CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preannbolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la 'I, richiesta di liberazione anticipata per i semestri dal 21 marzo 2019 al 11 marzo 2019, compresi i giorni fra il 2 ed il 12 settembre 2020. A ragione osserva che il condannato, anche esclusa la rilevanza delle numerosissime denunce per violazioni dell'ordine di rimpatrio, aveva comunque, nel periodo immediatamente successivo al più lungo periodo di carcerazione, commesso più delitti di furto, tentato e consumato, pluriaggravati. 2. Yasri propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.u-nancanza e illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 54 Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, anziché valorizzare l'esito positivo dell'osservazione intramuraria, sia antecedente che successiva ai semestri in valutazione, ha attribuito rilevanza decisiva, al fine di negare la concessione del beneficio, alla consumazione di reati nel periodo, intermedio, in cui il condannato si trovava in stato di libertà. Tale elemento negativo non è stato, però, desunto da sentenze di condanna ma da denunce per fatti in via di accertamento non seguite nemmeno all'arresto in flagranza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha tratto argomento, per giustificare il rigetto della richiesta di liberazione anticipata, dalla condotta serbata da Yasri il giorno 2 aprile 2020, che ha ritenuto, sebbene ancora non processualmente accertata, idonea ad attestare la deviazione del condannato dal percorso segnato dal trattamento rieducativo. Così operando, si è uniformato all'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). L'ordinanza impugnata ha adeguatamente spiegato non solo il rilevante livello di affidabilità dell'accertamento non ancora sottoposto al vaJo nel processo di cognizione (Yasri era stato immediatamente dopo gli episodi inseguito dalle persone offese e dai Carabinieri e trovato in possesso, a seguito di perquisizione, sia degli strumenti di effrazione adoperata sia della refurtiva asportata dai due dei veicoli presi di mira), ma anche l'incidenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01). A quest'ultimo proposito, ha evidenziato, con argomentazione tutt'altro che illogica, che la reiterazione degli episodi e le modalità esecutive costituiscono sicuri indici dimostrativi della pervicacia degli impulsi criminali e della ostinata refrattarietà del condannato all'opera rieducativa e risocializzante di cui aveva usufruito nella pregressa carcerazione_ 2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec