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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03735/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, uditi per gli indagati gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ha ripristinato il sequestro preventivo degli immobili, indicati come fabbricato A e come fabbricato B, e del relativo cantiere, siti in Bracciano, in relazione al reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.

2. I ricorrenti formulano quattro motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deducono la violazione di legge perché nell'appello cautelare il Pubblico ministero aveva fatto riferimento, ai fini del perículum in mora, a un reato del capo C), che non era stato contestato nel decreto di citazione a giudizio.

Con il secondo lamentano l'inosservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità della misura ed eccepiscono l'apparenza della motivazione.

Con il terzo denunciano la violazione di legge perché le contestazioni formulate da! Pubblico ministero erano identiche a quelle di altro procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

Con il quarto eccepiscono l'apparenza di motivazione della ordinanza.

Nella memoria replicano alla requisitoria del Procuratore generale e deducono di essere legittimati nonché di avere interesse a ricorrere, perché legali rappresentanti delle società, committente ed esecutrici, e perché imputati in proprio. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, i ricorrenti hanno agito in proprio e non nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive società, nonostante abbiano impugnato un sequestro di beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unico soggetto dunque legittimato e interessato a impugnare. [OSCURATO:PERSONA] si pone dunque un problema di legittimazione, per Medici e [OSCURATO:PERSONA] anche un problema di interesse ad agire, non potendo rientrare nella disponibilità dei beni in assenza del relativo titolo.

Come anche di recente ribadito da questa Sezione, l'indagato (ma ciò varrebbe anche per l'imputato), non titolare del bene oggetto dì sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedímentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01) Peraltro, va ulteriormente osservato che il primo e il quarto motivo censurano, a ben vedere, l'appello cautelare, con considerazioni fattuali che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità, mentre il secondo e il terzo motivo censurano l'ordinanza sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge, in spregio dell'art. 325 cod. proc. pen.

I ricorrenti, poi, hanno, a più riprese, lamentano l'assenza di motivazione del periculum in mora, quando il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro preventivo, di tipo impeditivo, con la necessità di evitare la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati, e ciò a prescindere dall'eventuale prescrizione dei reati relativi all'edificazione iniziale, soluzione questa in linea con la giurisprudenza, secondo cui i nuovi interventi edilizi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (tra le più recenti, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese dei procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, uditi per gli indagati gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ha ripristinato il sequestro preventivo degli immobili, indicati come fabbricato A e come fabbricato B, e del relativo cantiere, siti in Bracciano, in relazione al reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. I ricorrenti formulano quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deducono la violazione di legge perché nell'appello cautelare il Pubblico ministero aveva fatto riferimento, ai fini del perículum in mora, a un reato del capo C), che non era stato contestato nel decreto di citazione a giudizio. Con il secondo lamentano l'inosservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità della misura ed eccepiscono l'apparenza della motivazione. Con il terzo denunciano la violazione di legge perché le contestazioni formulate da! Pubblico ministero erano identiche a quelle di altro procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Con il quarto eccepiscono l'apparenza di motivazione della ordinanza. Nella memoria replicano alla requisitoria del Procuratore generale e deducono di essere legittimati nonché di avere interesse a ricorrere, perché legali rappresentanti delle società, committente ed esecutrici, e perché imputati in proprio. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, i ricorrenti hanno agito in proprio e non nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive società, nonostante abbiano impugnato un sequestro di beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unico soggetto dunque legittimato e interessato a impugnare. [OSCURATO:PERSONA] si pone dunque un problema di legittimazione, per Medici e [OSCURATO:PERSONA] anche un problema di interesse ad agire, non potendo rientrare nella disponibilità dei beni in assenza del relativo titolo. Come anche di recente ribadito da questa Sezione, l'indagato (ma ciò varrebbe anche per l'imputato), non titolare del bene oggetto dì sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedímentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01) Peraltro, va ulteriormente osservato che il primo e il quarto motivo censurano, a ben vedere, l'appello cautelare, con considerazioni fattuali che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità, mentre il secondo e il terzo motivo censurano l'ordinanza sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge, in spregio dell'art. 325 cod. proc. pen. I ricorrenti, poi, hanno, a più riprese, lamentano l'assenza di motivazione del periculum in mora, quando il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro preventivo, di tipo impeditivo, con la necessità di evitare la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati, e ciò a prescindere dall'eventuale prescrizione dei reati relativi all'edificazione iniziale, soluzione questa in linea con la giurisprudenza, secondo cui i nuovi interventi edilizi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (tra le più recenti, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese dei procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm
Decreto Cassazione n. 03735/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris