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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 1978

Cassazione n. 01493/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1980 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] gan e Luyo locelyn Cupcupin, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la determinazione della pena, sono inam Trissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e mcivatamente disattese in sentenza; rilevato che il motivo proposto dal Baxa è manifestamente infondato attesi l'accertata titolarità e riferibilità dell'utenza intercettata al ricorrente, trovata in suo poss !SSO all'atto dell'arresto (come emerge dalla stessa informativa allegata al ricorso) e dal cc ritenuto del colloqui intercettati con gli acquirenti (pag. 18-19); considerato che i motivi del ricorso della Luyo sono inammissibili, sia n punto di responsabilità, a fronte delle risultanze dei colloqui intercettati dei quali si propone un'interpretazione alternativa, preclusa a fronte della lineare lettura operata d li giudici di merito, che smentisce la tesi della estraneità ai traffici dl marito, risultando il ruol ) attivo e di controllo svolto prima dell'arrivo del cedente, trovato in possesso della sostanza da ,:onsegnare (pag. 23-24), sia in punto di trattamento sanzionatorio, stante la corretta risp , r3ta resa in sentenza circa l'autonomia del delitto tentato e della determinazione della pena pi rché entro i limiti fissati dall'art. 56 cod. pen. nella specie rispettati (pag. 26), sia in ordine 31 mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici congruamen1e motivato, valorizzando le modalità della condotta, l'arresto subito con il marito per lo stessr reato e la gravità del fatto, desunta dalla quantità di shaboo da acquistare; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con :onseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di !uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere tensore f [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1980 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] gan e Luyo locelyn Cupcupin, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la determinazione della pena, sono inam Trissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e mcivatamente disattese in sentenza; rilevato che il motivo proposto dal Baxa è manifestamente infondato attesi l'accertata titolarità e riferibilità dell'utenza intercettata al ricorrente, trovata in suo poss !SSO all'atto dell'arresto (come emerge dalla stessa informativa allegata al ricorso) e dal cc ritenuto del colloqui intercettati con gli acquirenti (pag. 18-19); considerato che i motivi del ricorso della Luyo sono inammissibili, sia n punto di responsabilità, a fronte delle risultanze dei colloqui intercettati dei quali si propone un'interpretazione alternativa, preclusa a fronte della lineare lettura operata d li giudici di merito, che smentisce la tesi della estraneità ai traffici dl marito, risultando il ruol ) attivo e di controllo svolto prima dell'arrivo del cedente, trovato in possesso della sostanza da ,:onsegnare (pag. 23-24), sia in punto di trattamento sanzionatorio, stante la corretta risp , r3ta resa in sentenza circa l'autonomia del delitto tentato e della determinazione della pena pi rché entro i limiti fissati dall'art. 56 cod. pen. nella specie rispettati (pag. 26), sia in ordine 31 mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici congruamen1e motivato, valorizzando le modalità della condotta, l'arresto subito con il marito per lo stessr reato e la gravità del fatto, desunta dalla quantità di shaboo da acquistare; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con :onseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di !uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere tensore f [OSCURATO:PERSONA]
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