CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 34899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14942-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 612/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 91/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –differenze retributive R.G.N.14942/2022 Cron. Rep. Ud11/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], di condanna della datrice al pagamento di differenze retributive parametrate all’orario di 40 ore settimanali effettivamente osservato, superiore alle 23 ore indicate nel contatto di assunzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria. La società ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., error in procedendo per violazione degli artt. 416, comma 3, 437, commi 2 e 3, e 252 c.p.c. La ricorrente censura la valutazione di inattendibilità delle testimoni (signore Porrini e Rossoli) escusse nel giudizio di primo grado in quanto basata su documenti (riproduzioni dei relativi profili Instagram e verbale di conciliazione della Porrini con la società) prodotti solo con le note autorizzate nel giudizio di primo grado e quindi tardivamente, in assenza di qualsiasi giustificazione e anche di previa deduzione fattuale; circostante atte ad integrare una violazione del divieto di ius novorum in appello, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.111 Cost., per avere la Corte d’appello male esercitato il prudente apprezzamento delle prove valutando le testimoni inattendibili sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo e per avere adottato una motivazione sul punto solo apparente. 3. Si esamina in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, logicamente assorbente. Il motivo è infondato. Il nucleo della decisione d’appello poggia sulla inidoneità delle prove testimoniali raccolte a supportare la pretesa attorea in ragione delle caratteristiche delle deposizioni “molto generiche e ben poco circostanziate, che si limitano a riferire l’abituale turnistica del negozio di abbigliamento, ma nulla chiariscono in ordine alla effettiva presenza sul posto di lavoro della Fulgenzi, nell’intero corso del rapporto di lavoro, durante gli orari da essa indicati” (sentenza, p. 6, penultimo cpv.). La motivazione resa sul punto dai giudici di secondo grado non è apparente (v. Cass., Sez. U., 22232 del 2016) ma permette di cogliere il ragionamento logico giuridico a base della decisione. Non ricorre alcuna delle anomalie che, secondo Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014, porta a ritenere integrata la violazione dell’art. 132 n. c.p.c. per mancato rispetto del cd. minimo costituzionale della motivazione. Neppure è fondata la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Tale vizio non è neanche rappresentato nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova. Sotto quest’ultimo profilo, le critiche mosse col motivo in esame si rivelano inammissibili poiché, secondo un indirizzo consolidato (v. Cass. n. 7623 del 2016; n. 21239 del 2019; n. 26547 del 2021), in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), valutazione non suscettibile di revisione in sede di legittimità. 4. Il rigetto del secondo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il primo motivo, atteso che la sentenza impugnata ha argomentato sulla inattendibilità soggettiva delle testimoni solo ad abundantiam, avendo incentrato la decisione sul dato della inidoneità oggettiva delle deposizioni a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata dalla lavoratrice. In ogni caso, la contestazione in ordine alla inattendibilità dei testimoni non è soggetta a preclusioni di sorta. 5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il