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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 31359/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RL0L,o-roPAA sul ricorso 2406/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L. Andronico 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 02406 sez. 53 - ud. 28-09-2022 Romagnoli che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 641/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata in data 8/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Casa di Riposo "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 641/18, depositata in data 8 novembre 2018, con la quale la Corte di appello di Trieste, accogliendo il gravame proposto nei confronti dell'attuale ricorrente da Barbara e [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 85/2017 del 7 febbraio 2017, ha dichiarato la nullità parziale dell'accordo per il ricovero di [OSCURATO:PERSONA], genitore degli attuali ricorrenti, e, per l'effetto, ha condannato l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 86.296,50, oltre interessi ai tassi di legge dal dì dei singoli pagamenti al saldo, nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito; Barbara e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; considerato che: il ricorso all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Ric. 2019 n. 02406 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RL0L,o-roPAA sul ricorso 2406/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L. Andronico 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 02406 sez. 53 - ud. 28-09-2022 Romagnoli che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 641/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata in data 8/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Casa di Riposo "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 641/18, depositata in data 8 novembre 2018, con la quale la Corte di appello di Trieste, accogliendo il gravame proposto nei confronti dell'attuale ricorrente da Barbara e [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 85/2017 del 7 febbraio 2017, ha dichiarato la nullità parziale dell'accordo per il ricovero di [OSCURATO:PERSONA], genitore degli attuali ricorrenti, e, per l'effetto, ha condannato l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 86.296,50, oltre interessi ai tassi di legge dal dì dei singoli pagamenti al saldo, nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito; Barbara e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; considerato che: il ricorso all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Ric. 2019 n. 02406 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 31359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris