CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 agosto 2023
Cassazione n. 46385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Cagliari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la nota, pervenuta in data 3 agosto 2023 con cui il difensore e procuratore speciale del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiara di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, per diversi delitti in materia di stupefacenti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza alla luce dell'assenza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, della brevità delle condotte contestate tra il 28 luglio e il 6 agosto 2021, del travisamento della prova visto che a pagina 139 dell'informativa del 27 aprile 2022 non risultavano legami di Paba con altri indagati e, infine, del superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante lo svolgimento da parte dell'indagato dell'attività di lavorazione della pasta nell'ambito della sua impresa familiare. Successivamente, con nota trasmessa via PEC il 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del 24 luglio 2023, in pendenza della presente impugnazione. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in quanto la rinuncia è stata determinata da modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione, non imputabili al prevenuto e fondate su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2