CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 6518/2020Numero sezionale 2944/2022- intimati -Numero di raccolta generale 11225/2022Data pubblicazione 06/04/2022avverso la sentenza n. 6689/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 05/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 17/03/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1.-Il Comune di Paliano ha agìto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],e di altri soggetti, non interessati a questa causa, al fine direcuperare le spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti che iconvenuti avevano illegittimamente depositato in area comunale.Nel primo grado di giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta contumace ed ilTribunale di Frosinone, prima con sentenza parziale, poi consentenza definitiva, l'aveva condannata alla rifusione di quellespese a favore del Comune.2.-[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia proposto appello eccependo di non avermai ricevuto la notifica dell'atto di citazione, e facendo presentecome in realtà mancasse nel fascicolo la prova che talenotificazione era avvenuta, e segnatamente di come mancassel'avviso di ricevimento del plico postale, essendo stato l'attointroduttivo spedito per posta.3.-La Corte d'appello di Roma, rilevata la fondatezza di questomotivo, e dunque accertato che effettivamente non vi era in attil'avviso di ricevimento, ha dichiarato inesistente la notifica, edunque ha pronunciato la nullità della sentenza impugnata.4.- Ora il Comune di Paliano ricorre avverso tale decisione con unmotivo di ricorso, cui si oppone [OSCURATO:PERSONA] costituitasi concontroricorso. Il Comune ha tardivamente depositato memoria.Considerato che2 di 4Numero registro generale 6518/2020Numero sezionale 2944/2022Numero di raccolta generale 11225/20225.-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 116,Data pubblicazione 06/04/2022160, 169, 345 del codice di procedura civile nonché 74 e 77 delledisposizioni di attuazione.La tesi del Comune ricorrente è che non poteva pronunciarsil'inesistenza, e comunque neanche la nullità della notifica, inquanto la sua regolarità era stata verificata dal giudice di primogrado che aveva di conseguenza dichiarato la contumacia delconvenuto; che comunque non si è tenuto conto del fatto che egliaveva provato a procurarsi l'avviso di ricevimento presso le Poste,cui aveva affidato la notifica dell'atto di citazione, ma che, essendotrascorso un tempo rilevante, l'atto non era più disponibile e chequindi la mancata produzione in giudizio non era a lui imputabile.6.-Il motivo è infondato.7.-Intanto, è principio di diritto quello per cui “la notifica a mezzodel servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, masi perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario el'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è ilsolo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia ladata di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stataeseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per lanotifica del ricorso per cassazione, la mancata produzionedell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensìl'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puòessere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.)e l'inammissibilità del ricorso medesimo” (sin da Cass . sez. Un.1893/ 1982; poi Cass. M. 8720/ 2003; Cass. 13639/ 2010; Cass.16574/ 2014; Cass. 25552/ 2017).Ovviamente questa regola vale quale che sia l'attointroduttivo da notificare, essendo principio generale relativo adogni notificazione, e dunque non può che applicarsi anche nel casodi notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ossia della citazione inprimo grado.3 di 4Numero registro generale 6518/2020Numero sezionale 2944/2022Né un differenziato regime può derivare dal fatto che in primoNumero di raccolta generale 11225/2022grado la regolarità della notifica era stata comunque acceDratta ptuab bldicazlio ne 06/04/2022giudice implicitamente, nel momento in cui aveva dichiaratocontumace il convenuto, poiché è proprio questa dichiarazione dicontumacia ad essere stata soggetta ad appello, ed è proprio ditale dichiarazione di contumacia che si è discussa la legittimità, nonpotendosi ritenere che la decisione del giudice di primo grado didichiarare contumace il convenuto sia insindacabile di suo.Né, infine, ha rilevanza la circostanza che il Comune si eraadoperato per produrre in giudizio l'avviso di ricevimento, e che ilmancato risultato non è dipeso da sua colpa, bensì dalla materialeindisponibilità di quell'avviso presso le Poste, poiché ovviamente,ciò che conta è che la oggettiva mancanza in atti dell'avviso diricevimento impedisce la verifica dell’ avvenuta e altresì regolareconsegna dell'atto al convenuto.8.-Il ricorso va rigettato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese di lite, nella misura di 5500,00 euro, oltre 200,00 eurodi spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è taleda giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, daparte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Roma 17 marzo 2022Il Presidentedott. Enrico Scoditti4 di 4