CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ee6 OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di lesioni aggravate; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta generico per aspecificità, nella misura in cui non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni della sentenza di secondo grado, che, esprimendo un iter logico immune da censure, ha rilevato, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio, la sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, l'entità non lieve della malattia cagionata così facendo riferimento alla complessiva gravità del fatto, non di poco conto; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è del pari manifestamente infondato sul presupposto che la richiesta di adempiere ad un debito di cui non è contestata la sussistenza non può certo costituire un fatto ingiusto altrui, necessario, sulle orme della consolidata giurisprudenza, per la configurazione dell'attenuante della provocazione (Sez. 5, Sentenza n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 - 01) 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]