CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19368-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], la prima in persona del legale rappresentante “pro tempore”Italo CORSINO, il secondo, oltre che in proprio, quale erede di Giuseppe CORSINO, domiciliati “ex lege” in Roma, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione,rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FASCIANELLA, in persona del Presidente e legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 101, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] IELO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ANZALONE ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Ricorso per cassazione - Assenza di procura speciale - Inammissibilità R.G.N.19368/2021 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC avverso sentenza n. 181 / 21 del la Corte d ’a ppello d i Caltanissetta , depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Z oot 2000 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante “pro tempore” [OSCURATO:PERSONA], e con essa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 181/21, del 9 aprile 2021, della Corte di Appello di Caltanissetta, che – respingendo il gravame dagli stessi esperito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 27/19, del 24 maggio 2019, del Tribunale di Caltanissetta –così provvedeva. La corte di merito ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 650 cod. proc. civ., proposta dagli odierni ricorrenti avverso decreto ingiuntivo n. 304/08 emesso dal medesimo Tribunale nisseno in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Fanciullo NotarLuigi Fascianello (d’ora in poi, “Fondazione”), nonché dell’opposizione al precetto a loro notificato in data 2 maggio 2017, sulla base di tale provvedimento monitorio, dichiarando, infine, improponibili, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, le domande di restituzione del fondo, di risarcimento danni e di determinazione delle indennità per migliorie proposte dagli allora opponenti. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odiern i ricorrent i di aver condotto in affitto un terreno agricolo di proprietà della Fondazione, in forza di un ultracinquantennale rapporto di mezzadria intrattenuto, dapprima, dal nonno e poi dal padre di [OSCURATO:PERSONA], nonché, di seguito, dagli stessi ricorrenti, da ultimo con contratto stipulato l’11 settembre 2003, con obbligazione solidale, a carico degli stessi, di pagare il canone in misura fissata in € 9.000,00 annui.Concluso tra le parti innanzi all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, il 12 marzo 2017, un accordo volto a ridurre il canone – a partire dall’annata agraria 2006/2007 – a € 7.000,00 annui, la Fondazione adiva l’autorità giudiziaria per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento degli affittuari, nonché il rilascio del terreno oggetto dell’affitto. Accolta dal giudice di prime cure tale domanda, la relativa sentenza veniva riformata in appello, in accoglimento del gravame esperito dai convenuti, disponendosi la restituzione del terreno in loro favore, dal momento che essi avevano provveduto al rilascio, in esecuzione della decisione resa in primo grado. Ciò premesso, gli odierni ricorrenti – nel riferire, altresì, di non essere a tutt’oggi ritornati nella disponibilità del terreno (avendo all’uopo esperito persino un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ancorché senza successo), con conseguente enorme pregiudizio economico, per perdita di campagne agrarie a far data della pronuncia restitutoria intervenuta in loro favore ma rimasta ineseguita –deducono di essersi visti notificare, il 2 maggio 2017, il suddetto atto di precetto, con il quale veniva loro richiesto il pagamento di € 20.000,00, oltre interessi, in virtù del decreto ingiuntivo 304/08, per canoni non pagati in relazione al predetto contratto di affitto. Assumendo di non aver ricevuto rituale notificazione del provvedimento monitorio, gli odierni ricorrenti proponevano opposizione tardiva avverso lo stesso, a norma dell’art. 650 cod. proc. civ., oltre a opposizione a precetto, svolgendo, infine, domanda riconvenzionale per la restituzione del fondo, per il risarcimento dei danni subiti (di cui si è sopra detto), oltre che per il pagamento di migliorie apportate al fondo condotto in affitto. Si costituiva in giudizio la Fondazione, per resistere all’avversaria iniziativa e per proporre domanda riconvenzionale.Dichiarata dal primo giudice l’inammissibilità della duplice opposizione, la decisione veniva confermata dal giudice appello, che rilevava anche l’improcedibilità delle domande riconvenzionali degli opponenti, per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. 3. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Fondazione, chiedendo, in via di principalità, che la stessa sia dichiarata inammissibile. Tale esito, secondo la controricorrente, si imporrebbe per una duplice ragione. In primo luogo, in relazione alla mancata notificazione del ricorso agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] (non risultando [OSCURATO:PERSONA] il solo successore a titolo universale). In secondo luogo, per difetto di interesse all’impugnazione, atteso che nessuno dei suoi sei motivi, pur deducendo profili di nullità della sentenza, potrebbe comportare – in caso di accoglimento – la rimessione al primo giudice; sicché, in assenza di censure circa il se e il come il giudice di appello abbia esaminato le questioni di merito sottoposte al suo vaglio, la mera declaratoria di nullità della pronuncia dallo stesso adottata non corrisponderebbe ad alcun interesse dei ricorrenti (è citata, a supporto dell’eccezione, Cass. Sez. 1, ord. 12 maggio 2021, n. 12561). In subordine, la controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 5. Lacontroricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso è inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle eccepite dalla controricorrente, esito che dispensa questa Corte dall’illustrazione dei sei motivi in cui si articola la presente impugnazione. 7. In via preliminare, infatti, deve rilevarsi il difetto di valida procura speciale conferita,dai ricorrenti, all’[OSCURATO:PERSONA] .Infatti, in disparte il rilievo –in sé, non dirimente –che la procura risulta conferita per l’impugnazione della sentenza n. 181/2021 del “Tribunale”di Caltanissetta, decisiva è, invece, la circostanza che la data vergata a penna, in calce alla stessa, risulta di incerta identificazione, non consentendo di stabilire con sicurezza quale sia stato il mese del suo rilascio (febbraio oppureluglio dell’anno 2021 ), evenienze, ambedue,che comportano l’inammissibilità del presente ricorso. Orbene, se nel segno numerico incerto che identifica il mese si dovesse riconoscere un “2”, la procura risulterebbe rilasciata il 2 febbraio 2021, e quindi addirittura prima della pronuncia della sentenza impugnata (che risale al 9 aprile 2021), donde l’inammissibilità del ricorso. Esito imposto dal principio secondo cui “la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attivitàsvolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4234, Rv. 666731-01). Se, viceversa, nel segno numerico incerto si dovesse identificare un “7”, la procura risulterebbe rilasciata in data 2 luglio 2021, e quindi successivamente alla redazione del ricorso, che risale al 20 maggio 2021. In questo caso, quindi, il ricorso sarebbe egualmente inammissibile, se è vero che la “necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso” (cfr. Cass. Sez. Un.17 febbraio 1998, n. 12625, Rv. 521710-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 2005, n. 17839, Rv. 584703- 01). Orbene, nell’una come nell’altra ipotesi deve ritenersi integrata quella situazione di “non riferibilità” della procura al giudizio di cassazioneche, “ in modo assolutamente evidente ” , impedisce – in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte – l’operatività principio di conservazione,enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057, Rv. 666374-01). 8. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dello stesso asserito procuratore speciale, in applicazione del principio secondo cui, nei casi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, “l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 novembre 2021, n. 34638, Rv. 663013-01). Le stesse, infine, vengono liquidate come indispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. C ondanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in € 3 .0 00 ,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misuradel 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norm