CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., contestando la qualificazione giuridica del fatto, è ripetitivo, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in tal sede, risultando perciò non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4, ove, con corretti richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia, i giudici hanno riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria, e in particolare della condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputata al fine di guadagnarsi la fuga); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/12