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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08122/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/10/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo la nullità del giudizio d'appello per la mancata concessione ai sensi dell'art. 108 c.p.p. del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia nominato dall'imputato con atto del 7 ottobre 2021, con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, lo stesso aveva provveduto a revocare il precedente difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il reato per cui è intervenuta condanna è procedibile d'ufficio anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 624 c.p. dall'art. 2 d.

Igs. n. 150 del 2022, posto che all'imputato è stata contestata, tra le altre anche l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, rimanendo dunque irrilevante la mancata proposizione di formale querela da parte della compagnia elettrica.

2. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Nel giudizio d'appello si è proceduto ritualmente con rito camerale non partecipato ai sensi degli artt. 23-bis

I. n. 176 del 2020 e 7

I. n. 126 del 2021, non avendo il difensore dell'imputato proposto istanza di trattazione orale nei termini previsti dalla prima delle due disposizioni richiamate.

Risulta dagli atti che il giorno antecedente a quello fissato per la trattazione dell'appello è stata depositato atto di nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo legale.

Con il medesimo atto l'imputato provvedeva a revocare la precedente elezione di domicilio, nonché ogni altra precedente nomina fiduciaria.

Effettivamente la Corte territoriale non si è avveduta di tale ultima dichiarazione e, ritenendo l'imputato assistito da due difensori, ha conseguentemente rigettato la contestuale istanza di rinvio dell'udienza proposta dal nuovo difensore contestualmente al deposito della nomina chiedendo la concessione di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p.

Ciò non di meno il rigetto dell'istanza deve ritenersi corretto in diritto, rimanendo irrilevante la motivazione con la quale è stato giustificato.

Infatti, il termine a difesa è stato richiesto al fine di ottenere un rinvio di udienza che doveva celebrarsi con rito cartolare, non essendo stata richiesta nei termini di legge la trattazione dell'appello con quello orale.

L'impossibilità di partecipare all'udienza esclude dunque l'operatività della norma invocata dal difensore, posto che la concessione del termine deve essere funzionale all'esercizio di attività difensiva nella fase o nel grado in cui pende il procedimento (in senso analogo con riguardo al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647).

Attività che nemmeno può essere eventualmente individuata nella presentazione delle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23-bis

I. n. 176 del 2020, posto che la nomina del difensore è intervenuta solo il giorno prima dell'udienza, ossia quando il termine perentorio entro cui avrebbe dovuto provvedervi era già ampiamente scaduto (Sez. 6, Sentenza n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/10/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo la nullità del giudizio d'appello per la mancata concessione ai sensi dell'art. 108 c.p.p. del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia nominato dall'imputato con atto del 7 ottobre 2021, con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, lo stesso aveva provveduto a revocare il precedente difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il reato per cui è intervenuta condanna è procedibile d'ufficio anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 624 c.p. dall'art. 2 d. Igs. n. 150 del 2022, posto che all'imputato è stata contestata, tra le altre anche l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, rimanendo dunque irrilevante la mancata proposizione di formale querela da parte della compagnia elettrica. 2. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Nel giudizio d'appello si è proceduto ritualmente con rito camerale non partecipato ai sensi degli artt. 23-bis I. n. 176 del 2020 e 7 I. n. 126 del 2021, non avendo il difensore dell'imputato proposto istanza di trattazione orale nei termini previsti dalla prima delle due disposizioni richiamate. Risulta dagli atti che il giorno antecedente a quello fissato per la trattazione dell'appello è stata depositato atto di nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo legale. Con il medesimo atto l'imputato provvedeva a revocare la precedente elezione di domicilio, nonché ogni altra precedente nomina fiduciaria. Effettivamente la Corte territoriale non si è avveduta di tale ultima dichiarazione e, ritenendo l'imputato assistito da due difensori, ha conseguentemente rigettato la contestuale istanza di rinvio dell'udienza proposta dal nuovo difensore contestualmente al deposito della nomina chiedendo la concessione di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. Ciò non di meno il rigetto dell'istanza deve ritenersi corretto in diritto, rimanendo irrilevante la motivazione con la quale è stato giustificato. Infatti, il termine a difesa è stato richiesto al fine di ottenere un rinvio di udienza che doveva celebrarsi con rito cartolare, non essendo stata richiesta nei termini di legge la trattazione dell'appello con quello orale. L'impossibilità di partecipare all'udienza esclude dunque l'operatività della norma invocata dal difensore, posto che la concessione del termine deve essere funzionale all'esercizio di attività difensiva nella fase o nel grado in cui pende il procedimento (in senso analogo con riguardo al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647). Attività che nemmeno può essere eventualmente individuata nella presentazione delle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020, posto che la nomina del difensore è intervenuta solo il giorno prima dell'udienza, ossia quando il termine perentorio entro cui avrebbe dovuto provvedervi era già ampiamente scaduto (Sez. 6, Sentenza n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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