CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato e di abusivo utilizzo di una carta bancomat sottratti alla persona offesa, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., lamentando la mancata riedizione dell'istruttoria dibattimentale in appello, finalizzata alla escussione di un teste de relato. Con il secondo motivo, contesta la affermazione di responsabilità confermata dalla Corte di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente formulato in quanto omette di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la superfluità dell'integrazione probatoria richiesta con il gravame di merito, risultando le circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre il teste già acclarate. E' noto che nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603 ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657). Il secondo motivo di ricorso è inammissibilmente proposto, non essendo ammesse dinanzi al giudice di legittimità doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio, avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2022 pIl Consigliere estensore I