CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 47622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 24/01/2022, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 09/09/2021 del Tribunale di Avezzano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina pluriaggravata e di resistenza a un pubblico ufficiale pluriaggravata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di L'Aquila valorizza le dichiarazioni dell'assistente capo della Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità non si aveva ragione di dubitare, il quale aveva precisato di essersi esplicitamente qualificato come tale all'Atria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato ove si consideri che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01) e che, nel caso di specie, il giudice del merito, avuto riguardo all'evento dannoso realizzato dall'Adria, lo ha ritenuto tale, con una motivazione priva di illogicità, da escluderne la riconducibilità all'ipotesi della speciale tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am