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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 1960

Cassazione n. 29850/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1948 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che insiste nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità rivestite nella società SOGEMA Costruzioni s.a.s. dichiarata fallita il 09 febbraio 2010, colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capo A, limitatamente, quanto alla distrazione relativa alle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA], all'importo di euro 5.000, e con esclusione della distrazione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA]), ritenuta l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all'art. 219 co. 2 L.F., contestata in fatto, condannandoli alla pena di giustizia, con applicazione delle sanzioni accessorie fallimentari per la durata di anni dieci - ha rideterminato le pene accessorie fallimentari commisurandole alla pena principale, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge in relazione al requisito soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe dimostrato il dolo specifico, né tenuto conto, sotto tale profilo, della volontà di salvaguardia della società, avendo i ricorrenti agito non in frode dei creditori ma per evitare il dissesto.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione, in quanto mancante, nella parte in cui la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non ha considerato lo stato di incensuratezza e il ruolo minore avuto nella condotta distrattiva, rispetto al fratello, come riconosciuto dallo stesso Procuratore Generale.

Invece, immotivatamente, la Corte di appello ha posto una equivalenza sanzionatoria tra i due imputati.

2.3. Il terzo motivo contesta la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui al comma 1 dell'art. 219 I.f., mai contestata, in crdine alla quale è stato affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Rv. 277300 -02).

2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione giacchè la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni della conferma della responsabilità degli imputati, nè ha replicato alle plurime doglianze formulate dagli appellanti, che avevano posto in luce come, dall'istruttoria dibattimentale, fosse emersa l'assenza di condotte distrattive, solo essendo emersa una confusa tenuta delle scritture contabili.

Né era emersa la prova della consapevole volontà di danneggiare i creditori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati.LE' infondato il primo motivo, e con esso il quarto, con i quali si denunciano la violazione di legge e correlati vizi della motivazione nella ricostruzione dei fatti, e nella loro sussumibilità nella fattispecie contestata di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendosi l'erroneo scrutinio degli elementi strutturali della predetta fattispecie delittuosa.

Invece, la Corte di appello ha svolto lo scrutinio devoluto attenendosi a corretti e consolidati canoni ed ha motivato compiutamente sulla natura distrattiva delle condotte contestate, consistite, peraltro, in prelievi di somme di denaro per fini extrasocietari, ed in cessioni sottocosto di rami d'azienda. 1.1.E' bene ricordare, allora, che il delitto di bancarotta distrattiva fraudolenta prefallimentare è reato di pericolo, e, pertanto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i ratti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/20.114, Tanzi, Rv. 26:1942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061).

Trattandosi di reato di pericolo concreto, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale ( Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437), deve, dunque, risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, - che infatti è anche il momento consumativo della fattispecie (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 ; Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy ).

Come ha precisato la sentenza "Sgaramella", in tenia di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

1.2. La sentenza impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva, ricollegata a ingiustificati prelievi di consistenti importi, e alla destinazione di somme della società per finalità estranee alla stessa, adeguandosi al consolidato canone ermeneutico secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti o, da generiche asserzioni, non documentate, circa la loro destinazione conforme agli scopi sociali ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295).

L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel paiTimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta.

Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).

1.3. La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010Rv. 248425; Rv. 248425 cit. ;(Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517

1.4. Neppure risultano fondate le doglianze difensive che attingono il profilo soggettivo, in relazione al quale si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; corf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562 ).Come è stato già sottolineato, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021., Rv. 282284).

Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimcstrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa"

1.4.2. Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato, quali "indici di fraudolenza" posti in essere in epoca prefallimentare, in uno alla natura familiare dell'impresa e alla congiunta gestione di entrambi i ricorrenti, le concrete attività distrattive costituite da ingenti prelievi, dalla vendita sottocosto di rami di azienda, da incassi non versati nelle casse sociali e da gestioni anomali di importi rilevanti, il tutto in un arco temporale in cui era già palese la condizione di dissesto economico e finanziario della società ( pg. 1C) della sentenza).

Non hanno mancato i giudici di merito di confutare la tesi difensiva concentratasi sul "movente" delle condotte distrattive, sottolineando come anche, in tale ottica, sia emersa la piena consapevolezza e volontà delle condotte distrattive.

1.4.3. La sentenza impugnata resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censure difensive avendo la Corte di appello ricostruito in capo a entrambi i ricorrenti, attraverso un corretto ragionamento inferenziale fondato sugli indici di fraudolenza adeguatamente rappresentati, la consapevolezza di porre in essere attività distrattive di consistente rilievo economico - e dunque necessariamente depauperative della garanzie del ceto creditorio - in un momento di crisi economica già conclamata, cosicché non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo generico. 2.11 secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, tale non essendo il mero stato di incensuratezza, e la gravità delle condotte distrattive. 3 .

Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità di cui al comma 1 dell'ari:. 219 I.f., richiamandosi all'orientamento che, in tema di bancarotta fraudolenta, ha affermato come ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Rv. 277300 -02).

E, tuttavia, la sentenza impugnata ha applicato l'aggravante della pluralità dei fatti di cui al comma 2 dell'art. 219 l.f. che, invece, risulta contestata in fatto.

Al riguardo, va rammentato che, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840).

4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1948 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che insiste nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità rivestite nella società SOGEMA Costruzioni s.a.s. dichiarata fallita il 09 febbraio 2010, colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capo A, limitatamente, quanto alla distrazione relativa alle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA], all'importo di euro 5.000, e con esclusione della distrazione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA]), ritenuta l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all'art. 219 co. 2 L.F., contestata in fatto, condannandoli alla pena di giustizia, con applicazione delle sanzioni accessorie fallimentari per la durata di anni dieci - ha rideterminato le pene accessorie fallimentari commisurandole alla pena principale, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge in relazione al requisito soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe dimostrato il dolo specifico, né tenuto conto, sotto tale profilo, della volontà di salvaguardia della società, avendo i ricorrenti agito non in frode dei creditori ma per evitare il dissesto. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione, in quanto mancante, nella parte in cui la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non ha considerato lo stato di incensuratezza e il ruolo minore avuto nella condotta distrattiva, rispetto al fratello, come riconosciuto dallo stesso Procuratore Generale. Invece, immotivatamente, la Corte di appello ha posto una equivalenza sanzionatoria tra i due imputati. 2.3. Il terzo motivo contesta la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui al comma 1 dell'art. 219 I.f., mai contestata, in crdine alla quale è stato affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Rv. 277300 -02). 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione giacchè la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni della conferma della responsabilità degli imputati, nè ha replicato alle plurime doglianze formulate dagli appellanti, che avevano posto in luce come, dall'istruttoria dibattimentale, fosse emersa l'assenza di condotte distrattive, solo essendo emersa una confusa tenuta delle scritture contabili. Né era emersa la prova della consapevole volontà di danneggiare i creditori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati.LE' infondato il primo motivo, e con esso il quarto, con i quali si denunciano la violazione di legge e correlati vizi della motivazione nella ricostruzione dei fatti, e nella loro sussumibilità nella fattispecie contestata di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendosi l'erroneo scrutinio degli elementi strutturali della predetta fattispecie delittuosa. Invece, la Corte di appello ha svolto lo scrutinio devoluto attenendosi a corretti e consolidati canoni ed ha motivato compiutamente sulla natura distrattiva delle condotte contestate, consistite, peraltro, in prelievi di somme di denaro per fini extrasocietari, ed in cessioni sottocosto di rami d'azienda. 1.1.E' bene ricordare, allora, che il delitto di bancarotta distrattiva fraudolenta prefallimentare è reato di pericolo, e, pertanto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i ratti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/20.114, Tanzi, Rv. 26:1942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061). Trattandosi di reato di pericolo concreto, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale ( Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437), deve, dunque, risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, - che infatti è anche il momento consumativo della fattispecie (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 ; Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy ). Come ha precisato la sentenza "Sgaramella", in tenia di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. 1.2. La sentenza impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva, ricollegata a ingiustificati prelievi di consistenti importi, e alla destinazione di somme della società per finalità estranee alla stessa, adeguandosi al consolidato canone ermeneutico secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti o, da generiche asserzioni, non documentate, circa la loro destinazione conforme agli scopi sociali ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel paiTimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). 1.3. La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010Rv. 248425; Rv. 248425 cit. ;(Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517 1.4. Neppure risultano fondate le doglianze difensive che attingono il profilo soggettivo, in relazione al quale si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; corf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562 ).Come è stato già sottolineato, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021., Rv. 282284). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimcstrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa" 1.4.2. Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato, quali "indici di fraudolenza" posti in essere in epoca prefallimentare, in uno alla natura familiare dell'impresa e alla congiunta gestione di entrambi i ricorrenti, le concrete attività distrattive costituite da ingenti prelievi, dalla vendita sottocosto di rami di azienda, da incassi non versati nelle casse sociali e da gestioni anomali di importi rilevanti, il tutto in un arco temporale in cui era già palese la condizione di dissesto economico e finanziario della società ( pg. 1C) della sentenza). Non hanno mancato i giudici di merito di confutare la tesi difensiva concentratasi sul "movente" delle condotte distrattive, sottolineando come anche, in tale ottica, sia emersa la piena consapevolezza e volontà delle condotte distrattive. 1.4.3. La sentenza impugnata resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censure difensive avendo la Corte di appello ricostruito in capo a entrambi i ricorrenti, attraverso un corretto ragionamento inferenziale fondato sugli indici di fraudolenza adeguatamente rappresentati, la consapevolezza di porre in essere attività distrattive di consistente rilievo economico - e dunque necessariamente depauperative della garanzie del ceto creditorio - in un momento di crisi economica già conclamata, cosicché non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo generico. 2.11 secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, tale non essendo il mero stato di incensuratezza, e la gravità delle condotte distrattive. 3 . Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità di cui al comma 1 dell'ari:. 219 I.f., richiamandosi all'orientamento che, in tema di bancarotta fraudolenta, ha affermato come ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Rv. 277300 -02). E, tuttavia, la sentenza impugnata ha applicato l'aggravante della pluralità dei fatti di cui al comma 2 dell'art. 219 l.f. che, invece, risulta contestata in fatto. Al riguardo, va rammentato che, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840). 4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 29850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris