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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10522/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduce asseriti difetti di logicità della motivazione del provvedimento di diniego del beneficio della detenzione domiciliare che non emergono dalla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), e che la censura svolta nel primo motivo che evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero potuto fondare l'accoglimento dell'istanza censura il merito della decisione del Tribunale ma non evidenzia elementi di illogicità della motivazione, mentre la censura contenuta nel secondo motivo, che sostiene sia necessario per il provvedimento invocato, la probabilità del ravvedimento, e non anche il sicuro ravvedimento, non è conferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ritiene necessario un prolungamento dell'osservazione per "saggiare l'affidabilità esterna del condannato" e per "verificare la solidità della scelta collaborativa", che non equivalgono a chiedere la certezza del ravvedimento oggetto dell'argomento speso in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduce asseriti difetti di logicità della motivazione del provvedimento di diniego del beneficio della detenzione domiciliare che non emergono dalla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), e che la censura svolta nel primo motivo che evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero potuto fondare l'accoglimento dell'istanza censura il merito della decisione del Tribunale ma non evidenzia elementi di illogicità della motivazione, mentre la censura contenuta nel secondo motivo, che sostiene sia necessario per il provvedimento invocato, la probabilità del ravvedimento, e non anche il sicuro ravvedimento, non è conferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ritiene necessario un prolungamento dell'osservazione per "saggiare l'affidabilità esterna del condannato" e per "verificare la solidità della scelta collaborativa", che non equivalgono a chiedere la certezza del ravvedimento oggetto dell'argomento speso in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbr
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