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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 26911/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1518/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in atti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (società incorporante [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende DOM.

DIGITALE [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] pec Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 [OSCURATO:EMAIL]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNOn.954/2024 depositata il 05/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Così deciso in Roma, il 29/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1518/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in atti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (società incorporante [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende DOM. DIGITALE [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] pec Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 [OSCURATO:EMAIL]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNOn.954/2024 depositata il 05/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Così deciso in Roma, il 29/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025
Decreto Cassazione n. 26911/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris