CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41819/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 febbraio 2020, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 gennaio 2019 di loro condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per i reati di minaccia e percosse commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Affidano il comune atto di impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con i quali denunciano: 2.1. la violazione degli artt. 585, comma 4, e 121 cod.proc.pen., deducendo che il Tribunale, omettendo di considerare il contenuto della memoria difensiva depositata per chiarire i temi dell'attendibilità della persona offesa (che non era stata escussa come imputata di procedimento connesso o collegata e la cui testimonianza non era stata, pertanto, valutata ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod.pen.) e non per far valere motivi nuovi, come, invece, inteso dal decidente, che perciò ne aveva sancito l'inammissibilità in ragione del tardivo deposito, era incorsa nella nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.., essendovi stata preterizione di quanto costituente espressione dell'esercizio del diritto di difesa; 2.2. la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., sul rilievo che nella motivazione rassegnata - segnatamente alla pagina 3 della sentenza impugnata - il giudicante si sarebbe limitato ad esternare mere formule di stile onde esplicitare il proprio convincimento in ordine alla prova così come valutata; in particolare, entrambi i giudici di merito avrebbero optato per la credibilità della persona offesa senza adeguatamente rappresentare un percorso giustificativo coerente rispetto alle deduzioni critiche svolte dalla difesa, protese ad evidenziare contraddizioni con la ricostruzione dei fatti e la non rispondenza a massime di esperienza della condotta tenuta dalla parte civile. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo non ha pregio. I Il rilievo con il quale si addebita al Tribunale di non avere considerato il contenuto della memoria depositata dalla difesa degli imputati in data 24 ottobre 2019 è aspecifico (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Rv. 210157), perché palesemente privo di correlazione con le argomentazioni poste a sostegno della decisione sul punto adottata. Il giudice censurato, infatti, pur avendo correttamente qualificato alla stregua di motivi nuovi le deduzioni difensive articolate con la memoria depositata in data 24 ottobre 2019 - in quanto assolutamente scollegate dal contenuto dei motivi principali (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259) - ed avendone, pertanto, sancito l'inammissibilità per tardività, ha, comunque, esaminato il contenuto della memoria medesima, evidenziando «che l'esistenza di un altro processo parallelo per gli stessi fatti non era stato segnalato al giudice di prime cure e che, in ogni caso, le dichiarazioni della Manzoni erano state supportate in dibattimento anche da quanto riferito da altri testi» (pag. 4 sentenza impugnata). Nondimeno la censura è manifestamente infondata, posto che costituisce ormai pacifico approdo interpretativo di questa Corte quello secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017 - dep. 02/02/2018, Rv. 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013 - dep. 07/01/2014, Rv. 258456). 3.2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito. Con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, questa Corte, a Sezioni Unite, ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Rv. 254274; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Rv. 212248). Ne viene che, essendo stato sostanzialmente dedotto un vizio di motivazione, devesi rilevare che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa