Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21608/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZHXGK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestata; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per il ricorrente - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto la Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, valorizzando i numerosissimi precedenti specifici a carico del ricorrente, rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici; per altro la pena è pari a quella minima, tenuto in conto che quella dell'art. 624, comma 1, cod. pen. è nel minimo pari a mesi sei di reclusione e la riduzione per il tentativo è stata effettuata nella misura massima, cosicché è oltremodo sufficiente l'ampia motivazione resa, a fronte del consolidato orientamento per il quale, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZHXGK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestata; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per il ricorrente - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto la Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, valorizzando i numerosissimi precedenti specifici a carico del ricorrente, rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici; per altro la pena è pari a quella minima, tenuto in conto che quella dell'art. 624, comma 1, cod. pen. è nel minimo pari a mesi sei di reclusione e la riduzione per il tentativo è stata effettuata nella misura massima, cosicché è oltremodo sufficiente l'ampia motivazione resa, a fronte del consolidato orientamento per il quale, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli re estensor