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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18464/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LODInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000, il Giudice di Pace di Lodi, nel procedimento penale istaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, ha respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e gli ha restituito gli atti, motivando la decisione assunta con la necessità di svolgere nuove indagini, individuate nell'escussione della persona informata dei fatti, [OSCURATO:PERSONA].

2. A sostegno del proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica di Lodi adduce che: I° motivo: il Giudice di Pace avrebbe posto in essere un atto abnorme, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, perché, omettendo di dar conto delle ragioni sottese all'audizione della persona informata dei fatti indicata, si sarebbe ingerito indebitamente nell'attività funzionalmente riservata al pubblico ministero, dominus delle indagini, determinandone una stasi; II° motivo: l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta, in quanto corredata da motivazione inesistente, come tale in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta, in data 3 gennaio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il provvedimento impugnato non può essere considerato abnorme.

Invero, la categoria dell'abnormità si scinde in due sottocategorie, ossia: quella degli atti strutturalmente abnormi, cioè che, per la singolarità e la stranezza del loro contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; quella degli atti funzionalmente abnormi, cioè che, pur non essendo estranei al sistema normativo, determinino la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, Cheptanaru, Rv. 268598), o, ancora, l'indebita regressione del procedimento (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651).

Alla stregua di tale chiarimento, emerge come il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Lodi ha respinto la richiesta di archiviazione, indicando la necessità di procedere all'escussione di una persona informata dei fatti, non rientri in alcuna delle anzidette categorie.

L'ordinanza è stata emessa, infatti, nell'esercizio, da parte del Giudice di Pace, del potere, riconosciutogli dall'art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di restituire gli atti al pubblico ministero richiedente l'archiviazione, indicandogli le ulteriori indagini da svolgere: tra queste è indubitabile che rientri l'incombente indicato (ossia l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali).

Oltretutto, non determinando l'espletamento di esso una distorsione del meccanismo tipico del sub-procedimento di archiviazione, è escluso che il provvedimento all'esame sia foriero di una regressione indebita del procedimento o di una sua stasi insuperabile.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Non è riscontrabile l'eccepita nullità assoluta del provvedimento impugnato da motivazione inesistente o apparente, posto che a tenore dell'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 274/2000: «Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento».

Ciò sta a significare che, per voluntas legis, è sufficientemente motivata l'ordinanza del giudice di pace, che, non accogliendo l'archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, con la sola indicazione delle ulteriori indagini necessarie.

D'altro canto, questa Corte, pronunciandosi in ordine alla fattispecie processuale contigua dell'imputazione coatta, si è espressa affermando che:« Non è abnorme né impugnabile mediante ricorso per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza immotivata del giudice di pace, contenente l'invito al P.M. a formulare l'imputazione coatta» (Sez. 5, n. 27984 del 20/05/2004, Rv. 229249)

3. Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso, in Roma il 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LODInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000, il Giudice di Pace di Lodi, nel procedimento penale istaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, ha respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e gli ha restituito gli atti, motivando la decisione assunta con la necessità di svolgere nuove indagini, individuate nell'escussione della persona informata dei fatti, [OSCURATO:PERSONA]. 2. A sostegno del proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica di Lodi adduce che: I° motivo: il Giudice di Pace avrebbe posto in essere un atto abnorme, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, perché, omettendo di dar conto delle ragioni sottese all'audizione della persona informata dei fatti indicata, si sarebbe ingerito indebitamente nell'attività funzionalmente riservata al pubblico ministero, dominus delle indagini, determinandone una stasi; II° motivo: l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta, in quanto corredata da motivazione inesistente, come tale in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta, in data 3 gennaio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il provvedimento impugnato non può essere considerato abnorme. Invero, la categoria dell'abnormità si scinde in due sottocategorie, ossia: quella degli atti strutturalmente abnormi, cioè che, per la singolarità e la stranezza del loro contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; quella degli atti funzionalmente abnormi, cioè che, pur non essendo estranei al sistema normativo, determinino la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, Cheptanaru, Rv. 268598), o, ancora, l'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651). Alla stregua di tale chiarimento, emerge come il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Lodi ha respinto la richiesta di archiviazione, indicando la necessità di procedere all'escussione di una persona informata dei fatti, non rientri in alcuna delle anzidette categorie. L'ordinanza è stata emessa, infatti, nell'esercizio, da parte del Giudice di Pace, del potere, riconosciutogli dall'art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di restituire gli atti al pubblico ministero richiedente l'archiviazione, indicandogli le ulteriori indagini da svolgere: tra queste è indubitabile che rientri l'incombente indicato (ossia l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali). Oltretutto, non determinando l'espletamento di esso una distorsione del meccanismo tipico del sub-procedimento di archiviazione, è escluso che il provvedimento all'esame sia foriero di una regressione indebita del procedimento o di una sua stasi insuperabile. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Non è riscontrabile l'eccepita nullità assoluta del provvedimento impugnato da motivazione inesistente o apparente, posto che a tenore dell'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 274/2000: «Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento». Ciò sta a significare che, per voluntas legis, è sufficientemente motivata l'ordinanza del giudice di pace, che, non accogliendo l'archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, con la sola indicazione delle ulteriori indagini necessarie. D'altro canto, questa Corte, pronunciandosi in ordine alla fattispecie processuale contigua dell'imputazione coatta, si è espressa affermando che:« Non è abnorme né impugnabile mediante ricorso per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza immotivata del giudice di pace, contenente l'invito al P.M. a formulare l'imputazione coatta» (Sez. 5, n. 27984 del 20/05/2004, Rv. 229249) 3. Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso, in Roma il 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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