CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18826/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4276/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in c oncordato preventiv o , con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Nomentana n. 78, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna in R.G. n. 602/2022depositato i l 13/2/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]., in data 23 luglio 2018, presentava presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] domanda anticipatadi concordato ex art.161, comma 6, l. fall. e depositava nei termini il piano e la proposta. Il tribunaledisponeva l’apertura della procedura con decreto del 12 marzo 2019. La società, il 2 maggio 2020, depositava atto di rinuncia alla procedura (che il tribunale dichiarava improcedibile con decreto del successivo 6 maggio) e presentava contestualmente una seconda domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l. fall., cui faceva seguito, in data 31 agosto 2020, il deposito della nuova proposta e del relativo piano concordatario. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo dichiarato competente con ordinanza di questa Corte n. 19618/2021, all’esito del regolamento di competenza presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. e, d’ufficio, dal Tribunale di Bologna), con decreto del 19 ottobre 2021, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando l’adunanza dei creditori per il 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava, in data 12 aprile 2022, una proposta concorrente, ai sensi dell’art. 163, comma 4, l. fall. (e, il successivo 27 aprile 2022, una modifica della stessa) che il tribunale dichiarava inammissibile con decreto del 9 giugno 2022, ri levando che: i) la proponente era carente di legittimazione attiva, essendo titolare soltanto del 9,3% dei crediti concordatari complessivi (e non già del 10% prescritto dalla norma quale soglia legittimante); ii) la presentazione di proposte concorrenti era preclusa, ai sensi dell’art.163, comma 5, l. fall. dall’attestazione che la proposta principale era idonea a soddisfare i creditori chirografari nella misura media del 33,48%; iii) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva depositato l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, l. fall. tardivamente, solo all’atto del deposito della modifica all’originaria proposta. 2. Il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appellodi Bologna. La corte territorialeriteneva che, ai fini di verificare la legittimazione della reclamante alla presentazione della proposta concorrente, si dovesse avere riguardo alla situazione patrimoniale della debitrice depositata ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. a), l. fall. nella seconda procedura, che legittimamente ricomprendeva il debito in prededuzione sorto fra il luglio 2018 e il maggio 2020. Pertanto, presa a riferimento la situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA] al 2 maggio 2020, con sottrazione deisoli debiti infragruppo , ma non dei crediti prededucibili maturati nel primo concordato e non ancora pagati, escludeva che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. supera sse la soglia minima di titolarità del 10% dei crediti indicati nella predetta situazione patrimoniale e fosse pertanto legittimata alla presentazione dellaproposta concorrent e. Osservava, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall. senza r ispetta re il termine di cui all’art. 163, comma 4, l fall. , previsto , a pena di inammissibilità, al fine di porre il commissario giudiziale nelle condizioni di esaminare compiutamente la proposta presentata e di garantire la speditezza della procedura. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, depositato in data 13 gennaio 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il ricorso va, in limine, dichiarato inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha di recente chiarito che non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi perché destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio, e dunque privi di attitudine al giudicato , seppur rebus sic stantibus, o, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze (Cass., Sez. U., 22423/2023). Il decreto di rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. impugnato in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rientra, per l’appunto, fra questi provvedimenti. In primo luogo nulla impedisce al creditore che abbia visto respingere, anche in sede di reclamo, la sua proposta concorrente, di presentarne, se ancora in termini, una nuova. Non v’è dubbio poi che (quale creditore dissenziente o, comunque, quale interessato) il proponente concorrente possa far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto che ha dichiarato inammissibile la sua proposta mediante l’opposizione all’omologazione della proposta del debitore:è il giudizio ex art. 180 l. fall., infatti, che costituisce la sede definitivamente deputata alla verifica della regolarità della procedura e, dunque,anche alla tutela del soggetto che, avendo depositato una proposta ex art. 163, 4° comma, l. fall., ritenga ingiustificatamente leso il proprio diritto a vederlasottoposta al voto dei creditori. Ne discende l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso il decretoqui impugnato, destinato in ogni caso ad essere “assorbito” dalla decisione sull’omologazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a