CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/09/1985 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e fa sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di iegge, erronea qualificazione di ridica d fatto, mancanza ed ilogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90; 2. Violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della confisca della somma di danaro in sequestro; 3. Violazione di legge, eccessività della pena irrogata, mancata applicazione dei 'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato, quanto ai primo motivo di ricorso, che !a Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, idoneo al confezionamento di circa 947 dosi; modalità della condotta, qualità della sostanza) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto a! secondo motivo di ricorso, che fa rnotivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale nel corpo della motivazione drca l'assen -La di elementi in ordine alla provenienz a legittima di tale somma, il cui possesso -nen è stato in alcun modo giustificato dall'imputato, il quale non risulta possedere fonti lecite di reddito: Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la censura è dei tutto eccentrica, essendo riconoscibile l'attenuante invocata soltanto nel caso in cui si configuri nei fatti l'ipotesi di lieve entità, validamente esclusa nei caso in esame. Considerato, quanto alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio, che !a doglianza è palesemente destituita di fondamento, essendo state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed avendo i giudici individuato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deHa Cassa delle ammende. P. P.Q.M