CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 37968/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha parzialmente accolto l’istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] l’ingiusta detenzione subita dal 27 maggio al 4 settembre 2021 in sede di esecuzione della condanna irrogata con sentenza della stessa Corte di appello in data 23.1.2018. [OSCURATO:PERSONA] si era vista denegare l’affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 28.10.2020, ordinanza poi annullata dalla Corte di Cassazione in data 27.5.2021; tuttavia, nonostante fosse ormai venuto meno il titolo esecutivo, la stessa era rimasta ristretta in carcere sino al 4.9.2021, venendo così tardivamente scarcerata. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessata, denunciando quanto segue. I) Violazione di legge, laddove la Corte di merito ha affermato come l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale postuli una valutazione discrezionale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, senza tuttavia considerare che nel caso la Suprema Corte aveva ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva negatoil beneficio, stabilendo che la stessa era basata su dati errati. II) Erronea compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non configurandosi nel caso alcuna soccombenza reciproca, visto che la domanda è stata accolta mediante liquidazione dell’indennizzo. III) Vizio di motivazione in merito all’entità dell’indennizzo, ingiustificatamente fissato nella misura di 100 euro al giorno, al di sotto delvalore medio giornaliero pari ad euro 235,82 per la detenzione in carcere. 3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito, tramite l’Avvocatura dello Stato,il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata ha legittimamente stabilito come l’annullamento da parte della cassazione del primo provvedimento del Tribunale di Sorveglianza (che aveva negato l’affidamento in prova all’interessata)rientrifra i fisiologici esiti della relativa impugnazione e non configuri alcuna specifica violazione di legge,tale da giustificare il riconoscimento di un indennizzo per il periodo detentivo soffertoprima del definitivo riconoscimento del beneficio. Sotto questo profilo, i giudici territoriali hanno plausibilmente argomentato nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] non era portatrice di alcun “precostituito” diritto ad accedere all’affidamento in provaal servizio sociale, pur sempre condizionato alla verifica, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge; verifica nell’ambito della quale può inserirsiil controllo di legittimità della Suprema Corte, che nella vicenda in esame ha rappresentato, per usare le parole dei giudici torinesi, “un mero accidente registratosi nelcorso della legittima esecuzione della pena contemplata in un titolo di condanna divenuto irrevocabile”(pag. 4). Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l’annullamento del primo provvedimento del Tribunale di sorveglianza da parte della Corte di cassazione dipese dalla riscontrata sussistenza di vizi motivazionali e non di specifiche violazioni di legge. 2. Il secondo motivo è fondato. Sul temadella compensazione delle spese, occorre richiamare il condivisibile orientamento secondo cui , n el procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021- dep. 2022, Ozdogan, Rv. 282597 - 01) . Conclusione che deriva dalla considerazione che, nel procedimento d’equa riparazione, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice, nel rispetto solo di un tetto massimo, individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta, si limita a sollecitare l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (sul punto la citata Sez. 4, n. 847/22, richiama gli orientamenti espressi, in materia affine a quella in esame, dalla Cassazione civile, segnatamente: Sez. 6 - 2, ord. n. 16326 del 30/07/2020, M. vs. M., Rv. 658746;Sez. 6 - 2, sent. n. 14976 del 16/07/2015, Cersosimo vs. Ministero della Giustizia, Rv. 636087). Pertanto, trattandosi nella specie di provvedimento che, in definitiva, ha accolto la domanda formulata dal ricorrente, liquidando l’indennizzo nella misura di euro 10.000, la disposta compensazione delle spese non trova legittima giustificazione nell’asserita “parziale infondatezza della domanda”, trattandosi di presupposto giuridicamente insussistente. 3. Anche il terzo motivo è fondato. La quantificazione dell’indennizzo nella misura di 100 euro al giornooperato dalla Corte della riparazione, ben al di sotto dell’ammontare medio (secondo il noto parametro aritmetico) di euro 235,82per ogni giorno di carcerazione, è stato giustificato sulla scorta di una ritenuta “minor intensità (…) del pregiudizio non patrimoniale afferente alla sfera ‘morale’”, trattandosi di detenzione derivante (non dal mancato tempestivo riconoscimentodella innocenza della ricorrente ma) dall’esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato. Tale argomentazione sconta una evidente genericità e irragionevolezza , laddove non è dato comprendere sulla base di quale massima di esperienza —che nel caso si manifesta piuttosto come congettura — si a possibile affermare che la detenzione del condannato ( con sentenza irrevocabile ) sia comunque caratterizzata da minore afflittività“morale” rispetto a quella subita da soggetto riconosciuto innocenteall’esito del giudizio. In tal senso, la motivazione offerta si presenta anche come apodittica, non risultando corroborata da alcun element o concreto, connesso alla specifica e peculiare vicenda detentiva della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo che qui rileva, tale da giustificare la liquidazione di un indennizzo giornaliero determinato in misura di gran lunga inferiore al c.d. parametro aritmeticodianzi indicato. Ne discende come fondatamente la ricorrente lamenti il vizio motivazionale in ordine all’entità della somma liquidat a , fra l’altro determinat a in misura inferiore anche rispetto all’indennizzo medio giornaliero dell’ingiusta detenzione domiciliare (euro 117,91), nonostante nel caso rilevi la sola detenzione carceraria della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale del provvedimento impugnato, relativamente all’ammontare dell’indennizzo e alla regolamentazione delle spese, punti che dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio indicato in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'ammontare dell'indennizzo riconosciuto e alla regolamentazione tra le parti delle spese, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Riget