CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12/07/2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da D'[OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione in carcere, sofferta dal giorno 25/06/2014 al 15/11/2016 nell'ambito del procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 10 ottobre 1990, n.309. 2. Dalla suddetta imputazione il ricorrente era assolto dalla Corte di appello di Roma il 15/11/2016 perché il fatto non sussiste. 3. Nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione la Corte di appello delinea il contesto delle indagini che avevano riguardato la persona del ricorrente, unitamente agli altri originari coimputati, nonché gli elementi indiziari da cui erano scaturite le accuse elevate a suo carico, e che avevano condotto all'adozione della misura cautelare della custodia in carcere. 4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, in particolare, evidenzia nel provvedimento impugnato l'esistenza di una serie di elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, raccolti nella fase delle indagini. In particolare, dagli atti emerge il contesto criminale associativo oggetto dell'ordinanza cautelare che ha coinvolto anche l'odierno ricorrente, per l'attività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, all'interno della sala giochi [OSCURATO:PERSONA], gestita da D'Alessio. Specificamente la posizione dell'odierno ricorrente emergeva nel corso delle indagini preliminari da una serie di intercettazioni telefoniche e attività di osservazione, controllo e pedinamento. Al riguardo, la Corte d'appello evince la colpa grave del ricorrente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia omettendo di spiegare soprattutto una conversazione avvenuta dentro la sua sala giochi e oggetto di intercettazione in cui era indiscutibile il suo coinvolgimento; conversazione di cui egli avrebbe dovuto dare una spiegazione alternativa. 5. Ha promosso ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, lamentando, in sintesi, come unico motivo ancorché articolato sotto diversi profili, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.6. Secondo la difesa il Giudice della riparazione ha dedotto dal comportamento silente dell'allora indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, unitamente alla mancata spiegazione della conversazione intercettata nella sua sala giochi tra terze persone, la colpa grave. Inoltre, osserva la difesa che la colpa grave associata causalmente alla misura restrittiva non può desumersi dalla mancata spiegazione alternativa che egli avrebbe dovuto offrire agli investigatori in sede di interrogatorio di garanzia o nel prosieguo del processo. Da tale comportamento la Corte di appello avrebbe tratto conclusioni di segno negativo ravvisando pertanto secondo la difesa la violazione di legge. 7. Il P.G., con requisitoria scritta, chiede che venga rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato e comporta l'accoglimento del ricorso. 2. La motivazione sul comportamento del ricorrente si riduce ad una stringata considerazione (pagina 3, seconda parte) sul ruolo asseritamente determinante dell'intercettazione ambientale del 27 novembre, ore 21,51. Si badi però che trattasi di una conversazione nei locali della sala giochi gestita dal ricorrente ma tra terze persone mentre egli si trovava con il proprio telefono attivo. 3. Inoltre, la Corte di appello concretizza una condotta gravemente colposa nella assenza di una spiegazione alternativa di tale conversazione da parte di D'Alessio. Si tratta di una argomentazione superficiale perché associa un giudizio di grave colpa ad una omessa spiegazione riferita a una conversazione avvenuta tra terze persone, sebbene nell'ambiente di lavoro del ricorrente. Infine, la Corte di appello ha considerato tale omessa spiegazione una condotta macroscopicamente imprudente che avrebbe causato la misura cautelare. 4.La motivazione della Corte d'appello sul punto è apparente perché non svolge alcuna deduzione logica circa il rapporto causale tra la spiegazione alternativa che D'Alessio avrebbe dovuto dare, nel suo interesse, in sede di interrogatorio di garanzia e l'adozione che era avvenuta della misura cautelare del carcere. Non si rintracciano in motivazione ulteriori argomenti, logicamente esplicativi, da cui desumere che la condotta dell'imputato abbia effettivamente almeno concausato con grave colpa l'adozione della misura restrittiva che lo ha colpito per oltre due anni. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia circa i presupposti di applicabilità delle cause di esclusione del riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. La Corte di appello ha descritto nell'ordinanza impugnata una parte della condotta del ricorrente precedente all'emissione dell'ordinanza cautelare che lo sottoponeva al periodo di restrizione carceraria, in particolare ha posto in relazione il contenuto allusivo della conversazione avvenuta nella sala giochi dallo stesso gestita, captata mediante il suo telefono, con altri soggetti coinvolti nella vicenda processuale aventi ruoli determinanti nell'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti, in un complesso e articolato quadro criminoso associativo. 5.In particolare, si osservi che la Corte di appello mette in evidenza il contesto indiziario che ha condotto alla limitazione della libertà personale, in fase di indagine, con argomenti che non assumono un rilievo univocamente significativo ai fini del rigetto della richiesta. Ed invero trattasi di elementi, riconducibili a una comunicazione non certo qualificabile come comportamento proprio del ricorrente e idonei a delineare una colpa grave di D'Alessio. Tali dichiarazioni non costituiscono atti o comportamenti del ricorrente che si possono porre in diretto rapporto causale sinergico rispetto all'adozione della massima misura cautelare che lo ha colpito. 6.Anche gli altri elementi genericamente esposti nell'ordinanza impugnata non spiegano esaurientemente quali e quanti comportamenti siano stati una causa gravemente colposa attribuibile direttamente a D'Alessio nell'indurre un'apparenza tale da aver ingenerato la possibilità della misura cautelare. In particolare, gli elementi indiziari emersi dall'intercettazione possono aver legittimato l'intervento a tutela delle esigenze cautelari rappresentate nell'ordinanza restrittiva sulla base di un grave, univoco, coerente, e convergente materiale indiziario, ma non per questo sono automaticamente riconducibili ad una colpa grave del ricorrente tale da aver contribuito a causare la restrizione patita. Appare invece necessario un esame approfondito e argomentato di tale inferenza. 7.La Corte di appello non spiega come e in che misura le frasi captate di una conversazione tra terzi parimenti coinvolti nell'associazione volta al traffico di stupefacenti, fondi il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l'emissione della misura cautelare detentiva. Dal contesto indiziario, ritenuto sufficiente a fondare la misura cautelare ancorché non un'affermazione certa e indubbia di responsabilità, la Corte non deduce se e come la sussistenza di fatti riconducibili ai comportamenti propri del ricorrente avrebbero ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di vari illeciti penali dando luogo così alla detenzione con rapporto di causa-effetto. 8.Si tratta di un'argomentazione non esplicitata nella motivazione e pertanto non in linea con una consolidata giurisprudenza che ritiene la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, tra i quali rilevano le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, o con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché però il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Sez. 3, Sent. n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397-01; Sez. 4, Sent. n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01). 9.In proposito si noti che il giudizio causale da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al fine di delineare l'associazione eziologica tra comportamenti almeno gravemente colposi e l'ordinanza restrittiva della libertà personale, deve essere volto a stabilire con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). A tal fine il giudice può considerare, tutti gli elementi a sua disposizione, di natura processuale ed extraprocessuale, con un unico limite, rappresentato dal fatto che non possono ritenersi accertate circostanze escluse dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). 10.Infatti il giudice della riparazione, non si deve limitare a verificare l'assoluzione per trarne la deduzione del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, ma ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell' interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <<detenzione» ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo" (così, in motivazione, Sez. U, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia). 11.Sulla base delle medesime considerazioni appare fondato anche il rilievo contenuto nel motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen con riferimento all'imputazione della colpa grave. 12. Sul punto, la Corte di merito ha osservato in termini non adeguatamente argomentati, che il comportamento serbato dal ricorrente - il quale aveva intrattenuto rapporti di frequentazione con soggetti affiliati al gruppo associativo - sia stato connotato quanto meno da colpa grave, sotto il profilo dell'imprudenza e della negligenza, inducendo l'autorità giudiziaria e di polizia ad effettuare le verifiche investigative che comunque non si sono rivelate fuori luogo. 13.Tali argomentazioni non si confrontano compiutamente con la nozione di colpa grave ricavabile dalla lettura dell'art. :314 cod. proc. pen. secondo l'interpretazione offerta nei consolidati orientamenti della Corte di legittimità, in base ai quali deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza (oltre che per inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari), una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (in termini, Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203637). 14.A fronte di uno sviluppo argomentativo della Corte di appello non coerente con la citata giurisprudenza, le doglianze difensive sono idonee ad incrinare il ragionamento seguito dal Giudice della riparazione. Pertanto, la Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra