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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 21124/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37476/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempo r e , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legis domiciliato; -resistente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 580/2019 depositata il30/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti assunti a tempo determinato in esito a selezione pubblica il 21 dicembre 2002 dal Comune di Catania per l’esame delle pratiche relative all’edilizia privata in conseguenza del terremoto del 1990 e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigetto la domanda intesa al riconoscimento del loro diritto alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 115 della legge regionale n. 4 del 2003, respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione espressa dal primo giudice, che aveva escluso la possibilità di fondare il diritto dei lavoratori sulla invocata disposizione, chiaramente intesa a stabilizzare situazioni di precariato già instaurate alla data di entrata in vigore della legge, e non già rapporti stipulati in epoca successiva, ancorché in virtù di selezione avviata in epoca precedente.

La ratio della norma e la sua interpretazione costituzionale escludevano l’estensibilità di tale misura ai contratti stipulati in data successiva, come desumibile anche dal comma 2del medesimo articolo, che espressamente legittimavala proroga dei contratti a termine nelle more della procedura di stabilizzazione, non ravvisandosi le condizioni per disporre un rinvio pregiudiziale, atteso che non si lamentava alcun abuso da reiterazione del termine e la direttiva non impone la conversione del rapporto.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già appellanti , per quattro motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Catania, costituitosi a mezzo di nuovo difensore, mentre il [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana si è costituito senza svolgere attività difensiva al solo di fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 in ordine al postulato requisito della necessaria previa stipulazione del contratto a termine per configurare il diritto alla stabilizzazione.

2. Con il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si sviluppano ulteriormente le considerazioni svolte nel primo motivo, anche prospettando la necessità di addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata della normaed invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.3.

Con il terzo mezzo, ancora exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,si contesta anche la reiezione del capo relativo alla domanda di risarcimento dei danni, prospettando la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ.

4. Infine, sempre ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in termini di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con il quarto motivo si contesta anche l’intervenutacondanna alla refusione delle spesedella fase d’appello.

5. I primi due motivi si incentrato sull’interpretazione dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 (entrata in vigore il 1°gennaio 2002).

Il testo della disposizione, nella formulazione originaria, prevedeva: «La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall’articolo 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto - legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche.

Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.[…]».

5.1. La lettera della disposizione invocata a sostegno della pretesa dei ricorrenti depone univocamente nell’indirizzare l’interpretazione nel senso già adottato dalla Corte d’appello.

Infatti, sotto il profilo strettamente letterale, i giudici d’appello hanno correttamente sottolineato la valenza ermeneutica della locuzione “instaurati” utilizzata dal legislatore per qualificare i rapporti a tempo determinato suscettibili di stabilizzazione; locuzione la cui valenza selettiva, come pure annotato nella sentenza impugnata, viene ad essere ulteriormente ribaditacon la precisazione contenuta nel secondo comma, che autorizza espressamente la proroga dei «rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1» proprio per dare corso e definire le apposite procedure selettive in questione.

Ne consegue che le procedure di stabilizzazione sono legittimamente attivabili solo rispetto a rapporti instaurati all’epoca di entrata in vigore della legge, che, nelle more, possono essere prorogati (e, pertanto, già in essere).

5.2. L’opzione ermeneutica discendente dall’applicazione del primario canone rappresentato dall’esegesi letterale della norma risulta confortata anche dalla attenta considerazione della natura e della ratio stessa della disciplina in tema di stabilizzazione, derogatoria alla regola generale dell’assunzione nella pubblica amministrazione mediante concorso pubblico e, in quanto tale, necessariamente soggetta ad interpretazione restrittiva (così, fra molte, Cass., Sez.

L, 10/03/2023, n. 7148).

Nella stessa ottica, questa Corte ha affermato che la ratio della disciplina di cui all’art. 1, comma 519, della leggen. 296 del 2006 è quella di sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, sicché l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia induce a ritenere che la platea dei destinatari debba essere cristallizzata alle date ivi previste, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; con la precisazione che l’opposta interpretazione, oltre a non essere rispettosa dellaratio stessa della norma, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a priori e non a posteriori, i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell’ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico(così, Cass., Sez.

L, 13/03/2020, n. 7246 ; nel senso che la ratiodella previsione di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento costituiscal’unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei soli casi eccezionali individuati dal legislatore, un’assunzione in deroga al concorso pubblico, anche Cass.,Sez.

L, 08/03/2021 , n. 6310 ) .

5.3. Pertanto, sia l’esegesi letterale che l’attenta considerazione della natura e della ratio della cd. stabilizzazione convergono nel palesare come unica corretta ermeneutica della norma in questione quella già seguita dalla Corte territoriale, nel senso di escluderne l’applicabilità a rapporti di lavoro a tempo determinato non ancora “instaurati” alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire al 1° gennaio 2002.

Ne consegue l’infondatezza della domanda dei ricorrenti, i cui contratti sono stati pacificamente stipulati in data 21 dicembre 2002.

5.4. Né, a fronte delchiaro percorso esegetico sopra delineato, può assumere pregio la circostanza, pure invocata dai ricorrenti, che la delibera comunale con cui l’ente si era determinato a procedere all’assunzione a tempo determinato risalisse ad epoca precedente (segnatamente alla data del 17 settembre 2001 ) be nché la procedura selettiva si fosse poi conclusa in epoca successiva, con l’approvazione della graduatoria con provvedimento dirigenziale del 16 novembre 2002, in quanto il presupposto rappresentato dal rapporto in essere alla data di entrata in vigore della norma (che si esprime, per l’appunto, nei termini di rapporti “instaurati”) non può reputarsi integrato in virtù della sola determinazione ad avviare la selezione per il reclutamento del personale a termine, avuto anche riguardo al principio consolidato secondo cui il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. (Cass., Sez.

U, 02/10/2012, n. 16728; in senso conforme, Cass.,Sez.

L, 20/06/2016, n. 12679).

5.5. Infine, neppure può assumere pregio l’ulteriore difesa, pure sviluppata dai ricorrenti, secondo cui la specialità della disposizione invocata, in quanto intesa a salvaguardare le esigenze di tutela delle popolazioni a rischio sismico, dovrebbe condurre ad un risultato ermeneutico diverso da quello elaborato in altri settori del lavoro pubblico – incentrato sulla natura temporanea e derogatoria della norma sulla stabilizzazione– per privilegiare piuttosto un oppost o inquadramento che valga a connotarein termini di stabilità e “a regime” la norma in esame, finalizzata alla prevenzione antisismica ordinaria.

Infatti, non solo tale opzione non trova alcun avallo nella lettera della legge, come si è sopra visto, ma le addotte ragioni di specialità, sepossono valere a legittimare la stabilizzazione in sanatoria di personale già in servizio a termineper esigenze contingibili e urgenti, non possono giustificare un indiscriminato vulnus - addirittura in maniera stabile e “a regime” - al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., al di fuori dei limiti e delle condizioni perimetrate secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, dovendosi bilanciare le esigenze di valorizzare il personale che ha acquisito una particolare professionalità, soprattutto se in fase di emergenza, con quelle di rispetto dei vincoli di spesa e dei principi in materia di pubblico concorso(fra molte, in particolare e di recente, Corte cost. n. 99 del 2023, in tema di stabilizzazione del personale precario del settore sanitario, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale della legge n. 13 del 4 agosto 2022 della Regione Molise, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo» anziché reclutato «con contratti a tempo determinato», nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.

In motivazione, i giudici di legittimità delle leggi hanno ribadito che i criteri introdotti dal legislatore statale per avviare procedure selettive riservate al personale sanitario e socio-sanitario sono volti a contemperare l’indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19» con l’altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso.).

5.6. Le valutazioni espresse consentono di superare e disattendere la richiesta di sollevare questione di costituzionalità , in quanto l’interpretazione restrittiva qui seguita è l’unica coerente con la giurisprudenza espressa sul punto dalla Corte costituzionale , ovvero di rimettere la medesima questione alla Corte di giustizia UE, non venendo in rilievo alcun profilo di abusivo ricorso al contratto o rapporto a tempo determinato riconducibile alla sfera di applicazione della direttiva 1999/70 CEin materia.

6. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’assenza di profili di illegittimità del comportamento della P.A. conduce alla infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, in ordine alla richiesta risarcitoria, così come la confermata soccombenza esime dalla valutazione del quarto motivo, relativo alla disciplina delle spese di litein fase di appello.

7. Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, per il Comune di Catania, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, che non ha svolto alcuna effettiva attività difensiva.

8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese in favore del Comune di Catania, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37476/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempo r e , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legis domiciliato; -resistente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 580/2019 depositata il30/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti assunti a tempo determinato in esito a selezione pubblica il 21 dicembre 2002 dal Comune di Catania per l’esame delle pratiche relative all’edilizia privata in conseguenza del terremoto del 1990 e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigetto la domanda intesa al riconoscimento del loro diritto alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 115 della legge regionale n. 4 del 2003, respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione espressa dal primo giudice, che aveva escluso la possibilità di fondare il diritto dei lavoratori sulla invocata disposizione, chiaramente intesa a stabilizzare situazioni di precariato già instaurate alla data di entrata in vigore della legge, e non già rapporti stipulati in epoca successiva, ancorché in virtù di selezione avviata in epoca precedente. La ratio della norma e la sua interpretazione costituzionale escludevano l’estensibilità di tale misura ai contratti stipulati in data successiva, come desumibile anche dal comma 2del medesimo articolo, che espressamente legittimavala proroga dei contratti a termine nelle more della procedura di stabilizzazione, non ravvisandosi le condizioni per disporre un rinvio pregiudiziale, atteso che non si lamentava alcun abuso da reiterazione del termine e la direttiva non impone la conversione del rapporto. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già appellanti , per quattro motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Catania, costituitosi a mezzo di nuovo difensore, mentre il [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana si è costituito senza svolgere attività difensiva al solo di fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 4. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 in ordine al postulato requisito della necessaria previa stipulazione del contratto a termine per configurare il diritto alla stabilizzazione. 2. Con il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si sviluppano ulteriormente le considerazioni svolte nel primo motivo, anche prospettando la necessità di addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata della normaed invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.3. Con il terzo mezzo, ancora exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,si contesta anche la reiezione del capo relativo alla domanda di risarcimento dei danni, prospettando la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ. 4. Infine, sempre ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in termini di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con il quarto motivo si contesta anche l’intervenutacondanna alla refusione delle spesedella fase d’appello. 5. I primi due motivi si incentrato sull’interpretazione dell’art. 20 della legge n. 448 del 2001 (entrata in vigore il 1°gennaio 2002). Il testo della disposizione, nella formulazione originaria, prevedeva: «La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall’articolo 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto - legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.[…]». 5.1. La lettera della disposizione invocata a sostegno della pretesa dei ricorrenti depone univocamente nell’indirizzare l’interpretazione nel senso già adottato dalla Corte d’appello. Infatti, sotto il profilo strettamente letterale, i giudici d’appello hanno correttamente sottolineato la valenza ermeneutica della locuzione “instaurati” utilizzata dal legislatore per qualificare i rapporti a tempo determinato suscettibili di stabilizzazione; locuzione la cui valenza selettiva, come pure annotato nella sentenza impugnata, viene ad essere ulteriormente ribaditacon la precisazione contenuta nel secondo comma, che autorizza espressamente la proroga dei «rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1» proprio per dare corso e definire le apposite procedure selettive in questione. Ne consegue che le procedure di stabilizzazione sono legittimamente attivabili solo rispetto a rapporti instaurati all’epoca di entrata in vigore della legge, che, nelle more, possono essere prorogati (e, pertanto, già in essere). 5.2. L’opzione ermeneutica discendente dall’applicazione del primario canone rappresentato dall’esegesi letterale della norma risulta confortata anche dalla attenta considerazione della natura e della ratio stessa della disciplina in tema di stabilizzazione, derogatoria alla regola generale dell’assunzione nella pubblica amministrazione mediante concorso pubblico e, in quanto tale, necessariamente soggetta ad interpretazione restrittiva (così, fra molte, Cass., Sez. L, 10/03/2023, n. 7148). Nella stessa ottica, questa Corte ha affermato che la ratio della disciplina di cui all’art. 1, comma 519, della leggen. 296 del 2006 è quella di sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, sicché l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia induce a ritenere che la platea dei destinatari debba essere cristallizzata alle date ivi previste, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; con la precisazione che l’opposta interpretazione, oltre a non essere rispettosa dellaratio stessa della norma, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a priori e non a posteriori, i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell’ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico(così, Cass., Sez. L, 13/03/2020, n. 7246 ; nel senso che la ratiodella previsione di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento costituiscal’unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei soli casi eccezionali individuati dal legislatore, un’assunzione in deroga al concorso pubblico, anche Cass.,Sez. L, 08/03/2021 , n. 6310 ) . 5.3. Pertanto, sia l’esegesi letterale che l’attenta considerazione della natura e della ratio della cd. stabilizzazione convergono nel palesare come unica corretta ermeneutica della norma in questione quella già seguita dalla Corte territoriale, nel senso di escluderne l’applicabilità a rapporti di lavoro a tempo determinato non ancora “instaurati” alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire al 1° gennaio 2002. Ne consegue l’infondatezza della domanda dei ricorrenti, i cui contratti sono stati pacificamente stipulati in data 21 dicembre 2002. 5.4. Né, a fronte delchiaro percorso esegetico sopra delineato, può assumere pregio la circostanza, pure invocata dai ricorrenti, che la delibera comunale con cui l’ente si era determinato a procedere all’assunzione a tempo determinato risalisse ad epoca precedente (segnatamente alla data del 17 settembre 2001 ) be nché la procedura selettiva si fosse poi conclusa in epoca successiva, con l’approvazione della graduatoria con provvedimento dirigenziale del 16 novembre 2002, in quanto il presupposto rappresentato dal rapporto in essere alla data di entrata in vigore della norma (che si esprime, per l’appunto, nei termini di rapporti “instaurati”) non può reputarsi integrato in virtù della sola determinazione ad avviare la selezione per il reclutamento del personale a termine, avuto anche riguardo al principio consolidato secondo cui il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. (Cass., Sez. U, 02/10/2012, n. 16728; in senso conforme, Cass.,Sez. L, 20/06/2016, n. 12679). 5.5. Infine, neppure può assumere pregio l’ulteriore difesa, pure sviluppata dai ricorrenti, secondo cui la specialità della disposizione invocata, in quanto intesa a salvaguardare le esigenze di tutela delle popolazioni a rischio sismico, dovrebbe condurre ad un risultato ermeneutico diverso da quello elaborato in altri settori del lavoro pubblico – incentrato sulla natura temporanea e derogatoria della norma sulla stabilizzazione– per privilegiare piuttosto un oppost o inquadramento che valga a connotarein termini di stabilità e “a regime” la norma in esame, finalizzata alla prevenzione antisismica ordinaria. Infatti, non solo tale opzione non trova alcun avallo nella lettera della legge, come si è sopra visto, ma le addotte ragioni di specialità, sepossono valere a legittimare la stabilizzazione in sanatoria di personale già in servizio a termineper esigenze contingibili e urgenti, non possono giustificare un indiscriminato vulnus - addirittura in maniera stabile e “a regime” - al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., al di fuori dei limiti e delle condizioni perimetrate secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, dovendosi bilanciare le esigenze di valorizzare il personale che ha acquisito una particolare professionalità, soprattutto se in fase di emergenza, con quelle di rispetto dei vincoli di spesa e dei principi in materia di pubblico concorso(fra molte, in particolare e di recente, Corte cost. n. 99 del 2023, in tema di stabilizzazione del personale precario del settore sanitario, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale della legge n. 13 del 4 agosto 2022 della Regione Molise, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo» anziché reclutato «con contratti a tempo determinato», nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis. In motivazione, i giudici di legittimità delle leggi hanno ribadito che i criteri introdotti dal legislatore statale per avviare procedure selettive riservate al personale sanitario e socio-sanitario sono volti a contemperare l’indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19» con l’altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso.). 5.6. Le valutazioni espresse consentono di superare e disattendere la richiesta di sollevare questione di costituzionalità , in quanto l’interpretazione restrittiva qui seguita è l’unica coerente con la giurisprudenza espressa sul punto dalla Corte costituzionale , ovvero di rimettere la medesima questione alla Corte di giustizia UE, non venendo in rilievo alcun profilo di abusivo ricorso al contratto o rapporto a tempo determinato riconducibile alla sfera di applicazione della direttiva 1999/70 CEin materia. 6. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’assenza di profili di illegittimità del comportamento della P.A. conduce alla infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, in ordine alla richiesta risarcitoria, così come la confermata soccombenza esime dalla valutazione del quarto motivo, relativo alla disciplina delle spese di litein fase di appello. 7. Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, per il Comune di Catania, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, che non ha svolto alcuna effettiva attività difensiva. 8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese in favore del Comune di Catania, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulte
Sentenza Cassazione n. 21124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris