CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa oltre ad essere reiterativo, risulta generico nella misura in cui censura singoli aspetti relativi alla scarsa portata degli elementi di riscontro (intercettazioni e materiale documentale), in difetto di puntuale indicazione dei dati fattuali a sostegno della censura (come per la diversità del procedimento in cui sono state eseguite le intercettazioni) ed a fronte di una motivazione compiuta e completa che ha considerato tutti i dati di apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa; ritenuto che il secondo motivo, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato considerati i limiti edittali previsti per il reato aggravato così come contestato e ritenuto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.