CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 00553/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, aveva osservato che il condannato non aveva mai convissuto con il fratello ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) in epoca antecedente alla detenzione, dato che egli risiedeva in provincia di Savona; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.