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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 2023

Cassazione n. 41301/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel rito abbreviato, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 56, 610 e 612 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive proposte nel processo di merito - con particolare riferimento al contenuto di memorie - e in relazione ad una insufficiente ricostruzione dei fatti, sono indeducibili in sede di legittimità, perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in un contesto di c.d. doppia conforme (si vedano, in particolare, diffusamente, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata a riguardo delle argomentazioni sull'attendibilità del racconto della persona offesa, convalidato, anche con riferimento al clima creato in azienda dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti , dalle dichiarazioni dei colleghi Todoroglo e Luncasu), dovendosi gli stessi, allora, considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che generica e manifestamente infondata deve ritenersi la parte del motivo che investe la tardività della querela, in quanto è costante giurisprudenza di legittimità che l'eccezione di tardività della querela comporta per l'imputato l'onere di allegare e indicare gli elementi processuali che dimostrino la presentazione dell'atto di querela oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen. con la conseguenza che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016) e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01); a fronte della netta reiezione della questione da parte della Corte di merito, in armonìa con la decisione del giudice di prime cure, il ricorrente ha semplicemente dedotto che la querela sarebbe stata presentata in data 21 giugno 2016 rispetto ad accadimenti occorsi nell'ottobre e novembre 2015, senza null'altro aggiungere e specificare e senza compiutamente allegare gli atti del processo dimostrativi della fondatezza dell'eccezione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.,è aspecifico - perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo della gravità della minaccia e della reiterazione di condotte vessatorie nell'ambito del rapporto tra datore di lavoro e dipendenti - e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità della condotta e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6);Considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione in via equitativa del danno morale, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 7, con riferimento alla stima di congruità del ristoro, peraltro contenuto in un importo modesto), sicchè , ancora una volta, gli stessi, non specifici e soltanto apparenti, omettono di rispettare il dovere tipico di formulare critiche argomentate avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, infine, che, in data 28 luglio 2023, la difesa di parte civile ha fatto pervenire articolata memoria scritta, con la quale ha contrastato i singoli motivi del ricorso dell'imputato ed ha richiesto, oltre alla declaratoria di inammissibilità del medesimo, la sua condanna generica alla liquidazione delle spese e che essa parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicchè va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R." (Cass.

SS.UU. ord.N.5464 del 26/9/19, [OSCURATO:PERSONA]); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Bologna, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, dispon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel rito abbreviato, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 56, 610 e 612 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive proposte nel processo di merito - con particolare riferimento al contenuto di memorie - e in relazione ad una insufficiente ricostruzione dei fatti, sono indeducibili in sede di legittimità, perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in un contesto di c.d. doppia conforme (si vedano, in particolare, diffusamente, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata a riguardo delle argomentazioni sull'attendibilità del racconto della persona offesa, convalidato, anche con riferimento al clima creato in azienda dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti , dalle dichiarazioni dei colleghi Todoroglo e Luncasu), dovendosi gli stessi, allora, considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che generica e manifestamente infondata deve ritenersi la parte del motivo che investe la tardività della querela, in quanto è costante giurisprudenza di legittimità che l'eccezione di tardività della querela comporta per l'imputato l'onere di allegare e indicare gli elementi processuali che dimostrino la presentazione dell'atto di querela oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen. con la conseguenza che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016) e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01); a fronte della netta reiezione della questione da parte della Corte di merito, in armonìa con la decisione del giudice di prime cure, il ricorrente ha semplicemente dedotto che la querela sarebbe stata presentata in data 21 giugno 2016 rispetto ad accadimenti occorsi nell'ottobre e novembre 2015, senza null'altro aggiungere e specificare e senza compiutamente allegare gli atti del processo dimostrativi della fondatezza dell'eccezione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.,è aspecifico - perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo della gravità della minaccia e della reiterazione di condotte vessatorie nell'ambito del rapporto tra datore di lavoro e dipendenti - e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità della condotta e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6);Considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione in via equitativa del danno morale, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 7, con riferimento alla stima di congruità del ristoro, peraltro contenuto in un importo modesto), sicchè , ancora una volta, gli stessi, non specifici e soltanto apparenti, omettono di rispettare il dovere tipico di formulare critiche argomentate avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, infine, che, in data 28 luglio 2023, la difesa di parte civile ha fatto pervenire articolata memoria scritta, con la quale ha contrastato i singoli motivi del ricorso dell'imputato ed ha richiesto, oltre alla declaratoria di inammissibilità del medesimo, la sua condanna generica alla liquidazione delle spese e che essa parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicchè va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R." (Cass. SS.UU. ord.N.5464 del 26/9/19, [OSCURATO:PERSONA]); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Bologna, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, dispon
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