CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Latifa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002 (in Forlì, 18/5/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto violazione di legge quanto all'elemento psicologico del reato, articolando tuttavia doglianze in fatto, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva (indotto errore sui redditi del coniuge, alla stregua di una condizione di separazione di fatto, neppure dimostrata), con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (avendo la Corte territoriale rilevato che i redditi di terzi erano riportati in documentazione fiscale), deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CA5iCE:1_