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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 32584/2026

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ttare il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 27 aprile 2025, il Tribunale del riesame di Napolirigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello diNapoli, la quale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari formulata dall’odierno ricorrente,condannato in grado di appello alla pena di anni venti di reclusione per i delitti diomicidio consumato e tentato nonché per detenzione e porto d’armi.

L’istanzaera fondata sulla condizione di salute dell’odierno ricorrente, non deambulante inquanto affetto da “mielopatia cervicale da disco-artrosi con tetraipostenia,incontinenza urinaria e diabete mellito di tipo II”, che risulterebbero aggravateper effetto della mancanza di continuità terapeutica e, in particolare, diidrokinesiterapia e rieducazione neuromotoria, che la struttura ove è detenutonon è in grado di assicurare.Rilevava che:a seguito di analoga istanza formulata l’anno precedente e sulla base delparere espresso dai periti nominati dal Tribunale, egli era stato trasferito pressola [OSCURATO:PERSONA] di detenzione di Bari in quanto ivi poteva svolgere quei trattamentifisioterapici e neuro-riabilitativi che i periti avevano ritenuto indispensabili afronte di “condizioni neurologiche già compromesse e di un danno midollare nonreversibile”, al fine di scongiurare peggioramenti e, anzi, di potenziare lafunzionalità degli arti superiori con conseguente miglioramento delle condizioni divita, ferma restando l’impossibilità di migliorare la condizione degli arti inferioriin quanto irrimediabilmente compromessa;che la relazione del 1.7.2025 del Dirigente medico responsabile del SAIpresso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari evidenziava che il detenuto era statocollocato in una apposita sezione per persone con disabilità, che gli era statoassicurato un assistente fisso, nonché personale sanitario specializzato perl’igiene personale;che la consulenza fisiatrica del marzo 2025 aveva confermato la diagnosi eprecisato che nella fase patologica in cui si trova il ricorrente, questi “gioverebbedi trattamento di idrokinesiterapia, che permetterebbe una migliore gestione delclono e della spasticità”;che la consulenza neurologica del marzo 2025 aveva confermato la diagnosie di seguire l’indicazione della fisiatra;che erano stati eseguiti ulteriori esami (consulenza cardiologica, EEGambulatoriale, EMG degli AASS, rivalutazione neurologica) e che la Dirigentemedica aveva espresso il parere secondo il quale “le condizioni cliniche delpaziente sono attualmente caratterizzate da sintomatologia algica degli artiinferiori poco reprensiva alla terapia farmacologica, tra l'altro limitata dallariferita allergia a tutti gli antinfiammatori.

Alla luce di quanto sopra descritto èevidente che all'interno del SAI non sussistono ulteriori prestazioni fisioterapicheerogabili come prescritto dalla specialista fisiatra; non è possibile infattieffettuare idrochinesiterapia all'interno del nostro istituto”;che la più recente relazione della Dirigente medico del 13.3.2026, avevaevidenziato che la valutazione neurochirurgica aveva escluso indicazionineurochirurgiche, che la terapia antalgica tramite paracetamolo aveva avutoscarsi benefici, che i disturbi insorti (disturbi del sonno, umore deflesso, iporessiacon calo ponderale), avevano comportato l’impostazione di una terapiafarmacologica a seguito di diagnosi di “stato ansioso depressivo reattivo acondizioni cliniche”, che non era possibile effettuare la fisiokinesiterapiaall’interno del carcere.Sulla base di tali elementi, osservava che nell’arco dell’anno, le condizionidel detenuto non erano peggiorate, se non con riferimento all’insorgenza dellostato depressivo, comunque trattato farmacologicamente e monitorato; chel’impossibilità di effettuare l’idrokinesiterapia non determinava l’incompatibilitàcon il regime carcerario in quanto detto trattamento avrebbe potuto, al più,migliorare la funzionalità degli arti superiori del paziente, ma senza alcunaincidenza sull’evoluzione della malattia, né sulla sintomatologia dolorosa.Rilevava, inoltre, che la consulenza tecnica di parte, che riteneva sussistereuna incompatibilità con lo stato detentivo, non induceva a diverse conclusioni inquanto era stata redatta sulla base della medesima documentazione medica giàesaminata ed analizzata e in assenza di nuovi accertamenti in grado dievidenziare il dedotto peggioramento in assenza di idrokinesiterapia.Osservava, quindi, che le allegazioni del ricorrente in ordine allaincompatibilità con il regime detentivo non trovavano riscontro nelle emergenzedocumentali in atti.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) inrelazione agli artt. 275, comma 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 27 e32 della Costituzione, nonché ai sensi della lett. e) cod. proc. pen.Dopo aver ripercorso il percorso carcerario del ricorrente (con i provvisoriricoveri in regime di arresti domiciliari presso presidi sanitari per praticareterapie non eseguibili nel carcere di Napoli-Secondigliano ove era statoinizialmente detenuto, sino al trasferimento presso la [OSCURATO:PERSONA] di reclusione di Bari),censura la decisione per avere fatto una non corretta applicazione dell’art. 275,comma 4 cod. proc. pen., il quale esclude la possibilità di mantenere la misuracautelare custodiale nel caso in cui il detenuto sia affetto da malattiaparticolarmente grave, per effetto della quale le condizioni di salute sonoincompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentireadeguate terapie in carcere.

Evidenzia che la malattia che affligge il ricorrentenecessita di continuità terapeutica nonché di terapia riabilitativa per evitarepeggioramenti della complessiva situazione psico-fisica del ricorrente e che lastessa relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ove egli è stato trasferito, proprioperché attrezzato per prestare le terapie necessarie, ha evidenziato che non èpossibile svolgere all’interno dell’istituto la idrokinesiterapia “che permetterebbeuna migliore gestione del clono e della spasticità”.

Per tale motivo, ritiene chedetta impossibilità determini un trattamento inumano e degradante del detenutoin quanto questi non è posto in grado di usufruire di quelle diverse e migliori curedelle quali potrebbe beneficiare con la misura gradata degli arresti domiciliari conpermesso di uscita per recarsi nei centri specializzati.

Evidenzia, altresì, che talesituazione ha incidenza anche sulla condizione psichica del ricorrente al quale èstato diagnosticata una condizione depressiva.

Alla luce di tale situazionefattuale, osserva che la decisione del Tribunale del riesame, si pone in contrastocon l’interpretazione data sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quellaeuropea a proposito del rapporto tra stato detentivo e condizioni di salute elamenta che il Tribunale non abbia disposto nuova perizia per valutare lafondatezza delle allegazioni del CT del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2.

In tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lostato detentivo e nella necessità di effettuare un opportuno bilanciamento tra leesigenze cautelari e la tutela del diritto alla salute, si è affermata la regola digiudizio secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essereeffettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia inconcreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita.

«Ne consegue che, da un lato, lapermanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accertache esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio dicompatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un priusrispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessaall'autorità amministrativa (Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010 - dep. 23/09/2010,degli artt. 32 e 27, comma 3 Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo intema di interpretazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre: Jalloh c.Germania ric. n. 54810/00; Coppola c.

Italia, n. 50550/06), la valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione dipersona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano odegradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione deldetenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura edassistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto (Sez.1, n. 30495 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478)» (Sez. 6, n. 4117del 10/01/2018, Rv. 272184 – 01).D’altro canto, con riferimento all’istituto del differimento facoltativo dellapena per motivi di salute, questa Corte ha formulato alcuni principi applicabilianche nel caso in cui la detenzione abbia titolo cautelare.

Si è affermato che ilgiudice chiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità deldetenuto e le condizioni complessive di salute di questi con riguardo sia allaastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concretaadeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specificaè possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).Anche recentissima giurisprudenza della Corte EDU, Terza Sezione, 21maggio 2026, Pelle c.

Italia, n. 23710/24 ha ritenuto integrata la violazionedell’art. 3 CEDU nel caso in cui l’incompatibilità dello stato di salute del ricorrentecon la sua detenzione in ambiente carcerario derivi dall’insufficienza deitrattamenti terapeutici e riabilitativi e dell’assenza di cure mediche adeguateall’interno degli istituti penitenziari.3.

Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto una corretta applicazionedei principi enunciati.Non risulta adeguatamente approfondito il tema della incidenza deltrattamento terapeutico non praticabile in condizioni di restrizione(idrokinesiterapia) sulle condizioni complessive del ricorrente.

La valutazione,compiuta dal sanitario del SAI, secondo la quale il paziente “potrebbe giovarsi”del trattamento è stata superata sulla base della valutazione compiuta dai periti,professori Buccelli e [OSCURATO:PERSONA], osservando che “i trattamenti fisioterapici – sianelle forme ordinarie (possibili presso il SAI della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari), cheavvalendosi di una piscina (non disponibile nell’ambito del circuito carcerario)sono utili, al più, a migliorare la funzionalità degli arti superiori del paziente, nonrisultando in alcun modo documentata una loro incidenza sulla evoluzione dellamalattia, né sulla sintomatologia dolorosa”.Si osserva, tuttavia, che la valutazione di utilità della idrokinesiterapia èstata formulata anche al fine di permettere una “migliore gestione del clono edella spasticità” (come indicato nella relazione del Dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari del 1.7.2025) e che tale utilità non è stataspecificamente affrontata né superata; che non si argomenta, inoltre, sulleragioni per le quali il miglioramento della funzionalità degli arti superiori delpaziente, che, secondo gli stessi periti, sarebbe comunque perseguito con laterapia consigliata, non costituirebbe argomento sufficiente a valutarepositivamente l’istanza difensiva.

In una situazione clinica già grave, nella qualela funzionalità degli arti inferiori è irrimediabilmente compromessa, la possibilitàdi migliorare la funzionalità del tronco e degli arti superiori, sì da assicurare,complessivamente, una migliore condizione di vita dell’interessato, infatti, puòessere superata, ma a fronte di specifiche esigenze ed adeguate argomentazioni.Non è, infatti, compatibile con i principi generali di tutela della salute e diumanità della pena, il fatto che taluno debba rinunciare a specifica ed adeguateterapia che, pur se non risolutive della patologia principale, siano, comunque,migliorative della condizione generale, se non a fronte di chiarite specificheesigenze di natura socialpreventiva o di altra specie.Nel caso di specie, da un lato, la valutazione clinica è parziale, alla luce diquanto esposto e, dall’altro, manca completamente la motivazione in ordine albilanciamento tra le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura e lecondizioni di salute dell’odierno ricorrente.4.

Alla luce di quanto esposto, si impone un annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché, del tutto libero nelle determinazioni finali, main ossequio ai principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionalievidenziate, il Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7 cod. proc.pen., proceda a nuovo giudizio.

Deve, altresì, mandarsi alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttare il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 aprile 2025, il Tribunale del riesame di Napolirigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello diNapoli, la quale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari formulata dall’odierno ricorrente,condannato in grado di appello alla pena di anni venti di reclusione per i delitti diomicidio consumato e tentato nonché per detenzione e porto d’armi. L’istanzaera fondata sulla condizione di salute dell’odierno ricorrente, non deambulante inquanto affetto da “mielopatia cervicale da disco-artrosi con tetraipostenia,incontinenza urinaria e diabete mellito di tipo II”, che risulterebbero aggravateper effetto della mancanza di continuità terapeutica e, in particolare, diidrokinesiterapia e rieducazione neuromotoria, che la struttura ove è detenutonon è in grado di assicurare.Rilevava che:a seguito di analoga istanza formulata l’anno precedente e sulla base delparere espresso dai periti nominati dal Tribunale, egli era stato trasferito pressola [OSCURATO:PERSONA] di detenzione di Bari in quanto ivi poteva svolgere quei trattamentifisioterapici e neuro-riabilitativi che i periti avevano ritenuto indispensabili afronte di “condizioni neurologiche già compromesse e di un danno midollare nonreversibile”, al fine di scongiurare peggioramenti e, anzi, di potenziare lafunzionalità degli arti superiori con conseguente miglioramento delle condizioni divita, ferma restando l’impossibilità di migliorare la condizione degli arti inferioriin quanto irrimediabilmente compromessa;che la relazione del 1.7.2025 del Dirigente medico responsabile del SAIpresso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari evidenziava che il detenuto era statocollocato in una apposita sezione per persone con disabilità, che gli era statoassicurato un assistente fisso, nonché personale sanitario specializzato perl’igiene personale;che la consulenza fisiatrica del marzo 2025 aveva confermato la diagnosi eprecisato che nella fase patologica in cui si trova il ricorrente, questi “gioverebbedi trattamento di idrokinesiterapia, che permetterebbe una migliore gestione delclono e della spasticità”;che la consulenza neurologica del marzo 2025 aveva confermato la diagnosie di seguire l’indicazione della fisiatra;che erano stati eseguiti ulteriori esami (consulenza cardiologica, EEGambulatoriale, EMG degli AASS, rivalutazione neurologica) e che la Dirigentemedica aveva espresso il parere secondo il quale “le condizioni cliniche delpaziente sono attualmente caratterizzate da sintomatologia algica degli artiinferiori poco reprensiva alla terapia farmacologica, tra l'altro limitata dallariferita allergia a tutti gli antinfiammatori. Alla luce di quanto sopra descritto èevidente che all'interno del SAI non sussistono ulteriori prestazioni fisioterapicheerogabili come prescritto dalla specialista fisiatra; non è possibile infattieffettuare idrochinesiterapia all'interno del nostro istituto”;che la più recente relazione della Dirigente medico del 13.3.2026, avevaevidenziato che la valutazione neurochirurgica aveva escluso indicazionineurochirurgiche, che la terapia antalgica tramite paracetamolo aveva avutoscarsi benefici, che i disturbi insorti (disturbi del sonno, umore deflesso, iporessiacon calo ponderale), avevano comportato l’impostazione di una terapiafarmacologica a seguito di diagnosi di “stato ansioso depressivo reattivo acondizioni cliniche”, che non era possibile effettuare la fisiokinesiterapiaall’interno del carcere.Sulla base di tali elementi, osservava che nell’arco dell’anno, le condizionidel detenuto non erano peggiorate, se non con riferimento all’insorgenza dellostato depressivo, comunque trattato farmacologicamente e monitorato; chel’impossibilità di effettuare l’idrokinesiterapia non determinava l’incompatibilitàcon il regime carcerario in quanto detto trattamento avrebbe potuto, al più,migliorare la funzionalità degli arti superiori del paziente, ma senza alcunaincidenza sull’evoluzione della malattia, né sulla sintomatologia dolorosa.Rilevava, inoltre, che la consulenza tecnica di parte, che riteneva sussistereuna incompatibilità con lo stato detentivo, non induceva a diverse conclusioni inquanto era stata redatta sulla base della medesima documentazione medica giàesaminata ed analizzata e in assenza di nuovi accertamenti in grado dievidenziare il dedotto peggioramento in assenza di idrokinesiterapia.Osservava, quindi, che le allegazioni del ricorrente in ordine allaincompatibilità con il regime detentivo non trovavano riscontro nelle emergenzedocumentali in atti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) inrelazione agli artt. 275, comma 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 27 e32 della Costituzione, nonché ai sensi della lett. e) cod. proc. pen.Dopo aver ripercorso il percorso carcerario del ricorrente (con i provvisoriricoveri in regime di arresti domiciliari presso presidi sanitari per praticareterapie non eseguibili nel carcere di Napoli-Secondigliano ove era statoinizialmente detenuto, sino al trasferimento presso la [OSCURATO:PERSONA] di reclusione di Bari),censura la decisione per avere fatto una non corretta applicazione dell’art. 275,comma 4 cod. proc. pen., il quale esclude la possibilità di mantenere la misuracautelare custodiale nel caso in cui il detenuto sia affetto da malattiaparticolarmente grave, per effetto della quale le condizioni di salute sonoincompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentireadeguate terapie in carcere. Evidenzia che la malattia che affligge il ricorrentenecessita di continuità terapeutica nonché di terapia riabilitativa per evitarepeggioramenti della complessiva situazione psico-fisica del ricorrente e che lastessa relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ove egli è stato trasferito, proprioperché attrezzato per prestare le terapie necessarie, ha evidenziato che non èpossibile svolgere all’interno dell’istituto la idrokinesiterapia “che permetterebbeuna migliore gestione del clono e della spasticità”. Per tale motivo, ritiene chedetta impossibilità determini un trattamento inumano e degradante del detenutoin quanto questi non è posto in grado di usufruire di quelle diverse e migliori curedelle quali potrebbe beneficiare con la misura gradata degli arresti domiciliari conpermesso di uscita per recarsi nei centri specializzati. Evidenzia, altresì, che talesituazione ha incidenza anche sulla condizione psichica del ricorrente al quale èstato diagnosticata una condizione depressiva. Alla luce di tale situazionefattuale, osserva che la decisione del Tribunale del riesame, si pone in contrastocon l’interpretazione data sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quellaeuropea a proposito del rapporto tra stato detentivo e condizioni di salute elamenta che il Tribunale non abbia disposto nuova perizia per valutare lafondatezza delle allegazioni del CT del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. In tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lostato detentivo e nella necessità di effettuare un opportuno bilanciamento tra leesigenze cautelari e la tutela del diritto alla salute, si è affermata la regola digiudizio secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essereeffettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia inconcreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita. «Ne consegue che, da un lato, lapermanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accertache esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio dicompatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un priusrispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessaall'autorità amministrativa (Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010 - dep. 23/09/2010,degli artt. 32 e 27, comma 3 Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo intema di interpretazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre: Jalloh c.Germania ric. n. 54810/00; Coppola c. Italia, n. 50550/06), la valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione dipersona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano odegradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione deldetenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura edassistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto (Sez.1, n. 30495 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478)» (Sez. 6, n. 4117del 10/01/2018, Rv. 272184 – 01).D’altro canto, con riferimento all’istituto del differimento facoltativo dellapena per motivi di salute, questa Corte ha formulato alcuni principi applicabilianche nel caso in cui la detenzione abbia titolo cautelare. Si è affermato che ilgiudice chiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità deldetenuto e le condizioni complessive di salute di questi con riguardo sia allaastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concretaadeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specificaè possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).Anche recentissima giurisprudenza della Corte EDU, Terza Sezione, 21maggio 2026, Pelle c. Italia, n. 23710/24 ha ritenuto integrata la violazionedell’art. 3 CEDU nel caso in cui l’incompatibilità dello stato di salute del ricorrentecon la sua detenzione in ambiente carcerario derivi dall’insufficienza deitrattamenti terapeutici e riabilitativi e dell’assenza di cure mediche adeguateall’interno degli istituti penitenziari.3. Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto una corretta applicazionedei principi enunciati.Non risulta adeguatamente approfondito il tema della incidenza deltrattamento terapeutico non praticabile in condizioni di restrizione(idrokinesiterapia) sulle condizioni complessive del ricorrente. La valutazione,compiuta dal sanitario del SAI, secondo la quale il paziente “potrebbe giovarsi”del trattamento è stata superata sulla base della valutazione compiuta dai periti,professori Buccelli e [OSCURATO:PERSONA], osservando che “i trattamenti fisioterapici – sianelle forme ordinarie (possibili presso il SAI della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari), cheavvalendosi di una piscina (non disponibile nell’ambito del circuito carcerario)sono utili, al più, a migliorare la funzionalità degli arti superiori del paziente, nonrisultando in alcun modo documentata una loro incidenza sulla evoluzione dellamalattia, né sulla sintomatologia dolorosa”.Si osserva, tuttavia, che la valutazione di utilità della idrokinesiterapia èstata formulata anche al fine di permettere una “migliore gestione del clono edella spasticità” (come indicato nella relazione del Dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Bari del 1.7.2025) e che tale utilità non è stataspecificamente affrontata né superata; che non si argomenta, inoltre, sulleragioni per le quali il miglioramento della funzionalità degli arti superiori delpaziente, che, secondo gli stessi periti, sarebbe comunque perseguito con laterapia consigliata, non costituirebbe argomento sufficiente a valutarepositivamente l’istanza difensiva. In una situazione clinica già grave, nella qualela funzionalità degli arti inferiori è irrimediabilmente compromessa, la possibilitàdi migliorare la funzionalità del tronco e degli arti superiori, sì da assicurare,complessivamente, una migliore condizione di vita dell’interessato, infatti, puòessere superata, ma a fronte di specifiche esigenze ed adeguate argomentazioni.Non è, infatti, compatibile con i principi generali di tutela della salute e diumanità della pena, il fatto che taluno debba rinunciare a specifica ed adeguateterapia che, pur se non risolutive della patologia principale, siano, comunque,migliorative della condizione generale, se non a fronte di chiarite specificheesigenze di natura socialpreventiva o di altra specie.Nel caso di specie, da un lato, la valutazione clinica è parziale, alla luce diquanto esposto e, dall’altro, manca completamente la motivazione in ordine albilanciamento tra le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura e lecondizioni di salute dell’odierno ricorrente.4. Alla luce di quanto esposto, si impone un annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché, del tutto libero nelle determinazioni finali, main ossequio ai principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionalievidenziate, il Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7 cod. proc.pen., proceda a nuovo giudizio. Deve, altresì, mandarsi alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.