ed il giudice di legittimità (con la sentenza oggiimpugnata), non hanno esaminato tutte le argomentazioni proposte dalladifesa, che invece avrebbero condotto all’annullamento della sentenza dellaCorte d’appello di Firenze il 30 giugno 2022.5. Le parti hanno fatto pervenire delle memorie all’attenzione delCollegio.5.1. Il Procuratore generale, ripercorsa la vicenda processuale ed imotivi di ricorso, e richiamati i principi giurisprudenziali rilevanti in materia,ritiene che le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella merariproposizione di questioni già devolute e disattese, deducendosi nellasostanza un errore di giudizio, e non un errore di fatto valutabile col rimediostraordinario.Analogamente, per la posizione di RFI si ribadisce che anche lestatuizioni civili, al pari dell’accertamento della responsabilità, si eranodefinitivamente cristallizzate all’esito della prima sentenza rescindente,avverso la quale, semmai, si sarebbe dovuto proporre ricorso straordinario.Quanto, invece, alla mancata revoca delle statuizioni civili ed allacondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che lasentenza impugnata ha già rigettato quel motivo (indicato come “motivo n.3 RFI”), fermo restando che la questione della legittimazione avrebbe dovutoessere proposta con ricorso straordinario avverso la prima sentenzarescindente, come fatto da altri responsabili civili ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eMercitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.5.2. Anche RFI ha depositato una memoria.Illustrando le ragioni del ricorso, si ribadisce l’errore materiale in cui èincorsa la sentenza impugnata, condannando in solido RFI alla rifusione dellespese di lite in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cosìsupponendo un rapporto processuale in realtà mai instauratosi.Tali parti civili, infatti, non hanno mai esteso la domanda risarcitorianei confronti di RFI, limitando le proprie conclusioni ai soli imputati, comeemerge dall’esame dei verbali delle udienze tenute nei processi definiti dallepronunce "gemelle" di questa Corte (n. 33961/2022 e n. 33962/2022), cheavevano già annullato analoghe statuizioni, emesse appunto in favore diCodacons e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di altri responsabili civili nelmedesimo procedimento ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto revocare anche lestatuizioni civili emesse nei gradi precedenti, sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA].La memoria sviluppa poi ulteriori considerazioni quanto all’errorecommesso dalla sentenza impugnata circa il riconoscimento della qualifica di"condannato" in capo a RFI, a seguito della prima sentenza rescindente.Più in particolare, RFI non aveva mai lamentato la carenza dilegittimazione al ricorso straordinario avverso la sentenza della QuartaSezione; piuttosto, aveva dedotto che le doglianze proposte al giudice dirinvio – relative all’erronea ricostruzione in fatto operata dalla primasentenza rescindente – non avrebbero potuto costituire motivo di ricorsostraordinario, mancando ogni statuizione definitiva di condanna della societàai capi civili, essendo il giudizio sulla responsabilità civile (concettualmentedistinta da quella penale) ancora sub iudice.Conseguentemente, avevano errato tanto il giudice del rinvio, quantola sentenza impugnata, nel non rispondere alle questioni sollevate appuntoin sede di rinvio, ed oggetto della memoria del 4 dicembre 2023, non a casoneppure citata dalla sentenza impugnata.Infine, in replica alle osservazioni del Procuratore generale, la difesane contesta i presupposti fattuali, precisando che le doglianze relative aisette errori di fatto introdotti dalla prima sentenza rescindente erano statesollevate in via esclusiva dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile RFI (epoi da quest’ultimo riproposte con il ricorso per cassazione), e noncostituivano una mera riproposizione di argomenti comuni ad altri imputati.Viene altresì evidenziato che, diversamente da quanto afferma ilProcuratore generale, la sentenza impugnata ha rigettato i motivi di ricorsorelativi alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 5.3.1. e5.3.2.), senza pronunciarsi sull’assenza di una domanda risarcitoria rivoltacontro il responsabile civile, e quindi di un rapporto processuale.5.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata unamemoria.Nel replicare alle osservazioni del Procuratore generale, il ricorrentededuce che l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato,secondo cui la prima sentenza rescindente aveva già sancito il passaggio ingiudicato della condanna, quanto al profilo di colpa sulla c.d. “tracciabilità”,non è il risultato di un’interpretazione giuridica pur discutibile, bensì di unanon corretta “lettura” dell’effettivo contenuto della sentenza del 2021 (p. 2memoria).Il Procuratore generale, pur richiamando principi astrattamentecondivisibili sull’ambito dei motivi deducibili ex art. 625-bis cod. proc. pen.,finisce – secondo l’assunto difensivo – per collocare impropriamente lacensura nell’area dell’errore di giudizio, mentre il nucleo della doglianzainveste un errore “percettivo”, derivante da “svista” o “equivoco” nellalettura di atti interni al giudizio di cassazione e tale da incidere sul processoformativo della volontà decisoria.In questa prospettiva, viene chiarito che non si intende contestare chela decisione impugnata abbia affermato la definitività della condanna; ciò chesi deduce è, piuttosto, che tale affermazione muoverebbe da un presuppostodi fatto inesatto, ossia dall’erronea attribuzione alla sentenza del 2021 di uncontenuto (l’avvenuta formazione del giudicato) che, ad avviso della difesa,quella pronuncia non avrebbe affatto sancito.Ne consegue, pertanto, che la censura si inscrive correttamentenell’ambito dell’art. 625-bis cod. proc. pen., perché diretta a rimuovere unerrore di fatto e non a sollecitare una diversa valutazione del contenuto diquella decisione.Si ribadisce, inoltre, che vi sono plurimi indici dell’esistenza di un errorepercettivo, in quanto la sentenza rescindente della Quarta Sezione (2021),nel cassare con rinvio, ha rimesso al giudice di merito la questione dellasussistenza della colpa, implicitamente escludendo la definitività dellacondanna; ciò trova riscontro, da un lato, in un’espressa affermazionecontenuta nella motivazione (“Tenuto conto dei limiti del giudizio dicassazione e non essendosi formato il giudicato”) e, dall’altro, nella diversaformulazione del dispositivo, che – per [OSCURATO:PERSONA] (e per [OSCURATO:PERSONA]) –non dichiara il passaggio in giudicato, mentre invece espressamente loafferma per altri coimputati (ad es., per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mayer, ecc.).La difesa precisa che tali rilievi non sono funzionali a confutare l’esegesidelle norme sul giudicato progressivo (dovendosi peraltro escludere chequesta Corte sia incorsa in un così evidente errore nello “scomporre” i profilidi colpa), ma piuttosto ad affermare che l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata è viziata dall’aver trascurato, nella lettura dell’attointerno (la sentenza rescindente del 2021), quei passaggi che escludono laformazione del giudicato.5.4. Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria.Replicando alle considerazioni svolte dal Procuratore generale, anchein questo caso si osserva che il ricorso straordinario non intende rimetterein discussione in sé il modo in cui sono stati applicati i principi in materia digiudicato progressivo, né censurare la correttezza logico-giuridica dellavalutazione svolta dalla Terza Sezione; piuttosto, mira a verificare se lasentenza impugnata sia stata determinata, in modo decisivo, da una svistao da un errore di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità,con particolare riguardo al dato testuale della prima sentenza rescindente.Ciò con specifico riferimento al passaggio (p. 324) in cui in taledecisione, con affermazione “inequivoca”, si è espressamente esclusa laformazione del giudicato (Tenuto conto dei limiti del giudizio di cassazione enon essendosi formato il giudicato…).Affermazione che non può essere intesa come un obiter dictum, poichécoerente: (i) con quanto statuito in dispositivo per il [OSCURATO:PERSONA]; (ii) con ilrichiamo a specifici precedenti di legittimità, evocati per sostenere,rispettivamente, l’esclusione del giudicato e l’impossibilità che i singoli profilidi colpa acquistino autorità di cosa giudicata; (iii) con la mancatadichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen.; (iv) con larimessione al giudice di rinvio anche della regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità, non potendosi (ancora) individuare una partesoccombente.Dunque, la sentenza impugnata non ha in alcun modo presoconsapevolezza dell’affermazione di cui alla pagina 324 della prima sentenzarescindente, tant’è vero che in nessun passaggio della motivazione èmenzionata.Ciò che si lamenta, quindi, è un errore percettivo (ovvero la mancatapercezione di un fatto processualmente rilevante), e non un dissenso rispettoalla valutazione espressa su una questione di diritto.La stessa sentenza impugnata, se da un lato afferma (p. 134) chel’individuazione dei “punti” di sentenza spetta in concreto alla Corte dicassazione in sede rescindente, distinguendo tra ciò che è annullato e ciòche non lo è, dall’altro, si discosta inconsapevolmente da tale affermazione,proprio per effetto del travisamento “per omissione” dovuto alla mancatapercezione della statuizione di cui alla pagina 324.6. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le partihanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che tutti i ricorsi sonostati tempestivamente proposti, in quanto il decorso del termine dicentottanta giorni di cui al comma 2 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èsospeso nel periodo c.d. feriale.Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, lanatura di mezzo di impugnazione pur eccezionale ("straordinario") delrimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. implica che il termine didecadenza di centottanta giorni debba ritenersi soggetto, al pari di tutti glialtri mezzi di impugnazione, alla sospensione dei termini processuali per ilperiodo feriale, ai sensi dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez. U, n.32745 del 27/11/2014, dep. 2015, Ruggiero, non mass.; Sez. 1, n. 19366del 22/04/2009, Andrisani, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 37385 del13/04/2005, Pappalardo, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 35509 del21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto).Ad analoghe conclusioni sono giunte le Sezioni civili di questa Corte,con riguardo alla sospensione, nel periodo feriale, dei termini per impugnareuna sentenza per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (Sez. 1 civ.,n. 24856 del 11/10/2006, non mass.; Sez. 3 civ., n. 10154 del 14/10/1993,Rv. 483949 – 01; Sez. L, n. 5036 del 5/09/1988, Rv. 459837 - 01), sulla cuidisciplina, del resto, è stato modellato il rimedio di cui all'art. 625-bis cod.proc. pen.3. Tra le questioni comuni a più ricorsi, inoltre, vi è quella relativa allalegittimazione, nella qualità di condannati, dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Come anticipato, con la sentenza oggi impugnata, infatti, la TerzaSezione ha annullato la prima sentenza rescissoria limitatamente all'entitàdella riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.Costituisce ius receptum il principio, affermato da questa Corte anchenella sua più autorevole composizione, per cui la legittimazione allaproposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. spettaanche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciatasentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengonoalla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 – 01, in un caso in cui il ricorsostraordinario è stato proposto avverso una sentenza della Corte di cassazioneche aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente conriferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; conf., Sez. 5, n.57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 – 01, in un caso in cui lasentenza impugnata ex art. 625-bis cod. proc. pen. era di annullamentoparziale, con rinvio al giudice di merito per verificare la sussistenzadell'ipotesi circostanziale di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen.).Si è infatti ritenuto che la formazione del giudicato, proprio nelle ipotesidi annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, finisca perassumere i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva, e cheil venir meno della presunzione costituzionale di innocenza agli effetti tipicidel giudicato parziale determina lo status di "condannato", che conferisce lalegittimazione alla proposizione del ricorso straordinario.3.1. Sempre in via preliminare, il Collegio reputa necessario tracciarele coordinate giurisprudenziali utili a delimitare l’oggetto della valutazionedemandata a questa Corte con la proposizione di un ricorso straordinario.3.1.1. Non pone particolari problemi interpretativi la nozione di erroremateriale (invocata nel ricorso di RFI), poiché comune a quella di cui all’art.130 cod. proc. pen. e tradizionalmente identificato nella divergenza tra lavolontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.La rimozione dell’errore materiale, quindi, assolve il compito diarmonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto.3.1.2. Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.è esperibile anche per la correzione dell’errore di fatto verificatosi nel giudiziodi legittimità.Si tratta di un errore di tipo percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, cheabbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottatasenza di esso.In altre parole, l’errore di fatto presuppone che il contenuto di un attointerno al giudizio di legittimità sia stato percepito in modo difforme da quelloeffettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez.3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez. 4, n. 3367 del04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01).A differenza, quindi, dell’errore materiale, l’errore di fatto esclude chela volontà del giudice non si sia formata correttamente.Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr.Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01; Sez. U, n. 18651del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); il ricorso è dunque inammissibiletutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridicao di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.250527 – 01, in motivazione, pp. 3 e 4).Che l’errore di fatto debba avere natura meramente percettiva, poichéconsistente in una svista o in un equivoco, tale da non coinvolgere in alcunmodo l’attività valutativa di questa Corte, è affermazione pacifica, che risaleagli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 395 del 2000 e 36 del1991) che condussero il legislatore ad introdurre, con la legge 26 marzo2001, n. 128, il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.D’altra parte, lo scopo perseguito dal legislatore è quello di consentireun rimedio a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudicedi legittimità, e non anche quello di introdurre un ulteriore grado di giudizio,in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso.Proprio sulla scorta di tali considerazioni questa Corte ha ritenuto lamanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzodi impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio (Sez.5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01).3.1.3. Sempre in ragione dei motivi proposti, è utile inoltre ricordareche l’errore deducibile con il ricorso straordinario deve avere i caratteridell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche(Sez. 1, n. 5010 del 4/11/2025, dep. 2026, Mannolo, non mass.; Sez. 6, n.3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658 – 01, in motivazione;Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240973 – 01).La presenza dell’errore deve essere immediatamente edoggettivamente rilevabile, e dunque ictu oculi percepibile come tale: ilcontrollo degli atti processuali deve far trasparire con evidenza che ladecisione è stata condizionata dall'inesatta percezione, e non, invece, daun'errata valutazione.L’errore di fatto – a differenza dell’errore materiale - deve inoltre essereessenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte delgiudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senzal'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.In altre parole, l’errore di fatto deve aver inciso, in manieradeterminante, sul processo formativo della volontà.Tali approdi interpretativi - tesi ad evitare che il rimedio diventi nellasostanza un ulteriore grado di giudizio – sono stati ritenuti compatibili con iparametri delle CEDU e con i principi costituzionali, anche in relazione alrispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagliobblighi internazionali (Sez. 5, n. 3236 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, nonmass.).4. Ragioni di ordine logico consigliano di esaminare innanzitutto ilmotivo con il quale, attraverso argomentazioni in parte sovrapponibili, tuttii ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutocoperto da giudicato il profilo di colpa relativo alla c.d. tracciabilità dei carri.Tali motivi sono inammissibili, poiché non consentiti, e comunquecostruiti in gran parte su argomentazioni di tipo induttivo.Va subito osservato che con la sentenza impugnata la Corte dicassazione ha esaminato, ritenendole infondate, le doglianze sollevate sulprofilo della tracciabilità, attraverso un percorso argomentativo il cuiraffronto con i ricorsi straordinari consente di porre in evidenza la realenatura dei vizi oggi dedotti.I ricorrenti lamentano al riguardo l’esistenza di una serie di “indici”,pretermessi o male interpretati, ma comunque univocamente deducibili daltesto della prima sentenza rescindente, e dal cui esame sarebbe ricavabilel’esclusione della formazione del giudicato sul profilo di colpa relativo allatracciabilità.4.1. Il riferimento è, innanzitutto, all’assenza in dispositivo di unaformale dichiarazione di irrevocabilità (ad es., ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 5 e ss.; ricorsoMoretti, pp. 9, 12, 14 e 23; ricorso RFI, pp. 13, 23, 46, 47), contrariamentea quanto disposto per altre posizioni.Tale omissione costituirebbe un “dato di fatto sintomatico della volontàdel giudice” (p. 2 memoria [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta di un aspetto che la sentenza impugnata ha espressamentescrutinato (pp. 133 e 134), richiamando il consolidato principio di dirittosecondo il quale in caso di annullamento parziale la declaratoria ex art. 624,comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e noncostitutiva.Conseguentemente, la sua eventuale omissione non impedisce ilpassaggio in giudicato delle parti non annullate, ove non in connessioneessenziale con quelle invece annullate.D’altra parte, l'espressa declaratoria, nel dispositivo della sentenza diannullamento parziale, delle parti della sentenza impugnata che diventanoirrevocabili è rimessa ad una valutazione di opportunità, poiché l'art. 624,comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte la adotti «quando occorra»,ossia solo quando, per esigenze di chiarezza, appare opportuno enunciareespressamente nel dispositivo il passaggio in giudicato dei capi dellasentenza impugnata la cui acquisita irrevocabilità possa risultare poco chiara.Coerentemente con tali assunti, si è anche affermato che l'eventualeomissione della declaratoria è in ogni momento riparabile dalla Corte dicassazione, tramite un'ordinanza da adottarsi de plano in camera diconsiglio, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o della parte privatainteressata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 47344 del 5/12/2024, Grignani,non mass.).Si tratta, come anticipato, di principi espressamente richiamati dallasentenza impugnata proprio al fine di confutare i motivi di impugnazioneproposti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., ed oggi reiterati con il rimediodi cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., che di fatto finisce per rivolgersi allavalutazione già compiuta.4.2. Non solo, ma la sentenza impugnata ha altresì espressamenterichiamato, ed applicato, il principio di diritto, altrettanto consolidato,secondo il quale la Corte adita con ricorso per cassazione avverso la sentenzadel giudice di rinvio – può comunque individuare, sulla base della lettura edell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate ingiudicato (cfr., Sez. 4, n. 3404 del 10/01/2024, Capogna, non mass.; Sez.4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio; Rv. 272966 – 01; Sez. 2, n. 46419del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050 – 01, queste ultime dueespressamente richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 133).Si è trattato, dunque, di una attività di natura interpretativa, il cuirisultato, per previsione normativa, è sottratto alle censure proponibili conricorso straordinario.Che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, abbia procedutoad interpretare la sua precedente decisione, individuando, dopo averesaminato le doglianze oggi riproposte con la veste di errori percettivi, leparti passate in giudicato, lo si evince con assoluta evidenza anche dallaspecifica analisi degli altri” indici” segnalati dai ricorrenti, oltre che dal tenorestesso della pronuncia (pp. 135, 136 e 147).La Terza Sezione, infatti, ha espressamente richiamato leargomentazioni difensive che fanno leva sui precedenti citati nella primarescindente - ovvero le sentenze Tuzzolino e Minardi (pp. 127 e ss. per laprima; pp. 146 e 147, per la seconda) - nonché sulla ritenuta indivisibilitàdell’illecito colposo (pp. 136 e 137), poiché allora proposte in sede di ricorsoordinario, ed oggi reiterate (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 6 - 8).Tali argomentazioni sono state ampiamente scrutinate (pp. 126 e ss.),così giungendo ad una duplice conclusione: 1) il rigetto della tesi difensiva“della ontologica indivisibilità del rimprovero colposo” (così, p. 137); 2) il"punto" di sentenza, ben può “identificarsi con un singolo specifico profilo dicolpa”, come effettivamente avvenuto nella sentenza rescindente, constatuizione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (p. 145).Così come, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti (ad es., p.3 memoria [OSCURATO:PERSONA]), l’affermazione contenuta a foglio 324 della sentenzarescindente è stata espressamente tenuta in considerazione (ad es., pp. 101,147 sentenza impugnata), nell’ambito della più ampia valutazione compiuta.Inoltre, che i ricorrenti abbiano di fatto denunciato non una mera svistama, piuttosto, l’erroneità delle valutazioni compiute dalla sentenzaimpugnata lo si coglie appieno in alcuni passaggi dei ricorsi in cui si prospettaappunto un vero e proprio error iuris (ad es., ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 7, ove si affermache la sentenza impugnata si pone in urto frontale con il pacificoinsegnamento di Codesta giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo apiù riprese di negare la possibilità che il singolo profilo di colpa possa passareautonomamente in giudicato), o almeno un travisamento (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 2e 5; ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 10).Esulano infatti dal perimetro del ricorso straordinario sia iltravisamento del fatto, sia il travisamento della prova (Sez. 3, n. 11172 del15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01; Sez. 2, n. 29450 del08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013,Bisogni, Rv. 256293 - 01), che non si risolvono nel vizio di percezione, maintegrano, ove accertati, un vizio del ragionamento.4.3. Tali conclusioni non mutano alla luce del rilievo per cui l’esistenzadel giudicato sarebbe una quaestio facti, per la cui soluzione debbono essereaccertati dei presupposti in fatto, sui quali può cadere l’errore percettivo(ricorso RFI, pp. 42 e ss.).Osserva infatti il Collegio che il corretto registro valutativo, che devegovernare lo scrutinio del ricorso straordinario, non si incentra propriamentenella alternativa tra questione di fatto e questione di diritto.Come anticipato, ogni qualvolta la decisione abbia comunquecontenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale non deducibile con il rimedio straordinario, e ciò accade tutte levolte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o diapprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, cit., inmotivazione, pp. 3 e 4).Sicché, il ritenere che si tratti di una questione di fatto non apre leporte, incondizionatamente, all’esistenza di un errore di tipo percettivo,come tale deducibile con il ricorso straordinario. Tanto è accaduto nellaspecie, atteso che la sentenza impugnata ha interpretato il dispositivo dellaprima sentenza rescindente alla luce del contenuto della motivazione diquella sentenza e tale interpretazione, della quale si dà atto nelprovvedimento impugnato (p. 147), ha indubbio contenuto valutativo. Talevalutazione, in questa sede incensurabile, è stata compiuta sia nellasentenza rescissoria, per definire i limiti del giudizio di rinvio, sia nellasentenza impugnata, per rispondere ai motivi di ricorso (l’esistenza di unmomento valutativo, anche in relazione ai compiti del giudice del rinvio incaso di annullamento parziale, è costantemente affermato in giurisprudenza:Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, Bortolato, Rv. 253835 – 01; Sez. 6, n.27318 del 14/05/2010, Ragosta, Rv. 251402 – 01).4.4. Quale ulteriore “indice”, i ricorrenti evidenziano che la sentenzaimpugnata, nell’affermare la definitività del profilo relativo alla tracciabilitàdei carri esteri, sarebbe incorsa in una mera svista nel non valutare laconnessione essenziale tra la parte relativa a tale profilo e quella relativaall’annullamento relativo alla (intera) posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (ricorsoMoretti, pp. 15 e ss.).Più in particolare, si afferma in ricorso che la Terza Sezione è caduta inerrore percettivo “nell'omessa considerazione del motivo sub 1.2 dell'atto diricorso” (p. 15), poi deciso con la sentenza impugnata.Si tratta, osserva il Collegio, di una questione non solo già proposta,ma che la Terza Sezione, con la sentenza impugnata, ha preso in carico (pp.31 e 32), ed espressamente analizzato (pp. 138 e 139), ritenendola,nell’ambito della più ampia valutazione di cui si è detto finora, infondata.Ciò in quanto la sussistenza di un dovere di vigilanza del Ce.si.fer. (edunque di [OSCURATO:PERSONA]) è stato ritenuto un tema posto "a valle della decisione, daparte dei vertici societari, di omettere i dovuti controlli documentali sui carriesteri”; in tal senso, nella sentenza impugnata si è osservato che unaconnessione essenziale avrebbe potuto riguardare, al limite, la posizione diviceversa.Il ricorso, quindi, finisce per sollecitare, nella sostanza, una diversavalutazione circa l’esistenza o meno della connessione di cui all’art. 624,comma 1, cod. proc. pen. la cui correttezza, che il ricorrente contesta, nonè suscettibile di sindacato con il rimedio straordinario.4.5. Secondo la difesa, che il profilo inerente alla tracciabilità nonpotesse essere considerato come ormai irretrattabile, lo si desume da unulteriore “indice”, rappresentato dal fatto che la prima sentenza rescindentemodificò l’addebito nei suoi caratteri fondamentali, trasformandolo daomissivo a commissivo.In questa prospettiva, la mancata declaratoria di definitività sarebbecoerente con la necessità di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di difendersi nel merito, nelgiudizio di rinvio, da una accusa modificata nei suoi tratti fondamentali (p.14 ricorso [OSCURATO:PERSONA]).Osserva il Collegio che il ricorso propone, all’evidenza, ancora una voltauna argomentazione di tipo induttivo, che finisce per sollecitare unaspecifica indagine ermeneutica.Così dedotto, l’errore si pone al di fuori del perimetro di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., nel quale ricadono invece i soli errori caratterizzati daimmediatezza percettiva, ovvero di assoluta evidenza, e come tali rilevabiliin ragione del semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti delprocesso.La presenza dell’errore, infatti, deve essere immediatamente edoggettivamente rilevabile.In ogni caso, la sentenza impugnata (pp. 141 e ss.) ha espressamenteescluso, già in fatto, che la rescindente abbia mutato la strutturadell’addebito (in ipotesi, da omissivo a commissivo), ed anzi ha sottolineatoche, sul punto, già la sentenza rescindente si era pronunciata in terminiespliciti (pp. 384 e ss.).La sentenza impugnata (pp. 150 e 151), del resto, ha dichiarato nonrilevante, oltre che manifestamente infondata, la questione di legittimitàcostituzionale sollevata, su questa specifica questione, dal responsabile civileAppare allora evidente che il motivo di ricorso finisce per contestare lavalutazione che è stata effettuata dalla Corte di cassazione, non la erratapercezione di un fatto, sollecitando una inammissibile rivisitazione delladecisione impugnata.4.6. I ricorrenti lamentano, inoltre, che la svista in cui è incorsa lasentenza impugnata trova eclatante conferma nel passaggio in cui la primasentenza rescindente riconoscerebbe espressamente la mancata formazionedel giudicato sulla responsabilità (ricorso [OSCURATO:PERSONA], p. 6; ricorso [OSCURATO:PERSONA], pp. 7 ess.; ricorso RFI, pp. 43 e ss.).Passaggio, questo, neppure menzionato nella sentenza impugnata.Osserva il Collegio che, innanzitutto, anche tale profilo èespressamente affrontato dalla sentenza impugnata, in risposta all’analogomotivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (punto 3.12, p. 147).La Terza Sezione, infatti, ha evidenziato che la prima sentenzarescindente si è limitata a rimettere al giudice la verifica circa la volontà delsolo [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare alla prescrizione, per il solo reato di cui all’art. 589cod. pen. (maturata per effetto della esclusione dell’aggravante di cui all’art.589, comma 2, cod. pen.).In ogni caso, l’intervenuta prescrizione, poi dichiarata in sede di rinvio,ha assunto rilievo ai soli effetti penali, essendo stata dichiaratairrevocabilmente la responsabilità dell'imputato per il profilo dellatracciabilità, ai fini civili.Sicché, se è vero che il profilo è comune a tutte le ipotesi di reato(contestate in relazione alla medesima condotta colposa), è anche vero chedi nessuna svista si può parlare, ma piuttosto di una statuizione che si facarico di interpretare il tenore complessivo della pronuncia, peraltro sulpunto inequivocabile, secondo i già citati principi giurisprudenziali.Per come dedotto, l’errore mai potrebbe dirsi imputabile a una merasvista della Corte di cassazione, quanto piuttosto, ove esistente, ad un veroe proprio errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011,cit.).4.7. Un ulteriore “indice” dell’errore percettivo in cui è incorsa lasentenza impugnata risiederebbe nella mancata condanna di RFI alpagamento delle spese processuali; ciò in quanto tale statuizione sarebbecoerente con il carattere non definitivo della statuizione sulla responsabilità(pp. 38 e ss. ricorso RFI).Proponendo anche in questo caso un argomento di tipo induttivo, lasocietà ricorrente reitera in realtà delle censure già esaminate dalla sentenzaimpugnata, demandando a questa Corte il compito – non consentito - dirivalutare il percorso logico - argomentativo fatto proprio dalla sentenza dellaTerza Sezione.Ed infatti, partendo dal presupposto per cui la pronuncia sulle spese èconnaturale alla definizione dell’intera regiudicanda, la sentenza impugnata,all’esito di un ampio percorso argomentativo ha specificato che “la sentenzarescindente non ha pronunciato la condanna alle spese degli imputati e deiresponsabili civili nei confronti delle parti civili solo perché ha demandato algiudizio rescissorio l'accertamento della responsabilità quanto al profilo dellariduzione della velocità e, così facendo, non ha chiuso definitivamente ilgiudizio sulla responsabilità civile” (p. 183).4.8. Osserva ancora il Collegio che risulta parimenti eccentrico, rispettoall’oggetto della impugnazione straordinaria, il riferimento alle fontinormative di rango eurounitario, che si assumono sostanzialmente disatteseda «tutte le sentenze» (pp. 21 e ss. ricorso [OSCURATO:PERSONA]: «tutte le sentenze finoraintervenute non hanno tenuto in alcun conto le fonti europee in campo diliberalizzazione del mercato ferroviario e della sicurezza della circolazione deitreni»).Si afferma in ricorso che «tali provvedimenti hanno mutato il quadronormativo di riferimento» e che la «politica aziendale del [OSCURATO:PERSONA]»altro non sarebbe stata che la politica europea in materia di trasportoferroviario».Da tale affermazione il ricorrente trae la conclusione per cui «laresponsabilità dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profilo di colpa della tracciabilitàè una costruzione del tutto avulsa dalla conoscenza del contesto normativoe tecnico di riferimento» (p. 22).Anche per questo profilo il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.Come già anticipato, il percorso interpretativo teso a delineare lanozione di errore di fatto, coerentemente con la finalità dell’istituto, conduceinevitabilmente a ritenere non deducibili errori di interpretazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovutiad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 28463 del 19/06/2024,Piromalli, non mass.; Sez. 1, n. 22543 del 7/02/2023, Turiano, non mass.;Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, cit.; Sez. 6, ord. n. 2945 del25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689 – 01).Così come per l’errore valutativo e di giudizio, anche la deduzionedell’error iuris è comunque preclusa, in ragione della intangibilità delledecisioni della Corte di cassazione.Va inoltre evidenziato che se la questione ebbe ad interessare il giudiziodi merito - come pure sembra affermare in un passaggio il ricorrente -l’eventuale errore avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 606 cod.proc. pen. Ed invero, gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di meritodebbono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delleimpugnazioni ordinarie (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 18651 del26/03/2015, cit., e Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.; Sez. 6, n. 25121del 02/04/2012, Romano, Rv. 253105 – 01; Sez. 1, n. 17362 del15/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008,Rannissi, Rv. 242144 – 01).Ove invece già prospettata con i motivi di ricorso per cassazione escrutinata nel giudizio di legittimità (cfr., prima sentenza rescindente, da cuisi evince che alcuni ricorrenti chiesero anche la rimessione pregiudiziale allaCorte di giustizia), la questione non può essere ulteriormente dedotta conricorso straordinario sollecitando una nuova e diversa valutazione, cheequivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza dicassazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, cit., non mass. sul punto; Sez.3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 16954 del5/04/2006, Bracci, non mass. sul punto).5. Anche i restanti motivi di ricorso proposti nell’interesse di Rete5.1. Come rileva la società ricorrente (pp. 4 e ss. ricorso), è pacifico ingiurisprudenza che il responsabile civile possa esperire il rimedio dell'art.625-bis cod. proc. pen. in quanto "condannato" sia pure solo al risarcimentodel danno alla parte civile, all'esito dell'accertamento della responsabilitàpenale.L’affermazione riposa sul rilievo per cui la locuzione "condannato"sarebbe, non soltanto semanticamente, ma anche giuridicamente riferibiletanto alle statuizioni sull'azione penale quanto a quelle sull’azione civile (Sez.3, n. 21679 del 12/04/2023, [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.; Sez. 3, n. 33961del 12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.; Sez. 3, n. 33962 del12/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.; Sez. 6, n. 26485 del27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816 – 01; Sez. 1, n. 12720 del 12/02/2003,Nosari, Rv. 224026 – 01).Si tratta di una lettura che inoltre ha trovato conforto nell’intervento diquesta Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale lalocuzione "condannato", dal cui significato dipende l’accesso al ricorsostraordinario, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo dicondanna, ai fini penali o civili: ove il sistema prefigurasse un rimedio perun tipo solo di condanna e lo precludesse per l'altro, si creerebbe infatti unaingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto al riguardonel processo civile, ai sensi degli artt. 391-bis e ss. cod. proc. civ. (si vedaSez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695 - 01, Marani, pp. 9 e ss.).Nella specie il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. èquindi legittimato a proporre ricorso straordinario in quanto condannato insolido - in via definitiva - con gli imputati al risarcimento del danno e allarefusione delle spese di lite (pp. 184 e ss. sentenza impugnata).La definitività di tale statuizione, come correttamente si osserva inricorso (p. 4), deriva dal fatto che l’annullamento con rinvio disposto dallasentenza oggi impugnata – che ha pure rigettato i ricorsi dei responsabilicivili - ha riguardato soltanto l'entità della riduzione di pena per le circostanzeDa tali argomenti discende la considerazione per cui il responsabilecivile deve ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso straordinario (nelsenso che la legittimazione spetta anche alla persona condannata neiconfronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento conrinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv.252935 – 01, e Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 –01).5.2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la Corte dicassazione, con la sentenza oggi impugnata, ha condannato RFI allarefusione delle spese in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CittadinanzaAttiva onlus, benché queste non avessero formulato, in quel giudizio dilegittimità, conclusioni scritte nei suoi confronti.In applicazione dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la Corte dicassazione avrebbe inoltre dovuto revocare le statuizioni risarcitorie emessenei gradi precedenti in favore delle predette parti civili ed a carico dellasocietà ricorrente, a causa della “assenza del rapporto processuale” (p. 10ricorso).5.2.1. Osserva innanzitutto il Collegio, in termini generali, che puòcertamente essere oggetto di ricorso straordinario la pronuncia relativa allacondanna al pagamento delle spese in relazione al rapporto civile tra le parti(Sez. 6, n. 48644 del 24/11/2014, dep. 2015, Ianni, non mass.).Per quanto di interesse nel caso in esame, dalla lettura delprovvedimento impugnato emerge che effettivamente i responsabili civili (tracui RFI, che pure aveva presentato ricorso per cassazione), sono staticondannati in solido con gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CittadinanzaAttiva onlus (pp. 184 e 185).Inoltre, dall’esame del verbale relativo all’udienza del 4 dicembre 2023(p. 5, all. 4 al ricorso), emerge che la parte civile [OSCURATO:PERSONA],rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto “il rigetto dei ricorsi propostinell'interesse degli imputati”.Nelle conclusioni scritte e nota spese (all. 5) vi è invece riferimento ai“ricorsi proposti dagli imputati”, con richiesta di “condannare i ricorrenti” alpagamento delle spese.Ciò posto, poiché tra i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati puòcertamente annoverarsi anche quello di RFI, che formulò anche motivi sullaformazione del giudicato progressivo, è quantomeno dubbio che la decisionedi condannare (anche) il responsabile civile al pagamento delle spese siastata il frutto di una mera svista rilevabile ictu oculi, e quindi deducibile conil ricorso straordinario, e non piuttosto il risultato di un autonomo percorsovalutativo.In altre parole, non emerge ictu oculi e con assoluta certezza che laCorte di cassazione abbia fondato le proprie valutazioni su unerrore percettivo e di lettura del verbale di udienza.Alla stessa udienza anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha concluso per il rigettodei ricorsi proposti dagli imputati, depositando conclusioni e nota spese, incui si è chiesto anche, oltre al governo delle spese secondo soccombenza, laconferma “espressa” delle statuizioni civili già emesse in suo favore (p. 4,all. 4 al ricorso; all. 7).Poiché però le statuizioni civili di cui si è chiesta la conferma hannoevidentemente riguardato anche RFI, la statuizione contenuta in dispositivo,ovvero la sua condanna alle spese, è il risultato della interpretazionedell’ampiezza delle conclusioni formulate, e non piuttosto di un equivocosulla lettura degli atti interni, di cui difetta l’assoluta evidenza e quindi larilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli attic.d. interni.5.2.2. La società ricorrente deduce, ancor più a monte, l’assenza del“rapporto processuale” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pernon aver costoro mai avanzato domanda risarcitoria nei confronti di RFI (pp.9 e 10 del ricorso), come emerso nel giudizio di legittimità concluso con lasentenza impugnata (p. 12 memoria RFI).Anche in questo caso, occorre richiamare il principio di diritto per cuil’errore deve poi aver riguardato la lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, non potendo dedursi un errore già commesso, eventualmente,dai giudici di merito e che, in quanto tale, avrebbe dovuto esseretempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione.Pertanto, l’assenza del rapporto processuale andava dedotta nei gradiprecedenti, e certamente così non è stato con il ricorso deciso dalla sentenzaoggi impugnata (cfr. all. 1 al ricorso, terzo motivo, pp. 42 – 49, in cui le“ragioni di doglianza mai vagliate” fino a quel momento vengono indicate neldifetto di legittimazione - inteso come necessità che l’ente sia anche inconcreto portatore di un interesse leso dal reato - e di prova del danno).Se, invece, si esamina la doglianza con riferimento alla mancatapresentazione delle conclusioni nel giudizio di legittimità, anche supponendoche si tratti di un errore percettivo, è privo di decisività, essendo l’art. 82cod. proc. pen. pacificamente inapplicabile al giudizio di cassazione.5.2.3. Per tali ragioni il motivo proposto è inammissibile, poiché nonconsentito, anche nella parte in cui denuncia non una mera svista ma, difatto, l’erronea applicazione dell’art. 82 cod. proc. pen., fermo restando checontrariamente a quanto afferma la ricorrente (pp. 8 – 10 ricorso), nelgiudizio di cassazione né la mancata comparizione della parte civileall'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa,delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione, inquanto la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale soloper il giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv.287704 – 02; Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398 - 01).La conclusione discende direttamente dal principio di immanenza dellacostituzione di parte civile, le cui conclusioni rassegnate in primo gradorestano valide in ogni stato e grado del processo.Dalla mancata presentazione, dinanzi alla Corte di cassazione, delleconclusioni nei confronti di RFI non può quindi farsi derivare la necessariarevoca delle statuizioni civili precedentemente adottate in favore di [OSCURATO:PERSONA] onlus, come invece si chiede in ricorso (p. 11).In questo senso, l’errore non sarebbe neppure decisivo.5.3. Il secondo motivo, con cui si ipotizza un errore percettivo circa ladeduzione, in sede di rinvio, degli errori di fatto contenuti nella primasentenza rescindente, è inammissibile, poiché non consentito.La società ricorrente afferma che, a causa dell'errore sulla lettura delmotivo (riportato correttamente solo nella parte espositiva: pp. 73 – 74sentenza impugnata), non era stata data risposta al contenuto effettivo dellacensura, con la quale RFI evidenziava di non essere stata condannata a finicivili (p. 18 ricorso), e dunque di non aver potuto proporre ricorsostraordinario per far valere gli errori “nella ricostruzione in fatto” (p. 27ricorso; pp. 5 e ss. memoria) contenuti – ed anzi emersi per la prima volta- nella prima sentenza rescindente.Il motivo prospetta quindi errori contenuti nella prima sentenzarescindente, che assume di non aver potuto dedurre proponendo ricorso exart. 625-bis cod. proc. pen. avverso tale decisione.Il presupposto sul quale si radica il motivo, ovvero il mancato passaggioin giudicato della decisione sulla responsabilità civile, deve essere escluso inragione di quanto già detto (cfr., par. 4), e di quanto la stessa sentenzaimpugnata ha esplicitamente affermato, anche in relazione allaresponsabilità civile (pp. 138, 145 e 146).D’altra parte, al pari dell’avvenuta formazione del giudicato, anche iltema della legittimazione o meno a proporre ricorso straordinario è questionevalutativa il cui (nuovo) scrutinio non può essere riproposto in questa sede,peraltro richiamando considerazioni anch’esse precluse (come quella relativaalla mancata condanna alle spese) o meramente deduttive (come il raffrontocon la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], p. 23 ricorso).Quanto alla memoria, di cui la società lamenta il mancato scrutinio, eraincentrata sul medesimo profilo, ovvero che “il responsabile civile nonpotesse ritenersi condannato all'esito della precedente sentenza dellaCassazione del 2021”, e che quindi non potesse ancora azionare il rimediostraordinario” (p. 28 ricorso).Osserva quindi il Collegio che, in ragione di quanto appena detto, anchele argomentazioni contenute nella memoria, debbono ritenersi disattese,quantomeno implicitamente. Una valutazione implicita che la stessa societàricorrente solo genericamente contesta (p. 28 ricorso).Trovano applicazione, anche in tal caso, i principi finora richiamati circale caratteristiche degli errori deducibili con il rimedio straordinario.Costituisce infatti ius receptum il principio per cui l'omesso esame diuna memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art.625-bis cod. proc. pen., solo quando sia dipeso da una vera e propria svistamateriale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo cheabbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cuipresenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidenteche la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse statovagliato il motivo di censura dedotto (cfr., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021,Desiderato, Rv. 282384 – 01, sulla scia dei principi affermati dalla più volterichiamata Sez. U Basile).In tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianzanon riprodotta era decisiva, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc. pen., e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore dipercezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01; conf.,in relazione all’onere che grava sul ricorrente, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023,dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01).In altre parole, il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato asostegno delle censure, che non sia stato riprodotto nella sentenza, sia statoperciò solo oggetto di errore percettivo, anziché implicitamente ritenuto nonrilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 11058del 10/12/2004, dep. 2005, Buonanno, Rv. 231206 - 01).Non vi è invece alcuno spazio per dedurre un errore allorquando, comeè accaduto nel caso di specie, pur mancando una espressa disamina, i motiviproposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibilicon la struttura della motivazione (Sez. 5, n. 8343 del 3/12/2025, dep. 2026,Murolo, non mass.; più in generale, Sez. 5, n. 4941 del 1/12/2021, dep.2022, Grasso, non mass.; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009,Quaranta, Rv. 243773 – 01, proprio in riferimento alla valutazione degliargomenti contenuti in una memoria).Né la società ricorrente ha spiegato in che modo la valutazione delleargomentazioni contenute nella memoria, che si assumono pretermesse,avrebbe portato la Terza Sezione ad adottare una diversa decisione sulpunto, essendo la decisività solo affermata.5.4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta un ulteriore erroredi fatto della sentenza impugnata, consistito nell’aver posto a carico di RFIle spese sostenute dalle parti civili nel primo giudizio di legittimità,nonostante l’esplicita esclusione contenuta nel dispositivo (pp. 30 e ss.ricorso straordinario).Il motivo, che in parte riprende il contenuto del ricorso ex art. 606 cod.proc. pen., ed è prospettato come mancato esame del motivo di ricorsoordinario (p. 30 ricorso straordinario), è inammissibile.Per una migliore comprensione dell’effettivo tenore della doglianza, èutile ricordare che la prima sentenza rescindente (pp. 580 e 582), nelgovernare le spese, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Schröter,Linowski, Kogelheide, Mayer, Mansbart, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCastaldo, in solido con i responsabili civili - eccezion fatta per [OSCURATO:SOCIETA]. eparti civili.La società ricorrente deduce quindi che, nell’esaminare il ricorsoavverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio (contenente la condanna alpagamento delle spese del giudizio di legittimità), la Terza Sezione sarebbeincorsa in una svista, o in una lettura errata dell’atto interno, consistita nelnon avvedersi di tale espressa esclusione e nel non aver risposto al quartomotivo di ricorso.Osserva sul punto il Collegio che anche in tal caso la sentenzaimpugnata ha espressamente replicato alle doglianze in punto di speseavanzata da RFI (nonché da FSI), sottolineando le ragioni per le quali l’esamecomplessivo della prima sentenza rescindente - cui ovviamente si è giuntaconsente di affermare che la regolamentazione fu effettivamente demandataal giudice del rinvio (pp. 183 – 184 sentenza impugnata).Con la prima sentenza rescindente, infatti, limitatamente al profilo dellatracciabilità, si è confermata la responsabilità penale per la posizione di [OSCURATO:PERSONA](per il disastro) e di [OSCURATO:PERSONA] (per il disastro, l’incendio e le lesioni), nonché laconnessa responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che laprescrizione di talune ipotesi di reato è maturata dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado, e dunque in quanto tale non ha travolto lestatuizioni civili.Poiché, però, tale pronuncia ha demandato al giudizio rescissoriol'accertamento della responsabilità quanto al profilo della riduzione dellavelocità, “non ha chiuso definitivamente il giudizio sulla responsabilità civile”,e per tali ragioni, sempre secondo la sentenza impugnata, non hapronunciato la condanna alle spese.Assolvendo gli imputati dal profilo relativo alla riduzione della velocità,nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 19, la sentenza pronunciatanel giudizio di rinvio, definendo la questione della responsabilità civile, hacondannato gli imputati, ed i responsabili civili la cui posizione da questidipende, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.In altre parole, nella sentenza impugnata si è osservato che,diversamente dagli imputati in relazione ai quali in dispositivo vi è stataespressa esclusione di RFI dalla condanna alle spese, nel giudizio di rinvio laregiudicanda era ancora aperta, in relazione a specifici profili di colpacontestati a carico di altri imputati (p. 184).La sentenza impugnata, quindi, ha espressamente esaminato econfutato le ragioni contenute nel quarto motivo di ricorso, attraverso unpercorso argomentativo che la società ricorrente, pur richiamando lecategorie dell’errore percettivo, contesta nella sua tenuta logico – giuridica,sollecitandone la rivalutazione.In tal modo, RFI pretende di devolvere a questo Collegio il compito,estraneo all’oggetto del ricorso straordinario, di individuare l’ampiezza dellequestioni demandate al giudice del rinvio, riconsiderando gli argomenti giàdisattesi, e quindi senza dedurre patologie della decisione riconducibili, conimmediatezza, alla erronea percezione di un atto interno.Allo stesso modo, dietro l’apparente riferimento ad una svista consistitanel non aver considerato che la prescrizione dei reati di omicidio colposo fudichiarata già con la prima sentenza rescindente, il ricorso sollecita in realtàuna non consentita rilettura del rapporto – per vero già esaminato dallasentenza impugnata – tra le affermazioni di responsabilità, il maturarsi dellaprescrizione e il giudizio sulla responsabilità civile (pp. 35 e ss. ricorso),affermando finanche che tale giudizio avrebbe dovuto essere limitato allasola posizione del [OSCURATO:PERSONA], e quindi devoluto alla sezione civile della Corte diappello (p. 36).Quanto all’ulteriore argomento – di natura chiaramente deduttiva, equindi non consentito - per cui la mancata devoluzione del governo dellespese avrebbe dovuto ritenersi coerente con la mancata formazione delgiudicato (pp. 34 e ss. ricorso), debbono qui in ogni caso richiamarsi leconsiderazioni già svolte in precedenza (par. 4).6. In conclusione, il Collegio osserva che dietro il richiamo formale aivizi emendabili attraverso il rimedio straordinario, in realtà i ricorsi nondenunciano degli errori di fatto, cioè delle sviste o degli equivoci in cuisarebbe incorsa la Terza Sezione nel percepire il contenuto degli atti internial giudizio di legittimità, quanto piuttosto degli errori di valutazione o digiudizio – dunque non percettivi - che sarebbero stati commessinell'interpretare tali atti e, comunque, il contenuto valutativo della decisioneimpugnata.Si tratta, insomma, di doglianze proposte al fine di sollecitare il Collegioa riesaminare in larga parte i motivi del ricorso per cassazione giàpartitamente ed analiticamente scrutinati con la sentenza impugnata.7. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria,che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.Dalla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi discende, inoltre, lacondanna dei ricorrenti – in solido con la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] delloStato [OSCURATO:SOCIETA]. – alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile CittadinanzaAttiva onlus, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura chesarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze.Nel giudizio di legittimità, infatti, compete alla Corte di cassazione, aisensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spesein favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che hapronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stessemediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83del citato d.P.R. (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277760 - 01). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dellaCassa delle ammende, nonché, in solido tra loro e con la responsabile civilerappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] onlus, ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002,disponendone il pagamento in favore dello Stato.Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris