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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 30 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi censurati sono smentiti da argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della modalità dell'azione, della personalità dell'imputata e del valore economico della res) e conforme agli orientamenti interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il qonsigliere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 30 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi censurati sono smentiti da argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della modalità dell'azione, della personalità dell'imputata e del valore economico della res) e conforme agli orientamenti interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il qonsigliere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris