CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18938/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], e per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dei liquidatori Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], ed ai fini del presente giudizio domiciliati a Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Conte, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 99, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso ed in forza di provvedimento di nomina del giudice delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. ; –ricorrenti – contro tributi r.g. n.18938/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n.110della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, pronunciata in data 13 aprile 2012, depositatain data 3 giugno 2013 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società Unioneffe, società cooperativa in liquidazione e concordato preventivo, e la procedura di liquidazione del concordato preventivo Unioneffe,società cooperativa, ricorr ono con cinque motivi control’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.110 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, pronunciata in data 13 aprile 2012, depositata in data 3 giugno 2013 e non notificata , che ha accolto l’appello dell’ufficio contro l a decision e n. 500/2/06 del la Commissione tributaria provinciale di T aranto , che aveva accolto il ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Irpe g ed Ilor relative all’anno di imposta 1997. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. 3. Parti ricorrenti ha nno depositato memoria con cui si sono costituite a mezzo di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto, ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, r.g. n.18938/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per aver aderito, ai sensi dell’art.6 d.l. n.193/2016, alla definizione agevolata della lite, allegandodocumentazione all’istanza. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente, la Corte rileva che partericorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225, affermando di non avere pì interes se alla prosecuzione del giudizio. Parte contribuente ha depositato documentazione , attestante la presentazione dell’istanza ed il pagamento di quanto dovuto per la definizione del carico indicato nella cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e l’Agenzia delle entrate nulla ha controdedotto. Inoltre, deve darsi atto che, che nelle more, è stata dichiarata l’estinzione del coevo giudizio RG. n. 18940/2014 con decreto n. 16511/2018. La Corte, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018). Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata (nella specie, di cui al d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla l. n 172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppiocontributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo. (Cass. n. 14782/2018). r.g. n.18938/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016,