CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale rilevava che la misura alternativa era stata già concessa, senza formalità, ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., ma l'interessato si era reso irreperibile, sicché il provvedimento favorevole non poteva essere confermato. 2. Rossi, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, conseguente all'invalidità della sua citazione all'udienza di sorveglianza, spedita ad indirizzo, quello di Massa e Cozzile, Via di Vangile 26, diverso da quello effettivo, risultante dall'informativa di polizia in atti, facente riferimento al civico 28/I della medesima strada. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, giacché il suo mancato rintraccio, posto a base della decisione di rigore adottata, dipendeva unicamente dall'errata identificazione del suo esatto indirizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come risulta dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in ragione della natura processuale della censura, il condannato, richiedente dallo stato di libertà una misura alternativa alla detenzione, aveva l'onere, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, nonché l'onere di comunicare all'Autorità procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Il primo onere, previsto a pena di inammissibilità, è stato in realtà soddisfatto, essendo in istanza stato indicato il domicilio di Massa e Cozzile, Via di Vangile 46. Il condannato ha invece omesso di formalizzare la variazione di domicilio, intervenuta nel procedimento, in rapporto al nuovo indirizzo in cui si era trasferito, situato sulla stessa strada, civico 28/I. Tale omissione, tale da rendere in tutta evidenza inidonea l'indicazione di domicilio pregressa, legittimava - a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal citato art. 677, comma 2- bis - l'effettuazione della citazione per l'udienza mediante consegna del relativo atto al difensore, come puntualmente avvenuto. 2. Il secondo motivo è viceversa fondato. Una volta appurato che le notificazioni, propedeutiche allo svolgimento dell'udienza, fossero state ritualmente eseguite, il giudice a quo aveva il compito di verificare l'effettivo andamento della misura alternativa, già concessa mediante procedura semplificata, o di accertare le cause del suo mancato avvio. Prima di dare per scontata la sostanziale irreperibilità dell'interessato, e addossargli la responsabilità di aver reso così impossibile l'esecuzione dell'affidamento terapeutico, quel giudice avrebbe dovuto disporre, dunque, più approfonditi accertamenti, estesi agli indirizzi ulteriori comunque risultanti dagli atti, tra cui il domicilio sito al civico 28/I di Via di Vanghe, segnalato nell'informativa di polizia. La relativa omissione vizia la decisione. 3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza, che provvederà al nuovo esame dell'istanza del condannato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor