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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 32073/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 9568-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o SALVATORE BIANCAgiusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la sentenz a n. 3520/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA , depositat a il 18.9.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso , affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 2292/2014 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,con cui era stato accolto i l ricorso propostoavverso cartelle di pagamento poste a fondamento di atto di pignoramento presso terzi.

Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resist ono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 101, 112, 182 c.p.c. e dell'art. 11 comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione circa il difetto di procura generale alle liti in capo al funzionario che aveva assunto la difesa dell’agente della riscossionein primo ed in secondo grado.

1.2. La censura, che va esaminata preliminarmente in virtù del principio della ragione più liquida, è fondata.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha affermato quanto segue: «In generale il giudice non può prendere decisioni senza sottoporle al contraddittorio delleparti.

Espressione testuale di questo principio (noto come il divieto della c.d. terza via) èproprio l'art 182 c.p.c., che impone espressamente algiudice di invitare le parti a regolarizzare gli atti relativi alla propria costituzione, qualora abbia dei dubbi al riguardo, che legittimamente può sollevare anche di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] decidente intende precisare che la questione riguarda il merito della possibilità di rilevare di ufficio il difetto dilegittimazione processuale ..., ma il metodo seguito dal giudice di prime cure (certamente sbagliato).

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, questo Collegio decidente ritiene che l'indicazionedell'atto pubblico contenente la procura generale alle liti sia sufficiente (ed era stata fatta anche in primo grado).

In ogni caso il documento che legittima il funzionario è stato prodotto in copia per immagine non espressamente disconosciuta dalla controparte.

Dal documento risulta la legittimazione processua le del funzionario che ha sottoscritto l'appello, ma non lecontrodeduzioni, che richiamavano una procura speciale, per le quali vale quanto si è dettoin precedenza, sia in ordine allo scorretto modo di procedere del giudice, sia in ordine alla sufficienza dell'indicazione degli estremi dell'atto pubblico contenente la procura generale.Non si comprende, infine, la perplessità de ll 'app e llato sulla possibilità di rilasciare la proc ura alle lit i a dipendenti o funzionari dell'Agente della Riscossione, espressamenteprevista dall'art. 11, co. 2, e, a contrario, dall'art. 12, co. 1, d.lg. n. 546/1992». 1.4.Occorre, dunque, evidenziare che l’appello è stato proposto con atto depositato in data 22/12/2014. 1.5.Ciò posto, nel processo tributario, il principio secondo cui, nelle controversie di valore eccedente cinque milioni di lire, l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto nel caso in cui la parte priva di assistenza tecnica non si munisca di un difensore, nonostante l'ordine emanato a norma dell'art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dal contribuente, quanto nel caso in cui attore o appellante siano le altre parti indicate dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, ivi compreso il concessionario del servizio di riscossione, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 cit. (vigente ratione temporis) e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (cfr. Cass. n. 21459/2009). 1.6.Nel processo tributario, la norma dell'art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 546/1992 vigente ratione temporis ( « le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato»),sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 c.p.c. -, gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi, atteso che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un principio generale, sono di stretta interpretazione, e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 27035/2005).

1.7. Ad eccezione dei casi tassativamente contemplati dall'art. 41 del d.lgs. n. 112 del 1999 (come modificato dal d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006), le concessionarie del servizio di riscossione non sono, dunque, abilitate alla difesa diretta, per mezzo dei propri dipendenti, dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. nn. 27850/2020, 25099/2019, 5437 /2017, 21663 /2015 ) e ad esse non è peraltro applicabile il T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, che prevede il patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell'Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni dello Stato, con applicazione delle regole del cd. foro dello Stato di cui all'art. 6 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nonchéquelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura ex art. 11 del medesimo 5 testo unico (cfr. Cass. nn. 8084/2020, 16558/2019, 14739/2018, 11088/2014).

1.8. Non è inoltre applicabile al caso in esame neppure l ’art. 11, comma 2,del D.lgs. n. 546/ 19 92 , che stabilisce che anche l’« agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», essendo stato introdotto dald.lgs. n. 156/2015 , in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.9. I giudici d ’appello hanno , dunque, erroneamente ritenuto la validitàdella difesa tecnica dell’agente della riscossione , difeso in proprio , in entrambi i gradi, tramite funzionario , trattandosi, invece, di soggetto non abilitato alla difesa tecnica dell’agente della riscossione.

1.10. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in quanto reso edotto sia dalla sentenza di primo grado, sia dall’eccezione della parte avversaria , della necessità dell'assistenza tecnica, il che escludeva, in ogni caso, la sussistenza dell’obbligo, per la Commissione tributaria regionale,di formulare prima l'invito a munirsi di difensore(cfr. Cass.

SU n. 29919/2017).

2. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle rimanenti censure.

3. Il ricorso va quindi accolto quanto al secondo motivo (assorbiti i rimanenti motivi), conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, dichiarando inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

5. Le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità tra l’agente della riscossionee la ricorrente seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, compensandosiinvece le spese con l’Agenzia delle entrate, stante l’accoglimento del ricorso su questioni a cui essa rimane estranea, e lachiamata in causa della stessa, nel presente giudizio, solo a fini di litis denuntiatio, senza proposizione di domande nei suoi confronti.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; condanna l ’agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida, a titolo di competenze, per il secondo grado di giudizio , nella somma di Euro 4.000,00, oltre rimborso contributo unificato ed accessori e, per il presente grado di giudizio, nell’importo di Euro3.000,00, oltre ad accessori ed alla somma di Euro 200,00 per spese vive; compensa le spese di lite con l’Agenzia delle entrate.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 9568-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o SALVATORE BIANCAgiusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la sentenz a n. 3520/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA , depositat a il 18.9.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso , affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 2292/2014 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,con cui era stato accolto i l ricorso propostoavverso cartelle di pagamento poste a fondamento di atto di pignoramento presso terzi. Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resist ono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 101, 112, 182 c.p.c. e dell'art. 11 comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione circa il difetto di procura generale alle liti in capo al funzionario che aveva assunto la difesa dell’agente della riscossionein primo ed in secondo grado. 1.2. La censura, che va esaminata preliminarmente in virtù del principio della ragione più liquida, è fondata. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha affermato quanto segue: «In generale il giudice non può prendere decisioni senza sottoporle al contraddittorio delleparti. Espressione testuale di questo principio (noto come il divieto della c.d. terza via) èproprio l'art 182 c.p.c., che impone espressamente algiudice di invitare le parti a regolarizzare gli atti relativi alla propria costituzione, qualora abbia dei dubbi al riguardo, che legittimamente può sollevare anche di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] decidente intende precisare che la questione riguarda il merito della possibilità di rilevare di ufficio il difetto dilegittimazione processuale ..., ma il metodo seguito dal giudice di prime cure (certamente sbagliato). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, questo Collegio decidente ritiene che l'indicazionedell'atto pubblico contenente la procura generale alle liti sia sufficiente (ed era stata fatta anche in primo grado). In ogni caso il documento che legittima il funzionario è stato prodotto in copia per immagine non espressamente disconosciuta dalla controparte. Dal documento risulta la legittimazione processua le del funzionario che ha sottoscritto l'appello, ma non lecontrodeduzioni, che richiamavano una procura speciale, per le quali vale quanto si è dettoin precedenza, sia in ordine allo scorretto modo di procedere del giudice, sia in ordine alla sufficienza dell'indicazione degli estremi dell'atto pubblico contenente la procura generale.Non si comprende, infine, la perplessità de ll 'app e llato sulla possibilità di rilasciare la proc ura alle lit i a dipendenti o funzionari dell'Agente della Riscossione, espressamenteprevista dall'art. 11, co. 2, e, a contrario, dall'art. 12, co. 1, d.lg. n. 546/1992». 1.4.Occorre, dunque, evidenziare che l’appello è stato proposto con atto depositato in data 22/12/2014. 1.5.Ciò posto, nel processo tributario, il principio secondo cui, nelle controversie di valore eccedente cinque milioni di lire, l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto nel caso in cui la parte priva di assistenza tecnica non si munisca di un difensore, nonostante l'ordine emanato a norma dell'art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dal contribuente, quanto nel caso in cui attore o appellante siano le altre parti indicate dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, ivi compreso il concessionario del servizio di riscossione, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 cit. (vigente ratione temporis) e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (cfr. Cass. n. 21459/2009). 1.6.Nel processo tributario, la norma dell'art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 546/1992 vigente ratione temporis ( « le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato»),sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 c.p.c. -, gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi, atteso che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un principio generale, sono di stretta interpretazione, e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 27035/2005). 1.7. Ad eccezione dei casi tassativamente contemplati dall'art. 41 del d.lgs. n. 112 del 1999 (come modificato dal d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006), le concessionarie del servizio di riscossione non sono, dunque, abilitate alla difesa diretta, per mezzo dei propri dipendenti, dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. nn. 27850/2020, 25099/2019, 5437 /2017, 21663 /2015 ) e ad esse non è peraltro applicabile il T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, che prevede il patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell'Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni dello Stato, con applicazione delle regole del cd. foro dello Stato di cui all'art. 6 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nonchéquelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura ex art. 11 del medesimo 5 testo unico (cfr. Cass. nn. 8084/2020, 16558/2019, 14739/2018, 11088/2014). 1.8. Non è inoltre applicabile al caso in esame neppure l ’art. 11, comma 2,del D.lgs. n. 546/ 19 92 , che stabilisce che anche l’« agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», essendo stato introdotto dald.lgs. n. 156/2015 , in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.9. I giudici d ’appello hanno , dunque, erroneamente ritenuto la validitàdella difesa tecnica dell’agente della riscossione , difeso in proprio , in entrambi i gradi, tramite funzionario , trattandosi, invece, di soggetto non abilitato alla difesa tecnica dell’agente della riscossione. 1.10. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in quanto reso edotto sia dalla sentenza di primo grado, sia dall’eccezione della parte avversaria , della necessità dell'assistenza tecnica, il che escludeva, in ogni caso, la sussistenza dell’obbligo, per la Commissione tributaria regionale,di formulare prima l'invito a munirsi di difensore(cfr. Cass. SU n. 29919/2017). 2. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle rimanenti censure. 3. Il ricorso va quindi accolto quanto al secondo motivo (assorbiti i rimanenti motivi), conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza. 4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, dichiarando inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. Le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità tra l’agente della riscossionee la ricorrente seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, compensandosiinvece le spese con l’Agenzia delle entrate, stante l’accoglimento del ricorso su questioni a cui essa rimane estranea, e lachiamata in causa della stessa, nel presente giudizio, solo a fini di litis denuntiatio, senza proposizione di domande nei suoi confronti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; condanna l ’agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida, a titolo di competenze, per il secondo grado di giudizio , nella somma di Euro 4.000,00, oltre rimborso contributo unificato ed accessori e, per il presente grado di giudizio, nell’importo di Euro3.000,00, oltre ad accessori ed alla somma di Euro 200,00 per spese vive; compensa le spese di lite con l’Agenzia delle entrate. Così