CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 aprile 1979
Cassazione n. 00606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/04/1979 a Palermo avverso il decreto del 09/06/2023 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con ulteriori prescrizioni per la durata di anni due, avendone accertato l'attuale pericolosità sociale ex art. 1, comma 1 lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa la ripetizione frequente, metodica e progressiva nel tempo di condotte delittuose contro il patrimonio e in materia di stupefacenti da cui traeva il proprio sostentamento e per le quali aveva subito condanne definitive o erano tuttora in corso procedimenti penali a suo carico. 2. Il difensore di Stanzione ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, censurandone la violazione di legge poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato la configurabilità del requisito di attualità della pericolosità sociale, ancorato viceversa a condanne risalenti nel tempo. 3. Il motivo di ricorso si palesa per un verso generico, siccome meramente ripetitivo delle doglianze mosse con l'atto di appello e già motivatamente disattese da quel giudice, e per altro verso manifestamente infondato. 4. I giudici della prevenzione, con adeguato apparato argomentativo in fatto, hanno ritenuto che la significativa serie di condanne definitive e di procedimenti in corso per gravi reati a scopo di lucro e in materia di stupefacenti, commessi reiteratamente anche di recente, fossero dimostrative di una pervicace dedizione del proposto alla commissione di delitti dai quali traeva gli unici mezzi per il proprio sostentamento, in assenza di alcuna lecita attività lavorativa. E ne hanno conseguentemente e logicamente desunto in diritto il giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale ed effettiva pericolosità sociale. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti di merito che, siccome congruamente giustificati con coerente apparato argomentativo e corretti in linea di diritto, non sono affatto sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.