CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoDANIELE CRISCI, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026GENERALI ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocatoGENNARO FAMIGLIETTI, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2828/2023,depositata il 16/6/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ilnotaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danniper responsabilità professionale, non avendo proceduto alle dovute visureipocatastali.A tal fine rappresentava di essersi a lui rivolto, in data 25 settembre 1991,per la stipulazione dell’atto di compravendita di un appartamento sito inCaserta alienato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarato libero da iscrizioni etrascrizioni pregiudizievoli, e di avere versato integralmente il prezzoprima della stipula; tuttavia, aveva ricevuto notifica, in data 4 aprile 1997,di un atto di precetto da FONSPA, creditore fondiario della venditrice, inrelazione a un mutuo garantito da ipoteca iscritta su porzioni delfabbricato, per cui aveva corrisposto in data 27 aprile 2004 la somma dieuro 95.000 per l’estinzione della procedura esecutiva ed evitare lavendita forzata dell’appartamento.Si costituiva il convenuto, eccependo in via preliminare la prescrizionedell’azione risarcitoria e, nel merito, l’insussistenza di ogni responsabilità,adducendo di essere stato espressamente dispensato dalle partidall’esecuzione delle visure ipotecarie e catastali, come risultante dall’art.7 del rogito e che l’ipoteca a favore di FONSPA gravava su beni diversi daNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026quello acquistato dall’attore, individuati nelle scale M e G del complessoimmobiliare. Il convenuto otteneva, altresì, di essere autorizzato allachiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], quale sua assicuratrice dellaresponsabilità civile professionale, in forza di polizza stipulataanteriormente ai fatti di causa.Costituitasi, tale compagnia eccepiva la propria carenza di legittimazionepassiva, adducendo di aver trasferito l’intero ramo d’azienda assicurativo,comprensivo dei rapporti contrattuali, a [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata daAXA [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta si costituiva eccependo laprescrizione annuale del diritto di manleva, ai sensi dell’art. 2952 c.c.,ratione temporis applicabile.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3549/2017,rigettava l’eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda attorea econdannava il convenuto al risarcimento della somma di euro 95.000,oltre ad accessori, rigettando le domande di manleva.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, per quanto qui rileva,l’erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione, l’efficacia dellaclausola di dispensa dalle visure ipotecarie, la mancanza di nesso causaletra la sua condotta professionale e il danno lamentato, la diversità tral’immobile acquistato e gli immobili gravati da ipoteca, l’inidoneità dellacomunicazione del 23 dicembre 1997 a interrompere la prescrizione,l’erronea esclusione del concorso di colpa dell’acquirente, l’infondatezzadel danno risarcibile nella misura riconosciuta e la sussistenza deipresupposti per l’accoglimento della domanda di manleva.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2828/2023, ha rigettato ilgravame.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a otto motivi, cui hanno resistitocon autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026Generali Italia [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., omesso esame di un fatto che assume decisivo per il giudizio,sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare larilevanza della clausola contenuta nell’atto di compravendita del 25settembre 1991, con la quale le parti avevano espressamente dispensatoil notaio dall’esecuzione delle visure ipotecarie e catastali. Con ilmedesimo motivo, numerato 1bis, si lamenta poi la nullità della sentenza,in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 e 134 c.p.c., per motivazioneasseritamente apparente circa il dies a quo del termine di prescrizionedell’azione di responsabilità.1.1 Si assume che tale dispensa, ritualmente addotta e documentata neigiudizi di merito, avrebbe imposto di individuare nel momento della stipuladel rogito la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria,in quanto già da tale data il presunto danno sarebbe stato oggettivamenteconoscibile sulla base della diligenza esigibile dalla parte acquirente, laquale si era consapevolmente assunta il rischio derivante dalla mancataverifica preventiva delle formalità pregiudizievoli; pertanto il giudiced’appello, avendo fatto decorrere il termine di prescrizione dallasuccessiva notificazione dell’atto di precetto del 1997 senza confrontarsicon l’incidenza, sul piano fattuale, della clausola di dispensa e senza darconto delle specifiche argomentazioni svolte sul punto nei precedenti gradidi giudizio, sarebbe incorso in «errata ricostruzione … della fattispecieconcreta sottoposta alla sua cognizione».Invero, trattandosi della risarcibilità di un danno che, rispetto alla data distipula dell’atto del 25 settembre 1991, avrebbe avuto natura futura, lasua stessa configurabilità avrebbe assunto rilievo solo in presenza di unrischio attuale e concreto del suo verificarsi; rischio che, secondo laNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026prospettazione difensiva, il professionista si sarebbe dovuto assumeresulla base di un criterio probabilistico di normalità causale, onde, essendostato esonerato per concorde volontà delle parti dall’esecuzione dellevisure ipotecarie, sarebbe stato impossibile da parte sua accettare unrischio concreto di perdita del bene in un momento successivo alla stipuladel rogito. Da ciò conseguirebbe che la decorrenza del termine estintivonon avrebbe potuto che identificarsi con la data del rogito del 25settembre 1991, in quanto da tale momento il rischio concreto di undanno futuro e probabilistico sarebbe stato assunto in via autonoma edesclusiva dalla parte acquirente.Attinta da censura è, invero, la seguente statuizione: « … la decorrenzainiziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno daresponsabilità professionale del notaio (che è di natura contrattuale)decorre, non già dal momento in cui la condotta del professionistadetermina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del dannosi manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile ericonoscibile da chi ha interesse a farlo valere, alla stregua di un metro didiligenza da quest’ultimo esigibile, ai sensi dell’art. 1176 c.c. … il clienteSalamone non è caduto, dunque, in alcuna colpevole inerzia che abbiapotuto determinare la caducazione per sopravvenuta prescrizione del suodiritto, avendo ricevuto la notifica dell’atto di precetto nel 1997, così che iltermine di prescrizione è cominciato a decorrere da tale data, visto che ilnotaio aveva omesso di effettuare le dovute verifiche e che quindi ilprefato appellato, solo allora, è venuto a conoscenza del mutuo chegravava sull’immobile garantito da ipoteca … ».1.2 Premesso che il motivo non integra il vizio di omesso esame di unfatto storico decisivo nei termini propri dell’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c., poiché la clausola di dispensa è stata espressamente presa inconsiderazione dalla Corte territoriale ed è stata oggetto di valutazione nelpercorso motivazionale della sentenza impugnata, e che dunque laNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026doglianza, pur formalmente introdotta attraverso il paradigma dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., si risolve nella sostanza nella denuncia diuna falsa applicazione di legge quanto alla decorrenza del termine diprescrizione, esso, pur riqualificato da questo giudice di legittimità ai sensidel principio iura novit curia, non è fondato.La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, in temadi responsabilità professionale del notaio, la prescrizione dell’azionerisarcitoria decorre non dal momento del compimento dell’atto, ma daquello in cui il danno si manifesta all’esterno ed è oggettivamentepercepibile dal danneggiato, alla stregua della diligenza esigibile ex art.1176 c.c. In applicazione di tale criterio, ha individuato nella notificazionedell’atto di precetto il momento in cui l’acquirente ha acquisito conoscenzadel vincolo ipotecario gravante sull’immobile.La diversa prospettazione del ricorrente, che valorizza la clausola didispensa dalle visure per anticipare alla data del rogito la decorrenza dellaprescrizione, postula un’automatica identificazione tra assunzionecontrattuale del rischio e conoscibilità giuridica del conseguente danno chenon trova riscontro nei principi regolatori della materia, correttamenteapplicati dalla Corte d’appello.Né è accoglibile la censura di cui al motivo 1 bis, perché il vizio dimotivazione, se sussistente, deve emergere dalla sentenza in sé e per séconsiderata e non dal confronto tra sentenza e circostanze estrinseche(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1227 e 1176 c.c., asserendo che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto inefficace la clausola di dispensa.2.1 Si sostiene che tale clausola avrebbe costituito parte integrante delregolamento negoziale, frutto di concorde volontà delle parti, e nonavrebbe potuto considerarsi meramente di stile, né subordinata allaesplicitazione di specifiche ragioni di urgenza. Si lamenta, pertanto, che ilNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026giudice di merito avrebbe dedotto la responsabilità professionale delricorrente dal solo rilievo della omessa indicazione nel rogito delle ragionigiustificative dell’esonero dall’obbligo di effettuare le visure, in contrastocon la giurisprudenza di legittimità che riconosce efficacia scriminante alladispensa espressamente pattuita, con conseguente esclusionedell’inadempimento e della responsabilità del notaio, e a ciò si aggiunge:«E’ vero che le ragioni di urgenza giustificative della clausola di esoneronon risultano esplicitate nella clausola, ma è altrettanto vero che le stessenon risultano contraddette, ed anzi confermate dal contenuto dell’atto divendita e precisamente dal fatto che il possesso dell'immobile era passatoimmediatamente al [OSCURATO:PERSONA], come previsto all’art. 6 del predetto rogitodel 25.09.1991 … La parte acquirente consegue da oggi il possessolegale e materiale di quanto acquistato. Oneri e diritti da oggi… ».2.2 Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale non ha escluso l’inderogabilità in astratto dell’obbligodel notaio di procedere alle visure ipotecarie e catastali, né ha negato chela responsabilità professionale possa rimanere esclusa in presenza diun’espressa dispensa derivante dalla concorde volontà delle parti, fondatasu ragioni di urgenza o su altre esigenze concrete, ovvero nel caso in cuirisulti accertato che l’acquirente fosse consapevole dei rischi dellacompravendita e ne avesse accettato le possibili conseguenze.Al contrario, la Corte d’appello ha richiamato tali principi, come elaboratidalla giurisprudenza di legittimità, rilevando tuttavia che la meritevolezzadella clausola di esonero non può essere affermata in via automatica, madeve essere verificata in concreto, avuto riguardo al carattere eccezionaledella dispensa rispetto all’ordinario contenuto dell’attività notarile nonchéalla necessità che la rinuncia alle verifiche risponda a specifici interessidelle parti, emergenti dal complessivo assetto negoziale, e non adinteressi estranei o riconducibili al professionista.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026Tale impostazione si colloca nel solco dei principi affermati da questaSuprema Corte, per cui l’obbligo del notaio di procedere alle visureipotecarie e catastali, pur rientrando ordinariamente nel contenuto dellaprestazione professionale, è suscettibile di deroga mediante espressaclausola di dispensa risultante dalla concorde volontà delle parti, purchénon meramente di stile e giustificata da esigenze concrete, tipicamenteindividuate in ragioni di urgenza della stipula o in una consapevole especifica assunzione del rischio da parte dell’acquirente (Cass. 16 marzo2006 n. 5868; Cass. 28 novembre 2007 n. 24733; Cass. 1 dicembre 2009n. 25270; Cass. 21 settembre 2009 n. 21612; Cass. 24 maggio 2019 n.14169; Cass. 12 giugno 2020 n. 11296).La Corte territoriale ha quindi correttamente dichiarato che la clausola didispensa, pur non qualificabile come meramente di stile quando sia parteintegrante del contratto, richiede, ai fini dell’esclusione della responsabilitàdel notaio, un accertamento in concreto della sua effettiva giustificazionee della rispondenza a interessi reali delle parti, accertamento che il giudicedi merito è chiamato a compiere nel caso specifico, anche alla lucedell’eccezionalità che tale rinuncia assume rispetto alla funzione digaranzia propria dell’intervento notarile.La doglianza del ricorrente, però, sotto la veste della violazione di leggemira in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle circostanzefattuali e del complessivo contesto negoziale in cui la clausola è statainserita, operazione non consentita in sede di legittimità.3. Il terzo motivo prospetta nullità della sentenza per motivazioneapparente ovvero manifestamente illogica, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.3.1 Si censura la sentenza laddove la Corte d’appello ha ritenutosussistente il nesso di causalità tra la condotta del notaio e il dannolamentato dal [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il pagamento del prezzo fosseavvenuto contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita. SiNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026sostiene che tale ricostruzione sia frutto di un iter argomentativoincoerente, in quanto in contrasto con le risultanze documentalirappresentate dall’atto di compravendita e dall’atto di donazione stipulatinella medesima data, dai quali emergerebbe che il prezzo era statointegralmente versato prima del rogito e in sua assenza. Pertanto, la Corteterritoriale avrebbe fondato la decisione su presunzioni e considerazionicongetturali, senza confrontarsi con gli elementi documentali agli atti esenza spiegare in modo logicamente coerente le ragioni per cui ilpagamento sarebbe dovuto intervenire contestualmente alla stipula, cosìpervenendo ad affermare il nesso causale tra l’omissione delle visureipotecarie e il pregiudizio lamentato.3.2 Il motivo 3 bis denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218e 1223 c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che laCorte d’appello avrebbe erroneamente determinato il quantum risarcibile,omettendo di considerare che il danno lamentato dall’acquirente sisarebbe comunque prodotto indipendentemente dall’operato del notaio,essendo già stato versato il prezzo prima della stipula del rogito.Si sostiene che, anche qualora il notaio avesse diligentemente adempiutoalla propria prestazione, l’acquirente non avrebbe potuto conseguire unasituazione economicamente più vantaggiosa, poiché, a prezzo già versato,l’esecuzione delle visure non avrebbe evitato il pregiudizio, con laconseguenza che il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato alle solespese del rogito ed esteso alle somme corrisposte per la liberazione delbene dall’ipoteca.3.3 Tutte queste censure sono inammissibili.3.3.1 La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione puntuale ecoerente, degli elementi di fatto valorizzati ai fini della ricostruzione dellasequenza negoziale e del momento del pagamento del prezzo,richiamando in particolare il contenuto dell’atto di donazione dellaprovvista, dell’assegno rilasciato in favore della parte venditrice e dell’attoNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026di compravendita, tutti recanti la medesima data del 25 settembre 1991,nonché le emergenze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, iviincluso l’interrogatorio formale della parte attrice. Su tali basi ha ritenutoprovato che il pagamento della somma di 200 milioni di lire fosseavvenuto in occasione del rogito, presso lo studio notarile, con provvistaderivante dalla donazione effettuata nello stesso giorno, traendo da talericostruzione la conseguenza che il notaio, se avesse proceduto alleverifiche ipotecarie prima della stipula, avrebbe potuto informarel’acquirente delle iscrizioni pregiudizievoli insistenti sull’immobile prima delperfezionamento dell’atto traslativo.L’argomentazione difensiva del ricorrente che la dichiarazione contenutanegli atti sull’avvenuto pagamento del prezzo implicherebbenecessariamente un versamento già eseguito in momento anteriore allastipula e al di fuori della presenza del notaio è stata espressamentescrutinata e disattesa dalla Corte d’appello, ritenendo, con apprezzamentodi fatto non illogico né contraddittorio, che la simultaneità temporale deglialla fase contestuale alla stipula del rogito. Tale valutazione si fonda suuna ricostruzione complessiva delle risultanze documentali e testimoniali esi risolve appunto in un accertamento di fatto riservato al giudice delmerito, insindacabile in sede di legittimità.3.3.2 Parimenti inammissibile è la censura introdotta con il motivo 3 bis.La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio per cui, in temadi responsabilità contrattuale del professionista, il danno risarcibilepresuppone l’accertamento di un nesso causale tra l’inadempimento e ilpregiudizio lamentato mediante un giudizio controfattuale fondato sullaregola della ragionevole certezza e volto a verificare se il cliente avrebbeconseguito una situazione economicamente più favorevole in assenzadell’inadempimento (Cass. 19 gennaio 2000 n. 566, relativa proprioNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026all’attività notarile, cui sono conformi le ben più recenti Cass. 14 febbraio2013 n. 3657 e Cass. 12 maggio 2025 n. 12627).Muovendo da tale premessa, il giudice di appello ha tuttavia accertato,con valutazione di fatto congruamente motivata, che il pagamento delprezzo di vendita era avvenuto in occasione della stipula del rogito del 25settembre 1991, con provvista donata nello stesso giorno, per cuil’omessa esecuzione delle visure ipotecarie aveva inciso causalmente sulladecisione dell’acquirente di procedere al perfezionamento dell’atto diacquisto senza essere previamente informato delle iscrizionipregiudizievoli gravanti sull’immobile. Conseguentemente, la Corteterritoriale ha escluso che il danno potesse ritenersi già irreversibilmenteprodotto prima dell’intervento notarile, ed ha coerentemente ricondottoall’inadempimento del professionista le conseguenze patrimoniali derivantidalla successiva necessità di estinguere la procedura esecutiva, qualieffetti immediati e diretti del mancato assolvimento dell’obbligoinformativo gravante sul notaio nel contesto dell’operazione negoziale.Il ricorrente apporta una ricostruzione alternativa – fondata sull’ipotesi cheil prezzo fosse stato versato in epoca anteriore e in modo del tuttoindipendente dal rogito – rispetto a quanto accertato dal giudice di merito,come se fosse in un terzo grado d’appello: la sua inconsistenza, quindi, èpiù che evidente.4. Il quarto motivo lamenta nullità della sentenza per motivazioneapparente ovvero manifestamente illogica, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c..4.1 Si censura laddove la Corte d’appello avrebbe escluso la rilevanzadella dedotta diversità tra l’immobile acquistato dall’attore e i beni suiquali risultava iscritta l’ipoteca a garanzia del mutuo fondiario concessoalla società venditrice, ravvisando la irrilevanza sul presupposto dellamancata prova dell’inesistenza delle scale M e G indicate nel contratto dimutuo, senza tuttavia confrontarsi con la documentazione prodotta, dallaNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026quale emergerebbe che l’ipoteca era stata iscritta su porzioni delfabbricato diverse da quella oggetto della compravendita, individuata nellascala A. Pertanto, la motivazione risulterebbe incongrua e priva dicoerenza logica, avendo la Corte territoriale trascurato un fatto decisivo,ritualmente addotto e documentato, idoneo a escludere il nesso diriferibilità tra l’iscrizione ipotecaria e l’unità immobiliare acquistatadall’attore.4.2 Il motivo è infondato.Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità – sia sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia nella fattispecie dellamotivazione meramente apparente o gravemente contraddittoria/illogica,riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e direttamentederivante da principi costituzionali e sovranazionali – deve emergere daltesto della sentenza impugnata, e non può essere desunto dal raffrontotra la motivazione adottata dal giudice di merito e le risultanze istruttorie,le difese di parte o una diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalricorrente (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), perché, a benguardare, ciò comporterebbe un ulteriore giudizio di merito.5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1219, 1334, 1332 e 2943 c.c., nonché degli artt. 83, 100, 112 e 115c.p.c.5.1 In sostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire efficaciainterruttiva della prescrizione alla comunicazione del 23 dicembre 1997,inviata dal difensore del danneggiato.Secondo il ricorrente, tale atto sarebbe inidoneo allo scopo perché privodei requisiti minimi richiesti dalla legge: non conterrebbe un’esplicitaintimazione di adempimento, né una precisa indicazione della pretesacreditoria fatta valere, e, inoltre, difetterebbe la spendita del potererappresentativo del difensore che lo aveva sottoscritto. La comunicazionenon avrebbe potuto, allora, produrre effetto interruttivo, con conseguenteNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026decorrenza ininterrotta del termine prescrizionale e, quindi, maturazionedella prescrizione del diritto risarcitorio azionato.5.2 Il motivo è inammissibile.Occorre innanzitutto rilevare che la prospettazione del ricorrente muovedall’assunto, non esplicitato ma inequivocamente sotteso alla censura, chein assenza di un valido atto interruttivo il termine di prescrizione avrebbedovuto decorrere senza soluzione di continuità, con conseguenteestinzione del diritto risarcitorio azionato; detto profilo, che riprende iltema della prescrizione già introdotto con il primo motivo, non viene peròargomentato in maniera sufficiente e adeguata.Manca, inoltre, una effettiva illustrazione del contenuto concreto dellacomunicazione del 1997: il motivo si limita ad affermarne l’inidoneità invia astratta, ma non indica quali specifiche espressioni sarebbero carenti oequivoche, né trascrive o riassume puntualmente il contenuto dell’atto, ilche – a prescindere dal fatto che si compierebbe così anche un vaglio dimerito - non consente di infirmare la statuizione impugnata, applicativaproprio della giurisprudenza di legittimità che insegna che per lacostituzione in mora è sufficiente un atto che contenga una dichiarazioneche manifesti, anche implicitamente, la volontà del titolare di esercitare ilproprio diritto (Cass. 18 agosto 2022 n. 24913).Né assume rilievo decisivo la mancanza di una formale procura aldifensore che ha sottoscritto la comunicazione, dato che, ai fini dellavalidità dell’atto interruttivo, l’intimazione può essere validamenteeffettuata anche da un soggetto che si presenti come incaricato dellaparte, senza necessità di un conferimento scritto del potererappresentativo, potendo questo risultare anche da elementi presuntivi odal comportamento successivo della parte (da ultimo, Cass. 25 aprile2025 n. 10916).Inoltre e soprattutto, come già anticipato la valutazione in ordine allaidoneità di un determinato atto a interrompere la prescrizione implica unNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026accertamento in fatto diretto a verificare la riconoscibilità oggettiva dellavolontà del creditore da parte del destinatario e si traduce dunque in unapprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità negli stretti limiti del vizio motivazionale ovvero della violazionedelle regole ermeneutiche applicabili (Cass. 20 maggio 2025 n. 13430).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, con motivazione ictuoculi immune da vizi logici e giuridici, che la comunicazione del 23dicembre 1997 era idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà delcreditore di far valere la pretesa risarcitoria nascente dal rapportocontroverso, correttamente deducendone l’efficacia interruttiva dellaprescrizione.La censura del ricorrente, pur formalmente prospettata come violazione dilegge, si risolve, in ultima analisi, nella contestazione del vaglio fattualecompiuto dal giudice di merito, sollecitando una rivalutazione dell’esitodell’istruttoria, non consentita in sede di legittimità.6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223e 1227 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. laddove è stata ritenutacongrua la quantificazione del danno nella misura di euro 95.000,corrispondente alla somma versata dal [OSCURATO:PERSONA] per l’estinzione dellaprocedura esecutiva.6.1 Si lamenta che il giudice d’appello abbia escluso ogni profilo diconcorso colposo dell’acquirente, nonostante la sua inerzia dopo la notificadel precetto e la mancata proposizione di iniziative idonee a limitare leconseguenze dannose, quali l’opposizione all’esecuzione. Si deduce,inoltre, che il giudice d’appello non abbia correttamente verificato il nessodi causalità fra tale condotta e il danno lamentato, né valutato se e inquale misura il pregiudizio si sarebbe comunque prodottoindipendentemente dall’adempimento dell’obbligazione professionale.6.2 Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026La Corte di appello ha preso in esame la questione, escludendo, conargomentazione logica e completa, che la condotta dell’acquirente potesseintegrare un concorso colposo rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., e ciòsul rilievo che il pagamento era stato finalizzato a evitare la perditadell’immobile e che non risultava dimostrato che l’adozione di iniziativealternative – quali l’opposizione alla procedura esecutiva – avrebbe conragionevole probabilità condotto all’eliminazione o alla riduzione deldanno.Tale valutazione si inserisce, d'altronde, nel solco del consolidatoorientamento per cui il concorso di colpa del danneggiato postula nonsoltanto l’esistenza di una condotta astrattamente imprudente o omissiva,ma altresì che la prova che questa abbia concretamente contribuito allaproduzione o all’aggravamento del danno, secondo un giudiziocontrofattuale fondato su un criterio di regolarità causale. E nel caso dispecie, la Corte territoriale ha ritenuto che l’inerzia lamentata dalricorrente non fosse attestata da elementi idonei a dimostrare che unadiversa condotta del danneggiato avrebbe evitato o ridotto il pregiudizio,evidenziando l’assenza di prova di una sicura o altamente probabile utilitàdelle iniziative difensive prospettate in via ipotetica.La doglianza del ricorrente, nella sostanza, mira ancora una volta asostituire alla valutazione compiuta dal giudice di merito un diversoapprezzamento della condotta del danneggiato e delle sue conseguenze,sollecitando una rivisitazione del giudizio di fatto in ordine alla causalitàdell’aggravamento del danno, incorrendo così nella illegittimità.7. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1260, 1264, 1407, 2558, 2560, 2967 e 2952 c.c. nonché degli artt. 100,112 e 115 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha ritenuto fondatal’eccezione di prescrizione annuale del diritto di manleva sollevata dallacompagnia assicuratrice.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/20267.1 Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto principaledella opponibilità al notaio della cessione del contratto di assicurazionedalla compagnia originaria alla società subentrante e, conseguentemente,sulla legittimazione di quest’ultima a eccepire la prescrizione. Si assumeche, in assenza di rituale notificazione o accettazione della cessione, iltrasferimento del rapporto assicurativo non poteva essere opposto, con laconseguenza che il primo atto di chiamata in causa della compagniaoriginariamente contraente sarebbe stato idoneo a interrompere il termineprescrizionale anche nei confronti della società successivamente evocata.7.2 La doglianza non è fondata.È vero che la Corte d’appello, nella ricostruzione dello svolgimento delprocesso, dà atto che il notaio, costituendosi nel giudizio di primo grado,aveva contestualmente chiesto di essere autorizzato alla chiamata incausa della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], GruppoToro. Tuttavia, la sentenza non ha fondato la decisione sul profilodell’opponibilità o meno della cessione del ramo d’azienda, né sull’idoneitàinterruttiva di tale prima iniziativa processuale, bensì sul rilievo dirimentedella maturata prescrizione annuale del diritto di manleva.In particolare, la Corte territoriale ha individuato quale atto rilevante, aifini dell’art. 2952, secondo comma, c.c., la chiamata in causa dellacompagnia assicuratrice che sarebbe stata tenuta alla garanzia, cioè dellatitolare del rapporto assicurativo per effetto della cessione del ramod’azienda, notificata in data 2 marzo 2006, ritenendola intervenuta oltre iltermine annuale decorrente dalla conoscenza del sinistro, onde haconcluso per il rigetto della domanda di manleva. Tale accertamentocostituisce la ratio decidendi della statuizione e non risulta utilmentecensurato, né sotto il profilo dell’erronea individuazione del dies a quodella prescrizione, né mediante la deduzione dell’omesso esame di unfatto decisivo idoneo a dimostrare la tempestività della domanda digaranzia proposta nei confronti del soggetto ritenuto obbligato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il ricorrente sembra invece postulare che la originaria chiamata in causadella società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], effettuata in data23 maggio 2005, fosse di per sé idonea a produrre effetti interruttivi dellaprescrizione «senza soluzione di continuità» anche nei confronti dellasuccessiva cessionaria del ramo d’azienda assicurativo. Tuttavia, taleconclusione presupporrebbe un accertamento in fatto che non può esseresvolto per la prima volta in sede di legittimità.La deduzione circa la mancata notificazione della cessione del ramod’azienda assicurativo, pur astrattamente riconducibile a una mera difesa,si rivela pertanto priva di decisività. Essa, infatti, non incidesull’accertamento dirimente compiuto dal giudice d’appello in ordine allamaturata prescrizione del diritto di manleva, fondato sulla tardività dellachiamata in causa del garante ritenuto obbligato, né è idonea a superaretale accertamento senza una diversa e non consentita ricostruzione dellasequenza fattuale rilevante ai fini prescrizionali.Il principio invocato dal ricorrente è astrattamente corretto, poiché, inbase agli artt. 1260 e 1264 c.c., la cessione del credito non produce effettinei confronti del debitore ceduto se non dal momento della notificazione odell’accettazione, con la conseguenza che quest’ultimo può legittimamenterivolgersi al creditore cedente, e la relativa deduzione integra una meradifesa, non soggetta a preclusioni. Tuttavia, ai fini dell’effetto interruttivodella prescrizione nei confronti del cessionario, tale principio presupponeappunto un accertamento in fatto — nella specie non compiuto —sulla nonopponibilità concreta della cessione ovvero la permanenza, all’esterno, diun’affidabile veste di assicuratore in capo alla società cedente.8. L’ottavo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.2505, già art. 2504 quinquies ratione temporis, 2558, 2560 e 2952 c.c.nonché degli artt. 1260, 1264, 100, 112 e 115 c.p.c., censurando laesclusione della sussistenza di una continuità aziendale tra le societàsuccedutesi nel rapporto assicurativo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/20268.1 Il giudice d’appello, pur dando atto della complessa vicenda societaria,avrebbe negato l’effetto successorio in favore della compagniaincorporante, trascurando di considerare che il conferimento del ramod’azienda assicurativo e le successive operazioni di fusione avrebberodeterminato il subentro della società finale nei rapporti assicurativi, conconseguente rilevanza, ai fini della prescrizione, degli atti interruttivicompiuti nei confronti della compagnia originaria. Si assume, pertanto,che la motivazione sul punto sia incompleta e non conforme ai principi cheregolano la successione nei contratti e la continuità dei rapportiassicurativi.8.2 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata.La Corte d’appello, infatti, non ha fondato il rigetto della domanda dimanleva sulla negazione in astratto del principio di continuità aziendalenelle ipotesi di fusione per incorporazione, bensì su un diverso epreliminare accertamento, logicamente e giuridicamente assorbente: lacircostanza che, prima della fusione per incorporazione, fosse giàintervenuta la cessione del ramo d’azienda assicurativo dalla societàoriginaria a un distinto soggetto, divenuto titolare del rapportoassicurativo.In altri termini, secondo la ricostruzione operata dal giudice d’appello, ilrapporto assicurativo non era pervenuto alla società poi risultante dallafusione quale esito diretto e immediato dell’operazione di incorporazione,bensì in forza di una pregressa cessione del ramo d’azienda, che aveva giàdeterminato il trasferimento della titolarità del rapporto a un soggettodiverso da quello inizialmente convenuto in giudizio. È tale cessione,antecedente alla fusione, a costituire il fondamento della decisione,rendendo non pertinente l’argomento che la fusione per incorporazioneavrebbe assicurato una continuità soggettiva tale da conservare gli effettiinterruttivi della chiamata in causa della prima assicurazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026Ne consegue che il motivo, nel prospettare una continuità giuridicafondata esclusivamente sulla fusione per incorporazione, prescinde dalpassaggio centrale valorizzato dalla Corte d’appello, e cioè dall’avvenutacessione del ramo d’azienda assicurativo in epoca anteriore, che aveva giàreso la società titolare del rapporto assicurativo diversa da quella citata ingiudizio dal notaio. Di qui l’irrilevanza, ai fini della decisione,dell’argomento che la chiamata in causa della prima assicurazione avrebbedispiegato effetti interruttivi nei confronti della società successivamenteincorporante.Il motivo si risolve, pertanto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della vicenda societaria, che non si confronta con la ratio postaa fondamento della sentenza impugnata e che, per ciò stesso, non èidonea a inficiarne la correttezza giuridica.9. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dicassazione seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 7.500 per compensi ed euro 200 peresborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori dilegge; condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali ad [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura di euro 7.500 per compensi ed euro 200per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessoridi legge; condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali a GeneraliNumero registro generale 18052/2023Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 14561/2026Data pubblicazione 16/05/2026Italia s.p.a., nella misura di euro 7.000 per compensi ed euro 200 peresborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori dilegge, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi