CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 25611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti:AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.5898/2026 depositata il 16/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8099/2026Numero sezionale 5647/2026Numero di raccolta generale 25611/2026Data pubblicazione 21/09/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel procedimento indicatoin epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia allarifusione delle spese con distrazione a favore del difensore.Con ordinanza 5898 del 16/3/2026 questa Corte ha respinto il ricorsocondannando l’Agenzia alla rifusione delle spese a favore delcontroricorrente, omettendo però d’indicare la distrazione ai sensi dell’art.93 c.p.c.Il medesimo ha pertanto proposto istanza di correzione in tal senso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato, atteso che:- l’istanza di distrazione era stata ritualmente formulata nelleconclusioni del controricorso;- si tratta evidentemente di errore materiale e non concettuale o digiudizio;- l’omissione di pronuncia in punto distrazione spese è emendabilecon il presente procedimento (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5082,Rv. 670334 – 01); P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.5898/2026, pubblicata il 16/03/2026, sia corretto nel senso che, ove èscritto “compensi e accessori di legge”, si aggiunga: “da distrarsi a favoredel difensore, dichiaratosi antistatario”.Numero registro generale 8099/2026Numero sezionale 5647/2026Numero di raccolta generale 25611/2026Data pubblicazione 21/09/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]