CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, risultano genericamente formulati, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore )Presidente Ma/sy.simo Ricc relli An a Petruz lis L [OSCURATO:PERSONA] - 3 ,,PEW 2022