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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36059/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTAI di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Torino, in sede di appello cautelare, con ordinanza in data 12.11.2021, ha confermato il provvedimento con il quale il Gup presso il Tribunale di Torino aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo che era già intervenuta condanna nei suoi confronti in primo grado alla pena di anni dieci mesi due di reclusione, in relazione ad ipotesi associativa ai fini della commercializzazione di sostanze stupefacenti, in cui il [OSCURATO:PERSONA] figurava quale direttore e organizzatore del sodalizio.

2. Il giudice dell'appello cautelare da un lato riportava il contenuto di precedenti provvedimenti di rigetto di analoghe richieste di modifica della misura cautelare che aveva attinto il [OSCURATO:PERSONA] fin dal 5 Novembre 2019, assumendone il rilievo preclusivo nel nuovo incidente cautelare limitatamente alle questioni già affrontate e dall'altra escludeva che i fatti nuovi dedotti, concernenti l'ulteriore prolungarsi della detenzione custodiale e taluni passaggi della sentenza di condanna, che sminuivano il ruolo del ricorrente all'interno della compagine associativa, potessero giustificare una modifica delle valutazioni già espresse nei precedenti incidenti.

Invero rilevava che la sentenza di condanna, pure avendo attenuato il disvalore penale rispetto alle riginarie contestazioni, aveva in ogni caso riconosciuto la partecipazione del prevenuto al sodalizio e che, pure a fronte della collaborazione riconosciuta, che era valsa al [OSCURATO:PERSONA] un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il disvalore dei fatti accertati e la pena inflitta connotavano di particolare severità il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, tenuto altresì conto dei precedenti penali.

Rilevava altresì che il tempo trascorso dall'adozione della misura non assumeva rilievo dirimente a fronte della misura della pena applicata dal giudice di merito e dalla persistenza della attualità delle esigenze cautelari.

3. Avverso il suddetto provvedimento insorge il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luigi con un unico articolato motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art.274 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. e dell'art.275 comma 3 cod.proc. pen. con riferimento alla persistenza dei requisiti di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla personalità del prevenuto come valutata dal l giudice di primo grado e in ordine ai criteri di adeguatezza della misura applicata.

Assume che il giudice dell'appello cautelare avrebbe dovuto valutare il tempo silente dalla data dei fatti contestati (anno 2016) nonché il lungo periodo di durata della misura (oltre due anni) e avrebbe dovuto considerare che al [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio che, pure elevato, scontava l'esclusione della recidiva reiterata e un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle ammissioni relative alle contestazioni sulle cessioni dello stupefacente e della collaborazione prestata.

Contesta ancora la mancanza di una rinnovata valutazione, che si imponeva proprio in ragione del tempo trascorso e della intervenuta pronuncia di primo grado, in ordine alla ricorrenza di un pericolo concreto ed attuale di recidivanza e una ponderazione sull'adeguatezza della misura in essere in presenza di presunzione meramente relativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere disatteso.

2. Invero il giudice ha affrontato il tema delle esigenze cautelari e la valutazione di proporzionalità e di adeguatezza in termini assolutamente corretti sotto il profilo logico giuridico, tenendo conto in particolare degli indici forniti dalla stessa disposizione normativa di cui all'art.275 comma 1 bis cod.proc.pen. la quale impone che, contestualmente alla pronuncia di condanna, l'esame delle esigenze caute/ari è condotto tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art.274 comma I , lett.b) e c). 2.1 Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l'argomento introdotto nei motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quando contesta al giudice del riesame di essersi limitato a valorizzare il patrimonio indiziario e conoscitivo a carico del prevenuto, omettendo di valutare il lungo decorso del tempo dall'applicazione della cautela e la intervenuta pronuncia di primo grado nei confronti del prevenuto.

In tale prospettiva il giudice del riesame, uniformandosi alla norma di cui all'art.275 comma I bis cod.proc.pen., da un lato ha correttamente considerato l'esito del giudizio con il quale il prevenuto è stato dichiarato colpevole del reato associativo, con il riconoscimento della sua veste di direttore, e di plurimi reati fine e condannato a pena detentiva particolarmente severa superiore ad anni dieci di reclusione, e dell'altra, nel riconsiderare la personalità del prevenuto in relazione alle concrete modalità di realizzazione dei reati attraverso una serie di collegamenti con il mondo del narcotraffico che garantivano un approvvigionamento di stupefacente in rilevante quantità e con continuità, ha escluso un affievolimento delle esigenze riscontrate nella misura genetica, peraltro sostenute dalle presunzioni di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen..

3. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo di rappresentare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24/04/2018 Ruggerini, Rv.273674.01; sez.2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv.282767).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle modalità e dalle circostanze del fatto, sia dall'analisi della personalità dell'indagato (scrutinabile anche mediante l'apprezzamento delle modalità esecutive del fatto per cui si procede e dei precedenti penali pure presenti che denotano recidiva).

Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (gravità della condotta delittuosa realizzata, pluralità di correi, complessivo giro di affari, rifornimenti abbondanti) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, sostenuta dalla presunzione di legge e non scalfita dagli argomenti difensivi proposti.

4. Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità il giudice del riesame, se da un lato ha escluso che il decorso del tempo possa avere svolto un ruolo di mitigazione delle esigenze di recidivazione criminosa, proprio in considerazione dei caratteri di gravità e di articolazione nell'azione illecita, ha altresì escluso, con motivazione del tutto adeguata, che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, che siffatte esigenze possano essere soddisfatte mediante una cautela domiciliare, in ragione della personalità del prevenuto e dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo di questi.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTAI di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Torino, in sede di appello cautelare, con ordinanza in data 12.11.2021, ha confermato il provvedimento con il quale il Gup presso il Tribunale di Torino aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo che era già intervenuta condanna nei suoi confronti in primo grado alla pena di anni dieci mesi due di reclusione, in relazione ad ipotesi associativa ai fini della commercializzazione di sostanze stupefacenti, in cui il [OSCURATO:PERSONA] figurava quale direttore e organizzatore del sodalizio. 2. Il giudice dell'appello cautelare da un lato riportava il contenuto di precedenti provvedimenti di rigetto di analoghe richieste di modifica della misura cautelare che aveva attinto il [OSCURATO:PERSONA] fin dal 5 Novembre 2019, assumendone il rilievo preclusivo nel nuovo incidente cautelare limitatamente alle questioni già affrontate e dall'altra escludeva che i fatti nuovi dedotti, concernenti l'ulteriore prolungarsi della detenzione custodiale e taluni passaggi della sentenza di condanna, che sminuivano il ruolo del ricorrente all'interno della compagine associativa, potessero giustificare una modifica delle valutazioni già espresse nei precedenti incidenti. Invero rilevava che la sentenza di condanna, pure avendo attenuato il disvalore penale rispetto alle riginarie contestazioni, aveva in ogni caso riconosciuto la partecipazione del prevenuto al sodalizio e che, pure a fronte della collaborazione riconosciuta, che era valsa al [OSCURATO:PERSONA] un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il disvalore dei fatti accertati e la pena inflitta connotavano di particolare severità il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, tenuto altresì conto dei precedenti penali. Rilevava altresì che il tempo trascorso dall'adozione della misura non assumeva rilievo dirimente a fronte della misura della pena applicata dal giudice di merito e dalla persistenza della attualità delle esigenze cautelari. 3. Avverso il suddetto provvedimento insorge il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luigi con un unico articolato motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art.274 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. e dell'art.275 comma 3 cod.proc. pen. con riferimento alla persistenza dei requisiti di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla personalità del prevenuto come valutata dal l giudice di primo grado e in ordine ai criteri di adeguatezza della misura applicata. Assume che il giudice dell'appello cautelare avrebbe dovuto valutare il tempo silente dalla data dei fatti contestati (anno 2016) nonché il lungo periodo di durata della misura (oltre due anni) e avrebbe dovuto considerare che al [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio che, pure elevato, scontava l'esclusione della recidiva reiterata e un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle ammissioni relative alle contestazioni sulle cessioni dello stupefacente e della collaborazione prestata. Contesta ancora la mancanza di una rinnovata valutazione, che si imponeva proprio in ragione del tempo trascorso e della intervenuta pronuncia di primo grado, in ordine alla ricorrenza di un pericolo concreto ed attuale di recidivanza e una ponderazione sull'adeguatezza della misura in essere in presenza di presunzione meramente relativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere disatteso. 2. Invero il giudice ha affrontato il tema delle esigenze cautelari e la valutazione di proporzionalità e di adeguatezza in termini assolutamente corretti sotto il profilo logico giuridico, tenendo conto in particolare degli indici forniti dalla stessa disposizione normativa di cui all'art.275 comma 1 bis cod.proc.pen. la quale impone che, contestualmente alla pronuncia di condanna, l'esame delle esigenze caute/ari è condotto tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art.274 comma I , lett.b) e c). 2.1 Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l'argomento introdotto nei motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quando contesta al giudice del riesame di essersi limitato a valorizzare il patrimonio indiziario e conoscitivo a carico del prevenuto, omettendo di valutare il lungo decorso del tempo dall'applicazione della cautela e la intervenuta pronuncia di primo grado nei confronti del prevenuto. In tale prospettiva il giudice del riesame, uniformandosi alla norma di cui all'art.275 comma I bis cod.proc.pen., da un lato ha correttamente considerato l'esito del giudizio con il quale il prevenuto è stato dichiarato colpevole del reato associativo, con il riconoscimento della sua veste di direttore, e di plurimi reati fine e condannato a pena detentiva particolarmente severa superiore ad anni dieci di reclusione, e dell'altra, nel riconsiderare la personalità del prevenuto in relazione alle concrete modalità di realizzazione dei reati attraverso una serie di collegamenti con il mondo del narcotraffico che garantivano un approvvigionamento di stupefacente in rilevante quantità e con continuità, ha escluso un affievolimento delle esigenze riscontrate nella misura genetica, peraltro sostenute dalle presunzioni di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen.. 3. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo di rappresentare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24/04/2018 Ruggerini, Rv.273674.01; sez.2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv.282767). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle modalità e dalle circostanze del fatto, sia dall'analisi della personalità dell'indagato (scrutinabile anche mediante l'apprezzamento delle modalità esecutive del fatto per cui si procede e dei precedenti penali pure presenti che denotano recidiva). Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (gravità della condotta delittuosa realizzata, pluralità di correi, complessivo giro di affari, rifornimenti abbondanti) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, sostenuta dalla presunzione di legge e non scalfita dagli argomenti difensivi proposti. 4. Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità il giudice del riesame, se da un lato ha escluso che il decorso del tempo possa avere svolto un ruolo di mitigazione delle esigenze di recidivazione criminosa, proprio in considerazione dei caratteri di gravità e di articolazione nell'azione illecita, ha altresì escluso, con motivazione del tutto adeguata, che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, che siffatte esigenze possano essere soddisfatte mediante una cautela domiciliare, in ragione della personalità del prevenuto e dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo di questi. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Co
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