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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31536/2026

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lfredo PompeoViola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoL' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino,in parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale della medesimacittà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio aggravatodi [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA],magg i o r enne , e c on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX, minorenni, rideterminava in quattordici anni direclusione la pena di sedici anni inflitta in primo grado.Il fatto può essere così brevemente riassunto: nella notte tra il 20 e il 21gennaio, nella zona dei Murazzi del Po di Torino, [OSCURATO:PERSONA], studenteuniversitario nato nel 1999, si trovava con alcuni amici in fila per entrare nelladiscoteca «[OSCURATO:PERSONA]», collocata sul camminamento pedonale sottostanteLungo [OSCURATO:PERSONA], a circa dieci metri dal piano stradale sovrastante.

Pocoprima delle ore 00.53, dall’alto della balconata veniva lanciata una biciclettaelettrica del servizio di bike sharing Ridemovi, del peso di circa ventitréchilogrammi, che precipitava sull’area sottostante e colpiva XXXXXXXX nellazona occipitale e cervicale, provocandogli la frattura-lussazione del tratto C4-C5, con associata mielolesione cervicale, tetraplegia completa e deficitneurologico stabilizzato e irreversibile, tale da determinarne una condizione ditotale non autosufficienza.

Anche [OSCURATO:PERSONA], che si trovava accantoalla vittima, veniva sfiorato dal mezzo alla spalla, riportando però ferite lievi.Poco prima del lancio della bicicletta, alcuni ragazzi presenti in coda eranostati raggiunti da schizzi di liquido provenienti dalla medesima balconata; gliaccertamenti hanno poi stabilito che si trattava di saliva umana riconducibileal DNA di [OSCURATO:PERSONA].L’individuazione dei responsabili era il risultato dell’attività investigativaavviata nell’immediatezza del fatto.Un primo significativo contributo proveniva dalle dichiarazioni rese da unsoggetto presente sul posto, il quale, pur non avendo assistito direttamente allancio della bicicletta, riferiva di avere notato, poco prima dell’evento, ungiovane munito di skateboard nei pressi dell’area interessata.Quest’ultimo, identificato in [OSCURATO:PERSONA], si presentavaspontaneamente agli investigatori e descriveva gli spostamenti di un gruppocomposto da cinque giovani lungo [OSCURATO:PERSONA] nei momenti immediatamenteantecedenti al fatto.XXXXX riferiva, in particolare, di avere visto due ragazze –successivamente identificate in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - procederedavanti a lui su [OSCURATO:PERSONA], dal lato dei palazzi e in direzionedell’angolo con corso [OSCURATO:PERSONA].

Il teste precisava di averle seguite con losguardo sino a quell’angolo e di avere quindi visto il gruppo ricomporsi: treragazzi (poi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX), erano fermi all’angolo tra [OSCURATO:PERSONA] e corsoSan [OSCURATO:PERSONA] e le due ragazze li raggiungevano.

Da quel momento, secondo ilteste, i cinque si muovevano insieme per un breve tratto verso corso SanMaurizio; quindi i tre ragazzi sollevavano la bicicletta e la lanciavano giù dallabalaustra, mentre le due ragazze si mantenevano in prossimità del gruppo.XXXXX collocava queste ultime vicino al bidone posto nella zona dellabalconata, a circa due o tre metri dal punto in cui i tre ragazzi effettuarono illancio, e precisava che «tutti e cinque, comunque, si sono avvicinati fino allabalaustra».Le risultanze dichiarative così acquisite trovavano riscontro nell’analisidelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati,insistenti sull’area dei Murazzi, attraverso le quali era possibile ricostruire imovimenti del gruppo.Le immagini della videocamera della Questura di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 00.50.56, tre ragazzi — [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — provenire da via [OSCURATO:PERSONA],affacciarsi alla balconata dei Murazzi e, alle ore 00.51.25, XXXXXXXXXXXXXsputare verso il basso; subito dopo, il gruppo maschile si spostava.Le stesse immagini documentavano quindi l’arrivo, a breve distanza, diXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], dapprima sul marciapiede opposto, dal latodei palazzi, e poi il loro attraversamento verso il lato della balaustra.Successivamente, alle ore 00.52.11, le due ragazze riattraversavanodiagonalmente la strada in direzione dell’angolo tra [OSCURATO:PERSONA] e corsoSan [OSCURATO:PERSONA], dove, secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici di merito,si ricongiungevano con i tre ragazzi.La prima chiamata al numero di emergenza veniva effettuata alle ore00.52.56, accodata alle ore 00.52.58, con risposta dell’operatore alle ore00.53.06.Dopo il lancio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno deiragazzi si affacciava dalla balconata e il gruppo si allontanavaimmediatamente.

La fuga veniva documentata dalle telecamere: i cinquecorrevano lungo corso [OSCURATO:PERSONA], quindi rallentavano e si dividevanomomentaneamente in due piccoli gruppi in via Bava, per poi raggiungerepiazza [OSCURATO:PERSONA], dove salivano, correndo, sull’autobus della linea 10gialla.

Successivamente scendevano in via Chiesa della Salute, angolo viaCoppino, ed entravano in un distributore automatico di bevande, nel quale leimmagini li riprendevano mentre mangiavano, bevevano, scherzavano e sirelazionavano tra loro.In particolare, quanto alla posizione dei singoli, [OSCURATO:PERSONA] venivaindicato come l’autore dello sputo proveniente dalla balconata e come uno deitre soggetti che materialmente sollevarono e lanciarono la bicicletta;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concorrevano materialmentenel trasporto e nel lancio del mezzo; [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXseguivano i tre ragazzi, si ricongiungevano con loro all’angolo di corso SanMaurizio, accompagnavano gli spostamenti del gruppo sino alla zona dellancio, rimanevano a breve distanza dagli autori materiali e prendevano partealla fuga immediatamente successiva.La lettura unitaria di tali spostamenti era, inoltre, corroborata dalpreesistente legame personale tra i componenti del gruppo, composto dagiovani già tra loro amici e legati anche da rapporti sentimentali, essendoXXXXXXX la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la fidanzata diXXXXXXXXXXXXX.È entro questa cornice che i giudici di merito hanno ricostruito la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], non già in ragione di un contatto materiale con la bicicletta,pacificamente escluso, ma in forza della continuità della sua presenza nellaprogressione dell’azione comune, dal ricongiungimento con il gruppo sino allafuga dal luogo del fatto.I giudici di merito valorizzavano, inoltre, il manoscritto redatto daXXXXXXXXXXXX nell’immediatezza del fermo dell’8 febbraio 2023, ritenendolosignificativo della percezione soggettiva della vicenda quale iniziativamaturata all’interno del gruppo.

In quel testo la giovane, nel ricostruirequanto accaduto, scriveva «ci è venuta quell’idea stupida» e aggiungeva che«non avevamo intenzione di fare male a nessuno», espressioni ritenuteindicative non di un gesto isolato dei soli esecutori materiali, ma dellarappresentazione del fatto come condotta collettiva, riferita al gruppo nel suocomplesso.

La successiva modifica di tale versione, con il ridimensionamentodel significato delle espressioni contenute nel manoscritto e il richiamo allostato di ebbrezza dei giovani, veniva valutata dai giudici di merito comespiegazione postuma, non idonea a elidere il rilievo attribuito alle primedichiarazioni spontaneamente rese dalla [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tale complessiva ricostruzione, le sentenze di meritoritenevano che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si fosse esaurita in una merapresenza inerte sul luogo del fatto, ma si fosse inserita, con continuità econsapevolezza, nella progressione dell’azione comune.

La sua stabilepermanenza nel gruppo, l’accompagnamento degli spostamenti sino alla zonadel lancio, la prossimità agli autori materiali e la fuga immediatamentesuccessiva venivano, pertanto, valutati come indici convergenti di adesionealla condotta collettiva e di rafforzamento del proposito criminoso altrui,integrando un contributo concorsuale moralmente rilevante ai sensi dell’art.110 cod. pen.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando imotivi di impugnazione, di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento allasentenza di primo grado, in ordine al concorso di persone, ex art. 110 cod.pen., e, in particolare, al contributo psichico morale apportato dall’odiernaricorrente alla commissione del reato.Evidenzia la ricorrente come, secondo la ricostruzione operata dai giudicidi primo grado, l’ideazione e, per quanto di rilievo, la condivisione, in capo allaXXXXXXX, del proposito criminoso maturato nei correi sarebbero intervenutein un tempo stimato di ventisette secondi, intercorsi tra il momento in cui leragazze — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — raggiungono i tre amici all’angolo tra LungoPo [OSCURATO:PERSONA] e corso [OSCURATO:PERSONA], ai margini della balaustra, e il momentodella fuga.I giudici di appello, pur confermando la sentenza di primo grado,ricostruivano tuttavia la dinamica fattuale in termini radicalmente diversi.

Nelrispondere al motivo di gravame con il quale si deduceva che la duratacomplessiva dell’azione, contenuta nel segmento di ventisette secondicompreso tra le ore 00.52.11 e le ore 00.52.37, fosse eccessivamente breveper ricomprendere tutti i passaggi dell’azione — ideazione, condivisione,esecuzione e inizio della fuga — collocati dai giudici di primo grado entro taleristretto arco temporale, la Corte affermava che proprio la brevità dell’azionedimostrava come essa fosse stata ideata e condivisa in un momento anterioreall’esecuzione, e dunque precedente a quel segmento.

La sentenza di secondogrado, pertanto, pur confermando la pronuncia di primo grado quantoall’affermazione di responsabilità, adottava una ricostruzione diversa e, inrealtà, incompatibile con essa.Secondo la prospettazione difensiva, tale contraddittorietà investiva unpunto essenziale di entrambe le pronunce, ossia la prova della cosiddetta«causalità psichica» e, quindi, dell’efficienza causale della condotta delconcorrente morale rispetto a quella del concorrente materiale.A monte, difettava la prova del contributo concretamente apportatodall’imputata; ne discendeva l’impossibilità di individuare non solo le modalità,ma soprattutto il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito, mediantela propria condotta, al rafforzamento del proposito criminoso.

Tale incertezzasi traduceva, nella prospettiva della ricorrente, nella violazione dei principi cheregolano il concorso morale di persone nel reato, poiché investiva il nucleoessenziale della vicenda e dimostrava come i giudici di merito non fosserostati in grado di collocare né il momento ideativo e di condivisione delproposito criminoso, né la forma e l’ampiezza del contributo asseritamentefornito da [OSCURATO:PERSONA] alla sua realizzazione.La ricorrente deduceva, inoltre, che la ricostruzione accolta dai giudici diappello fosse smentita da due circostanze: da un lato, lo sputo diXXXXXXXXXXXXX dalla balaustra dei Murazzi del Po era avvenuto quando laXXXXXXX — al pari degli altri correi — si trovava ancora lontana; dall’altro,nei ventisette secondi valorizzati dalla sentenza di primo grado, la stessaXXXXXXX non aveva interloquito con i tre correi di sesso maschile.Sosteneva ancora la difesa che nessun elemento di fatto consentisse diritenere che la condotta dell’imputata avesse conferito agli autori materiali unmaggiore senso di sicurezza o avesse manifestato una chiara adesione allacondotta delittuosa.

La [OSCURATO:PERSONA], infatti, manteneva un atteggiamento deltutto inerte, senza porre in essere alcun comportamento reattivo o positivo, eneppure negativo: si limitava a seguire la progressione degli eventi e imovimenti dei correi, rimanendo a circa tre metri di distanza dai ragazzi nelmomento in cui essi scagliavano la bicicletta e, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], senzaaffacciarsi dalla balaustra da cui avveniva il lancio.

La ricorrente, pertanto,non agevolava né rafforzava il proposito degli altri, con la conseguenza che lasua condotta, in assenza di qualsivoglia contributo, anche morale, erariconducibile alla mera connivenza non punibile.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, comma 3, e 603, comma 1, cod.proc. pen., nonché mancanza di motivazione dell’ordinanza reiettiva dellarichiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata ad acquisireal fascicolo la documentazione medica relativa al trattamento di psicoterapiacui è sottoposta l’imputata presso l’ASL Città di Torino, Centro adolescenti perla prevenzione del disagio giovanile, ovvero a disporre sul punto periziad’ufficio.A fronte della richiesta, formulata con l’atto di appello e ribadita conmemoria difensiva, alla quale si era associato il procuratore generaleterritoriale, la Corte non ha pronunciato ordinanza reiettiva nel corsodell’udienza dibattimentale di secondo grado, né ha motivato la scelta di nonaccogliere l’istanza nel corpo della sentenza.La carenza di motivazione sul punto, oltre a porsi in contrasto con ilcontenuto della sentenza, che richiama più volte il positivo percorsoterapeutico svolto dall’imputata, assume ancor maggiore rilievo poiché, pernegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Cortevalorizza l’estrema gravità del fatto, in quanto commesso con modalità tipichedel branco.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis e 69cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione nel negarel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione dellapena per il reato di cui al capo di imputazione.Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata abbia valorizzato,quale elemento negativo a fondamento del diniego delle circostanzesecondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può assumere rilievosolo ove risulti specificamente indicativo di una personalità negativa e non giàquando si risolva nella mera espressione di scelte difensive.Si osserva, inoltre, che i giudici di appello non hanno in alcun modovalorizzato le ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della richiesta diriduzione della pena, limitandosi a disattenderle in modo apodittico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha esplicitato le ragioni per le quali i parametri indicatidalla difesa erano stati ritenuti non meritevoli di approfondimento ovveroinidonei a superare la valutazione espressa dal Tribunale, omettendo altresì diconsiderare che l’imputata, al momento dei fatti, aveva compiuto la maggioreetà da soli sei mesi.

La giovanissima età, unitamente allo stato diincensuratezza e agli ulteriori elementi favorevoli allegati, assumeva invece,nella prospettazione difensiva, valenza positiva ai fini del riconoscimento delleCorte di cassazione.Si denuncia, inoltre, una contraddittorietà nella valutazione delledichiarazioni rese dalla psicologa, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corted’appello ha qualificato il fatto come particolarmente grave in ragione dellemodalità tipiche dell’azione di branco, mentre la stessa professionista avevaevidenziato come l’imputata fosse altamente influenzabile proprio dalledinamiche di gruppo.Ne consegue che, se la commissione del fatto secondo modalitàriconducibili al branco è stata ritenuta elemento idoneo a giustificare il diniegodelle attenuanti generiche, la condizione di particolare suggestionabilità dellaXXXXXXX e la sua difficoltà ad imporsi nel contesto relazionale avrebberodovuto costituire oggetto di un più puntuale approfondimento e di unaspecifica valutazione motivazionale.3.

Il difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria difensiva con la quale ulteriormente argomenta in merito ai motivi diricorso e ne chiede l’accoglimento.4.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato quanto al primo motivo, mentre èfondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo.2.

Deve premettersi che il ricorso non contesta la qualificazione giuridicadel fatto in termini di tentato omicidio, né investe, se non nei limiti funzionalialla posizione della ricorrente, la ricostruzione dell’azione materiale posta inessere dagli autori del lancio.Il thema decidendum è, pertanto, circoscritto alla verifica della tenutalogica e giuridica della motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenutoche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato un contributo concorsualemoralmente rilevante al rafforzamento del proposito criminoso degli esecutorimateriali e, per tale via, alla realizzazione del tentato omicidio mediante illancio della bicicletta, e non si sia invece risolta in una mera connivenza nonpunibile.La questione deve essere esaminata alla luce del consolidato principiosecondo cui il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente unarilettura alternativa del compendio probatorio, né l’autonoma sostituzionedella valutazione degli elementi di fatto compiuta dai giudici di merito conquella prospettata dalla parte.

È stato, infatti, affermato che «in tema digiudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Ne consegue che il controllo di legittimità resta confinato alla verifica dellacompletezza, della non contraddittorietà e della tenuta logica dellamotivazione, senza possibilità di procedere a una nuova e diversaponderazione del materiale probatorio, quand’anche la lettura alternativaproposta dal ricorrente appaia, in astratto, plausibile.

Non integra, pertanto,vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali,quando la sentenza impugnata abbia fornito una ricostruzione del fattosorretta da argomentazione coerente e non manifestamente illogica.3.

Muovendo da tali coordinate, il primo motivo non può trovareaccoglimento.

La censura, pur prospettando una contraddittorietàmotivazionale, sollecita in realtà una diversa lettura della sequenza fattuale edel significato attribuito dai giudici di merito alla condotta della ricorrente; lasentenza impugnata, invece, ricostruisce il contributo concorsuale dellaXXXXXXX mediante un percorso argomentativo non manifestamente illogico,fondato sulla valutazione unitaria degli elementi acquisiti.3.1.

La censura muove, in primo luogo, dall’assunto secondo cui, sulmomento genetico del proposito criminoso, non sarebbe configurabile unareale doppia conforme, difettando una effettiva sovrapponibilità delle rationesdecidendi poste a fondamento delle due pronunce di merito.Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe collocato l’elaborazione ela condivisione del proposito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nel ristretto intervallo diventisette secondi compreso tra il riattraversamento diagonale della strada daparte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ripreso alle ore 00.52.11 in direzione dell’angolotra [OSCURATO:PERSONA] e corso [OSCURATO:PERSONA], e la fuga del gruppo documentatadalla telecamera posta sullo stabile di corso [OSCURATO:PERSONA] n. 50 alle ore00.52.37, quando si vede scappare di corsa XXXXXXXXX, seguito daXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, invece, pur confermando l’affermazione diresponsabilità, avrebbe superato tale scansione temporale, ritenendo cheproprio la brevità della fase esecutiva imponesse di collocare l’ideazione e lacondivisione dell’azione in un momento anteriore, non coincidente con ilsegmento valorizzato dal primo giudice.

Da ciò deriverebbe, nella prospettivadella ricorrente, una frattura argomentativa tra le due decisioni, idonea aescludere la convergenza delle rispettive motivazioni sul punto decisivo dellacausalità psichica.L’assunto non è condivisibile.La sentenza di primo grado non afferma affatto che l’ideazione, ladeliberazione, la condivisione e l’esecuzione del fatto siano maturate, nellaloro integralità e quanto a tutti i partecipi, nel solo segmento temporaleindicato dalla difesa.

Il Tribunale ha invece valorizzato la sequenzacomplessiva dell’azione, muovendo dal momento in cui «il gruppo siricongiunge e, unito, va a prendere la bici percorrendo un tratto di corso sanMaurizio» (pag. 30 sent. primo grado), per poi osservare che, proprio perchési trattò di un’azione rapida, «deve necessariamente esservi stato un, seppurveloce, momento di confronto e di intesa» (pag. 30 sent. primo grado).La convergenza ideativa e volitiva è stata, dunque, desunta non da unascansione cronologica rigidamente confinata nei ventisette secondi evocatidalla difesa, ma dalla compattezza del gruppo, dal prelievo comune delmezzo, dal suo trasporto verso la balaustra, dall’accompagnamento delleragazze agli autori materiali e dalla fuga collettiva.

È in questo senso che ilTribunale ha affermato essere «ineludibile che vi sia stato un momento, anchese breve, istantaneo, in cui l’intenzione sia stata partecipata» (pag. 31 sent.primo grado), richiamando altresì le prime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] —«ci è venuta quell’idea stupida, non avevamo intenzione di fare male anessuno» — come «la descrizione più chiara, plastica, spontanea ed esaustivadel concorso di persone nel reato» (pag. 31 sent. primo grado).La Corte di appello, dal canto suo, non ha sovvertito tale ricostruzione,ma l’ha sviluppata, osservando che proprio la rapidità della fase esecutivarendeva ragionevole inferire che l’idea fosse stata condivisa prima delmomento terminale dell’azione, e comunque prima del prelievo della biciclettae del suo trasporto verso la balconata.

Tale argomento non introduce unadiversa piattaforma fattuale, ma esplicita una inferenza già ricavabile dallasequenza valorizzata dal primo giudice: il prelievo del mezzo, il trasportoverso il parapetto, la collocazione del gruppo in prossimità del punto di lancioe la fuga contestuale non costituiscono segmenti neutri e isolati, ma momentidi un’unica progressione delittuosa.Ne consegue che tra le due pronunce non sussiste la dedotta fratturaargomentativa.

Entrambe convergono nel ritenere che l’azione non fu ilrisultato di una iniziativa improvvisa e isolata dei soli autori materiali, ma siinserì in una dinamica di gruppo progressivamente consolidatasi, nella qualeanche la ricorrente rimase stabilmente inserita sino alla conclusione dellasequenza.In questa prospettiva, il richiamo alle parole di [OSCURATO:PERSONA], fissatenel primo scritto confessorio — «ci è venuta quell’idea stupida» — assume unrilievo tutt’altro che marginale, poiché esprime in forma sintetica mainequivoca la dimensione comune dell’ideazione, evocando un proposito nonindividuale ma condiviso.La diversa sottolineatura del momento ideativo non incide, pertanto, sullaratio decidendi, che riposa non sulla individuazione cronologica millimetricadell’istante in cui il proposito venne formulato, ma sul significato complessivodella condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’azione comune.Il punto decisivo, allora, non è costituito dalla possibilità di collocare conassoluta precisione il momento genetico del proposito criminoso, ma dallaverifica se la ricostruzione operata dai giudici di merito consenta di ritenere,secondo un percorso inferenziale non illogico, che la condotta della XXXXXXXabbia superato la soglia della mera presenza passiva.

La sentenza impugnataha dato risposta positiva, valorizzando elementi fattuali plurimi e convergenti:la presenza non occasionale nel gruppo, il ricongiungimento con gli altri inprossimità dell’area dei Murazzi, il seguito dato agli spostamenti deicoimputati, la permanenza nelle immediate vicinanze durante il prelievo e iltrasporto della bicicletta, la mancata presa di distanza e la fuga comune dopoil fatto.Né è decisivo l’ulteriore argomento, sviluppato nella memoria difensiva,secondo cui, ove l’accordo fosse stato anteriore al ricongiungimento delgruppo, non sarebbe dato comprendere su che cosa esso avrebbe potutoformarsi, non essendo ancora nota alla ricorrente la presenza della biciclettain quello specifico punto.

La responsabilità concorsuale non è stata, infatti,fondata sull’esistenza di un previo accordo avente a oggetto, già in terminicompiuti, lo specifico mezzo poi utilizzato, bensì sull’adesione consapevole allaprogressione concreta dell’azione, dopo che il mezzo venne individuato,prelevato e trasportato verso la balaustra, in un contesto nel quale laricorrente rimase stabilmente inserita nel gruppo sino alla fuga successiva allancio.3.2.

Quanto alla distinzione tra connivenza non punibile e concorsomorale, va richiamato il costante principio affermato da questa Corte secondocui la prima, risolvendosi nella mera conoscenza che altri stia per commettereo stia commettendo un reato, postula che l’agente mantenga uncomportamento meramente passivo, come tale inidoneo a integrare unaforma di partecipazione punibile; il concorso, invece, richiede che la condottadel partecipe fornisca un contributo alla realizzazione del delitto, anchesoltanto attraverso il rafforzamento del proposito criminoso degli altriconcorrenti, l’agevolazione della loro opera o, comunque, un comportamentoidoneo a facilitarne l’esecuzione e ad aumentarne la possibilità di verificazione(Sez. 1, n. 16310 del 16/12/2021, dep. 2022, Cacciola, n.m.; Sez. 1, n.40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735 - 01; Sez. 1, n. 8193 del06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 - 01).Con specifico riguardo al concorso morale, le Sezioni Unite hannoprecisato che, pur potendo il contributo causale del concorrente manifestarsil’istigazione, la determinazione all’esecuzione del delitto, l’agevolazione dellasua preparazione o consumazione, il rafforzamento dell’altrui propositocriminoso, ovvero anche la mera adesione o approvazione idonea a rimuovereostacoli alla realizzazione del reato — il giudice di merito è comunque tenuto amotivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella faseideativa o preparatoria e a precisare, in termini specifici e adeguati, sottoquale forma essa si sia manifestata e quale rapporto di causalità efficienteabbia avuto rispetto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti, nonpotendosi confondere l’atipicità della condotta concorsuale, prevista dall’art.110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226101 - 01).Ne deriva che la partecipazione psichica può estrinsecarsi nella formadell’istigazione, quando provochi o rafforzi deliberatamente l’altrui propositocriminoso, ovvero in quella dell’agevolazione, quando faciliti la preparazione ola consumazione del delitto; in entrambi i casi, il giudice deve indicare glielementi di prova dai quali desume la concreta incidenza causale delcontributo morale, poiché le massime conformi intervenute sul temarichiedono che la condotta si sia tradotta, per gli altri concorrenti, in uno«stimolo all’azione criminosa», in un «maggiore senso di sicurezza» o,comunque, in un apporto tale da consentire una più agevole commissione deldelitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del compartecipe (Sez.1, n. 4612 del 05/04/1993, Palazzini, Rv. 194696 - 01; Sez. 5, n. 2805 del22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01; Sez. 1, n. 15023 del14/02/2006, Piras, Rv. 234128 - 01; Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, dep.2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976 - 01; Sez. 1, n. 12089 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Moffa, Rv. 217347 - 01).Anche la presenza dell’imputato sul luogo dell’esecuzione del reato, ove ilfatto sia materialmente commesso da altri, deve essere valutata conparticolare rigore logico, affinché siano colti gli aspetti sintomatici idonei aqualificare il comportamento del presunto concorrente come partecipazionecriminosa e non come semplice connivenza o mera adesione morale.

Essa,infatti, può essere sufficiente a integrare il concorso solo quando, palesandouna chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirglistimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 1, n. 12431 del25/10/1994, P.G. in proc.

Soldano, Rv. 199890 - 01; Sez. 1, n. 4805 del11/03/1997, Perfetto, Rv. 207582 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013,Aloia, Rv. 257979 - 01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv.279807 - 01).Alla luce di tali principi, il contributo del partecipe non può essereaffermato in via meramente presuntiva, sulla base della sola presenza sulluogo del reato o della mera conoscenza dell’altrui proposito criminoso;occorre, invece, che sia individuato un comportamento, anche non verbale,dotato di effettiva incidenza causale sul piano psichico, nel senso delrafforzamento, dell’agevolazione o del sostegno all’altrui determinazionecriminosa.

Tale incidenza, tuttavia, può essere provata anche attraverso ilsignificato obiettivo della condotta, valutata nel suo complesso e nel concretocontesto relazionale in cui si inserisce, senza che sia necessario individuare unA tali coordinate ermeneutiche la sentenza impugnata si è coerentementeconformata.La Corte d’appello ha, infatti, rilevato che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] nonfu espressione di una presenza meramente passiva o occasionale, ma si inserìstabilmente nella sequenza criminosa.

A tal fine ha valorizzato, da un lato, ledichiarazioni del teste XXXXX, dalle quali ha tratto la compattezza del gruppoe la continuità degli spostamenti compiuti dai cinque giovani nelle fasiimmediatamente precedenti al fatto, e, dall’altro, le ammissioni della XXXXXXnel primo scritto confessorio, nel quale la giovane scrisse che «ci è venutaquell’idea stupida», così evocando un proposito condiviso e non unadeterminazione circoscritta ai soli esecutori materiali.La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA], dopo essersiricongiunta agli altri giovani, accompagnò il gruppo nella fase in cui venneindividuata e prelevata la bicicletta, seguì gli autori materiali durante iltrasporto del mezzo verso il parapetto, rimase nelle immediate vicinanze nelmomento del lancio e partecipò alla successiva fuga collettiva.

Tale condotta,valutata nella sua continuità e nel contesto della dinamica di gruppo, è stataritenuta dotata di obiettiva valenza rafforzatrice, perché idonea a confermarenegli autori materiali la comune determinazione criminosa e ad accrescerne ilsenso di reciproco sostegno nell’esecuzione del fatto.La responsabilità della ricorrente non è stata dunque fondata sul merodato della presenza sul luogo del fatto, né sull’astratto dovere di dissociarsi daun’azione altrui, ma sul significato complessivo di una condotta esteriormentepercepibile come adesione alla progressione comune.La difesa valorizza, in senso contrario, il dato che la ricorrente non fossepresente al momento dello sputo di [OSCURATO:PERSONA] e non avesse dialogatocon gli autori materiali nei ventisette secondi indicati.Si tratta, tuttavia, di argomenti non decisivi: lo sputo, pur significativo perricostruire la progressione offensiva e la consapevolezza della presenza dipersone sottostanti, non esaurisce il momento rilevante ai fini del concorsodella [OSCURATO:PERSONA], individuato nella successiva fase comune che conduce alprelievo e al lancio della bicicletta; allo stesso modo, l’assenza di un dialogoverbalmente percepibile non esclude la condivisione del proposito, quandoquesta risulti da condotte concludenti rese univoche dalla materialità dei gesti,dalla loro progressione e dal contesto spaziale in cui essi si svolgono.Gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono stati, infatti, apprezzatinella loro inscindibile concatenazione e non in modo atomistico: per questaragione l’assenza di una sollecitazione verbale, di una partecipazionemateriale al sollevamento della bicicletta o di una esplicita manifestazione diapprovazione non è decisiva, potendo il contributo morale desumersi anche dacomportamenti silenti ma concludenti, quando essi, per il contesto in cui sicollocano, siano idonei a rafforzare negli autori materiali la determinazionecriminosa e a conferire loro un maggiore senso di sicurezza.La conclusione raggiunta dalla Corte territoriale è coerente con lastruttura del concorso morale in una fattispecie plurisoggettiva caratterizzatada una forte componente imitativa e di reciproco sostegno: in vicende diquesto tipo, il contributo psichico non deve necessariamente assumere laforma dell’istigazione espressa o dell’incitamento verbale, potendo consisterenella consapevole partecipazione alla progressione comune dell’azione,quando tale partecipazione, per la sua concreta manifestazione esterna,rafforzi la coesione del gruppo, ne consolidi la determinazione e renda piùagevole il compimento del fatto.Deve, pertanto, escludersi che il ragionamento della Corte territoriale sisia risolto nell’affermazione di una responsabilità da posizione ovveronell’indebita trasformazione del mancato dissenso in prova del concorso: ilmancato dissenso, la distanza di alcuni metri dagli autori materiali nelmomento del lancio e il mancato affaccio dalla balaustra sono stati consideratinon isolatamente, ma all’interno della sequenza unitaria dell’azione, qualisegmenti di una condotta complessiva significativa, nel contesto dato, diadesione all’azione comune.La doglianza, nella parte in cui invoca una diversa lettura delcomportamento della ricorrente, sollecita una rivalutazione del fatto nonconsentita nel giudizio di legittimità.4.

Il secondo motivo è, invece, fondato.La difesa aveva richiesto, con l’atto di appello e poi con memoria, larinnovazione dell ’ istruzione dibattimentale al fine di acquisire ladocumentazione sanitaria completa relativa al trattamento di psicoterapiaintrapreso dall’imputata presso il servizio pubblico competente, ovvero, inalternativa, la disposizione di perizia d’ufficio.

La richiesta era specificamentefunzionale alla valutazione della personalità della [OSCURATO:PERSONA], della suaevoluzione successiva al fatto, del percorso intrapreso e, in definitiva, deglielementi rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio edel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.A fronte di tale istanza, la Corte territoriale non ha dato conto, nellamotivazione della sentenza, delle ragioni per le quali l’approfondimentorichiesto dovesse ritenersi superfluo o irrilevante.La lacuna motivazionale assume rilievo decisivo, poiché l’istanza nonaveva carattere meramente esplorativo, ma era collegata a un temaespressamente devoluto con il gravame e incidente sul trattamentosanzionatorio.Va ricordato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudiziodi appello, pur avendo natura eccezionale ed essendo rimessa alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, impone comunque una risposta motivataquando la richiesta sia specifica, pertinente e diretta all’acquisizione dielementi potenzialmente rilevanti rispetto ai punti della decisione investitidall’impugnazione.

Il giudice di appello può certamente disattendere l’istanzaquando ritenga di poter decidere allo stato degli atti, ma deve esplicitare leragioni per le quali l’integrazione probatoria non risulti necessaria ai fini delladecisione.Nel caso in esame, tale onere motivazionale era tanto più stringente inquanto la stessa sentenza impugnata richiama, in più passaggi, il percorsopsicologico intrapreso dall’imputata e, al tempo stesso, valorizza, ai fini deldiniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione dellapena, la gravità del fatto, la dimensione di gruppo dell’azione e l’assenza dielementi idonei a incidere positivamente sulla valutazione della personalità.Proprio tale impostazione avrebbe richiesto un confronto esplicito con larichiesta difensiva, volta ad acquisire documentazione potenzialmente utile averificare la consistenza, la serietà e l’incidenza del percorso terapeuticointrapreso, nonché a valutare se esso potesse assumere rilievo nella concretacommisurazione della pena.La motivazione risulta, pertanto, carente sul punto, non essendo datocomprendere se la Corte territoriale abbia ritenuto la documentazionerichiesta irrilevante, superflua o comunque non necessaria, né quali ragioniabbiano sorretto tale implicita valutazione.La omissione incide sul percorso argomentativo relativo al trattamentosanzionatorio e impone l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente a tale profilo, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovoesame, dando adeguata risposta alla richiesta istruttoria e rivalutando,all’esito, le questioni concernenti la pena.5.

Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.Le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allacomplessiva determinazione della pena, infatti, investono profili che dovrannoessere nuovamente valutati dal giudice del rinvio solo all’esito del necessarioscrutinio dell’istanza istruttoria rimasta priva di risposta motivata.Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio verificare se la documentazionerichiesta, ovvero gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, sianoidonei a incidere sulla valutazione della personalità dell’imputata, sullaconsistenza del percorso terapeutico intrapreso e, in definitiva, sul giudiziorelativo alle circostanze attenuanti generiche e alla concreta commisurazionedella pena.6.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteall’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale e, per l’effetto, alle attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino pernuovo giudizio sul punto.

Nel resto, il ricorso va rigettato.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri datiidentificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quantoimposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte d'appello diTorino.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lfredo PompeoViola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoL' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino,in parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale della medesimacittà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio aggravatodi [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA],magg i o r enne , e c on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX, minorenni, rideterminava in quattordici anni direclusione la pena di sedici anni inflitta in primo grado.Il fatto può essere così brevemente riassunto: nella notte tra il 20 e il 21gennaio, nella zona dei Murazzi del Po di Torino, [OSCURATO:PERSONA], studenteuniversitario nato nel 1999, si trovava con alcuni amici in fila per entrare nelladiscoteca «[OSCURATO:PERSONA]», collocata sul camminamento pedonale sottostanteLungo [OSCURATO:PERSONA], a circa dieci metri dal piano stradale sovrastante. Pocoprima delle ore 00.53, dall’alto della balconata veniva lanciata una biciclettaelettrica del servizio di bike sharing Ridemovi, del peso di circa ventitréchilogrammi, che precipitava sull’area sottostante e colpiva XXXXXXXX nellazona occipitale e cervicale, provocandogli la frattura-lussazione del tratto C4-C5, con associata mielolesione cervicale, tetraplegia completa e deficitneurologico stabilizzato e irreversibile, tale da determinarne una condizione ditotale non autosufficienza. Anche [OSCURATO:PERSONA], che si trovava accantoalla vittima, veniva sfiorato dal mezzo alla spalla, riportando però ferite lievi.Poco prima del lancio della bicicletta, alcuni ragazzi presenti in coda eranostati raggiunti da schizzi di liquido provenienti dalla medesima balconata; gliaccertamenti hanno poi stabilito che si trattava di saliva umana riconducibileal DNA di [OSCURATO:PERSONA].L’individuazione dei responsabili era il risultato dell’attività investigativaavviata nell’immediatezza del fatto.Un primo significativo contributo proveniva dalle dichiarazioni rese da unsoggetto presente sul posto, il quale, pur non avendo assistito direttamente allancio della bicicletta, riferiva di avere notato, poco prima dell’evento, ungiovane munito di skateboard nei pressi dell’area interessata.Quest’ultimo, identificato in [OSCURATO:PERSONA], si presentavaspontaneamente agli investigatori e descriveva gli spostamenti di un gruppocomposto da cinque giovani lungo [OSCURATO:PERSONA] nei momenti immediatamenteantecedenti al fatto.XXXXX riferiva, in particolare, di avere visto due ragazze –successivamente identificate in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - procederedavanti a lui su [OSCURATO:PERSONA], dal lato dei palazzi e in direzionedell’angolo con corso [OSCURATO:PERSONA]. Il teste precisava di averle seguite con losguardo sino a quell’angolo e di avere quindi visto il gruppo ricomporsi: treragazzi (poi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX), erano fermi all’angolo tra [OSCURATO:PERSONA] e corsoSan [OSCURATO:PERSONA] e le due ragazze li raggiungevano. Da quel momento, secondo ilteste, i cinque si muovevano insieme per un breve tratto verso corso SanMaurizio; quindi i tre ragazzi sollevavano la bicicletta e la lanciavano giù dallabalaustra, mentre le due ragazze si mantenevano in prossimità del gruppo.XXXXX collocava queste ultime vicino al bidone posto nella zona dellabalconata, a circa due o tre metri dal punto in cui i tre ragazzi effettuarono illancio, e precisava che «tutti e cinque, comunque, si sono avvicinati fino allabalaustra».Le risultanze dichiarative così acquisite trovavano riscontro nell’analisidelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati,insistenti sull’area dei Murazzi, attraverso le quali era possibile ricostruire imovimenti del gruppo.Le immagini della videocamera della Questura di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 00.50.56, tre ragazzi — [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — provenire da via [OSCURATO:PERSONA],affacciarsi alla balconata dei Murazzi e, alle ore 00.51.25, XXXXXXXXXXXXXsputare verso il basso; subito dopo, il gruppo maschile si spostava.Le stesse immagini documentavano quindi l’arrivo, a breve distanza, diXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], dapprima sul marciapiede opposto, dal latodei palazzi, e poi il loro attraversamento verso il lato della balaustra.Successivamente, alle ore 00.52.11, le due ragazze riattraversavanodiagonalmente la strada in direzione dell’angolo tra [OSCURATO:PERSONA] e corsoSan [OSCURATO:PERSONA], dove, secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici di merito,si ricongiungevano con i tre ragazzi.La prima chiamata al numero di emergenza veniva effettuata alle ore00.52.56, accodata alle ore 00.52.58, con risposta dell’operatore alle ore00.53.06.Dopo il lancio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno deiragazzi si affacciava dalla balconata e il gruppo si allontanavaimmediatamente. La fuga veniva documentata dalle telecamere: i cinquecorrevano lungo corso [OSCURATO:PERSONA], quindi rallentavano e si dividevanomomentaneamente in due piccoli gruppi in via Bava, per poi raggiungerepiazza [OSCURATO:PERSONA], dove salivano, correndo, sull’autobus della linea 10gialla. Successivamente scendevano in via Chiesa della Salute, angolo viaCoppino, ed entravano in un distributore automatico di bevande, nel quale leimmagini li riprendevano mentre mangiavano, bevevano, scherzavano e sirelazionavano tra loro.In particolare, quanto alla posizione dei singoli, [OSCURATO:PERSONA] venivaindicato come l’autore dello sputo proveniente dalla balconata e come uno deitre soggetti che materialmente sollevarono e lanciarono la bicicletta;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concorrevano materialmentenel trasporto e nel lancio del mezzo; [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXseguivano i tre ragazzi, si ricongiungevano con loro all’angolo di corso SanMaurizio, accompagnavano gli spostamenti del gruppo sino alla zona dellancio, rimanevano a breve distanza dagli autori materiali e prendevano partealla fuga immediatamente successiva.La lettura unitaria di tali spostamenti era, inoltre, corroborata dalpreesistente legame personale tra i componenti del gruppo, composto dagiovani già tra loro amici e legati anche da rapporti sentimentali, essendoXXXXXXX la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la fidanzata diXXXXXXXXXXXXX.È entro questa cornice che i giudici di merito hanno ricostruito la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], non già in ragione di un contatto materiale con la bicicletta,pacificamente escluso, ma in forza della continuità della sua presenza nellaprogressione dell’azione comune, dal ricongiungimento con il gruppo sino allafuga dal luogo del fatto.I giudici di merito valorizzavano, inoltre, il manoscritto redatto daXXXXXXXXXXXX nell’immediatezza del fermo dell’8 febbraio 2023, ritenendolosignificativo della percezione soggettiva della vicenda quale iniziativamaturata all’interno del gruppo. In quel testo la giovane, nel ricostruirequanto accaduto, scriveva «ci è venuta quell’idea stupida» e aggiungeva che«non avevamo intenzione di fare male a nessuno», espressioni ritenuteindicative non di un gesto isolato dei soli esecutori materiali, ma dellarappresentazione del fatto come condotta collettiva, riferita al gruppo nel suocomplesso. La successiva modifica di tale versione, con il ridimensionamentodel significato delle espressioni contenute nel manoscritto e il richiamo allostato di ebbrezza dei giovani, veniva valutata dai giudici di merito comespiegazione postuma, non idonea a elidere il rilievo attribuito alle primedichiarazioni spontaneamente rese dalla [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tale complessiva ricostruzione, le sentenze di meritoritenevano che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si fosse esaurita in una merapresenza inerte sul luogo del fatto, ma si fosse inserita, con continuità econsapevolezza, nella progressione dell’azione comune. La sua stabilepermanenza nel gruppo, l’accompagnamento degli spostamenti sino alla zonadel lancio, la prossimità agli autori materiali e la fuga immediatamentesuccessiva venivano, pertanto, valutati come indici convergenti di adesionealla condotta collettiva e di rafforzamento del proposito criminoso altrui,integrando un contributo concorsuale moralmente rilevante ai sensi dell’art.110 cod. pen.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando imotivi di impugnazione, di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento allasentenza di primo grado, in ordine al concorso di persone, ex art. 110 cod.pen., e, in particolare, al contributo psichico morale apportato dall’odiernaricorrente alla commissione del reato.Evidenzia la ricorrente come, secondo la ricostruzione operata dai giudicidi primo grado, l’ideazione e, per quanto di rilievo, la condivisione, in capo allaXXXXXXX, del proposito criminoso maturato nei correi sarebbero intervenutein un tempo stimato di ventisette secondi, intercorsi tra il momento in cui leragazze — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — raggiungono i tre amici all’angolo tra LungoPo [OSCURATO:PERSONA] e corso [OSCURATO:PERSONA], ai margini della balaustra, e il momentodella fuga.I giudici di appello, pur confermando la sentenza di primo grado,ricostruivano tuttavia la dinamica fattuale in termini radicalmente diversi. Nelrispondere al motivo di gravame con il quale si deduceva che la duratacomplessiva dell’azione, contenuta nel segmento di ventisette secondicompreso tra le ore 00.52.11 e le ore 00.52.37, fosse eccessivamente breveper ricomprendere tutti i passaggi dell’azione — ideazione, condivisione,esecuzione e inizio della fuga — collocati dai giudici di primo grado entro taleristretto arco temporale, la Corte affermava che proprio la brevità dell’azionedimostrava come essa fosse stata ideata e condivisa in un momento anterioreall’esecuzione, e dunque precedente a quel segmento. La sentenza di secondogrado, pertanto, pur confermando la pronuncia di primo grado quantoall’affermazione di responsabilità, adottava una ricostruzione diversa e, inrealtà, incompatibile con essa.Secondo la prospettazione difensiva, tale contraddittorietà investiva unpunto essenziale di entrambe le pronunce, ossia la prova della cosiddetta«causalità psichica» e, quindi, dell’efficienza causale della condotta delconcorrente morale rispetto a quella del concorrente materiale.A monte, difettava la prova del contributo concretamente apportatodall’imputata; ne discendeva l’impossibilità di individuare non solo le modalità,ma soprattutto il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito, mediantela propria condotta, al rafforzamento del proposito criminoso. Tale incertezzasi traduceva, nella prospettiva della ricorrente, nella violazione dei principi cheregolano il concorso morale di persone nel reato, poiché investiva il nucleoessenziale della vicenda e dimostrava come i giudici di merito non fosserostati in grado di collocare né il momento ideativo e di condivisione delproposito criminoso, né la forma e l’ampiezza del contributo asseritamentefornito da [OSCURATO:PERSONA] alla sua realizzazione.La ricorrente deduceva, inoltre, che la ricostruzione accolta dai giudici diappello fosse smentita da due circostanze: da un lato, lo sputo diXXXXXXXXXXXXX dalla balaustra dei Murazzi del Po era avvenuto quando laXXXXXXX — al pari degli altri correi — si trovava ancora lontana; dall’altro,nei ventisette secondi valorizzati dalla sentenza di primo grado, la stessaXXXXXXX non aveva interloquito con i tre correi di sesso maschile.Sosteneva ancora la difesa che nessun elemento di fatto consentisse diritenere che la condotta dell’imputata avesse conferito agli autori materiali unmaggiore senso di sicurezza o avesse manifestato una chiara adesione allacondotta delittuosa. La [OSCURATO:PERSONA], infatti, manteneva un atteggiamento deltutto inerte, senza porre in essere alcun comportamento reattivo o positivo, eneppure negativo: si limitava a seguire la progressione degli eventi e imovimenti dei correi, rimanendo a circa tre metri di distanza dai ragazzi nelmomento in cui essi scagliavano la bicicletta e, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], senzaaffacciarsi dalla balaustra da cui avveniva il lancio. La ricorrente, pertanto,non agevolava né rafforzava il proposito degli altri, con la conseguenza che lasua condotta, in assenza di qualsivoglia contributo, anche morale, erariconducibile alla mera connivenza non punibile.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, comma 3, e 603, comma 1, cod.proc. pen., nonché mancanza di motivazione dell’ordinanza reiettiva dellarichiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata ad acquisireal fascicolo la documentazione medica relativa al trattamento di psicoterapiacui è sottoposta l’imputata presso l’ASL Città di Torino, Centro adolescenti perla prevenzione del disagio giovanile, ovvero a disporre sul punto periziad’ufficio.A fronte della richiesta, formulata con l’atto di appello e ribadita conmemoria difensiva, alla quale si era associato il procuratore generaleterritoriale, la Corte non ha pronunciato ordinanza reiettiva nel corsodell’udienza dibattimentale di secondo grado, né ha motivato la scelta di nonaccogliere l’istanza nel corpo della sentenza.La carenza di motivazione sul punto, oltre a porsi in contrasto con ilcontenuto della sentenza, che richiama più volte il positivo percorsoterapeutico svolto dall’imputata, assume ancor maggiore rilievo poiché, pernegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Cortevalorizza l’estrema gravità del fatto, in quanto commesso con modalità tipichedel branco.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis e 69cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione nel negarel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione dellapena per il reato di cui al capo di imputazione.Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata abbia valorizzato,quale elemento negativo a fondamento del diniego delle circostanzesecondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può assumere rilievosolo ove risulti specificamente indicativo di una personalità negativa e non giàquando si risolva nella mera espressione di scelte difensive.Si osserva, inoltre, che i giudici di appello non hanno in alcun modovalorizzato le ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della richiesta diriduzione della pena, limitandosi a disattenderle in modo apodittico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha esplicitato le ragioni per le quali i parametri indicatidalla difesa erano stati ritenuti non meritevoli di approfondimento ovveroinidonei a superare la valutazione espressa dal Tribunale, omettendo altresì diconsiderare che l’imputata, al momento dei fatti, aveva compiuto la maggioreetà da soli sei mesi. La giovanissima età, unitamente allo stato diincensuratezza e agli ulteriori elementi favorevoli allegati, assumeva invece,nella prospettazione difensiva, valenza positiva ai fini del riconoscimento delleCorte di cassazione.Si denuncia, inoltre, una contraddittorietà nella valutazione delledichiarazioni rese dalla psicologa, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corted’appello ha qualificato il fatto come particolarmente grave in ragione dellemodalità tipiche dell’azione di branco, mentre la stessa professionista avevaevidenziato come l’imputata fosse altamente influenzabile proprio dalledinamiche di gruppo.Ne consegue che, se la commissione del fatto secondo modalitàriconducibili al branco è stata ritenuta elemento idoneo a giustificare il diniegodelle attenuanti generiche, la condizione di particolare suggestionabilità dellaXXXXXXX e la sua difficoltà ad imporsi nel contesto relazionale avrebberodovuto costituire oggetto di un più puntuale approfondimento e di unaspecifica valutazione motivazionale.3. Il difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria difensiva con la quale ulteriormente argomenta in merito ai motivi diricorso e ne chiede l’accoglimento.4. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato quanto al primo motivo, mentre èfondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo.2. Deve premettersi che il ricorso non contesta la qualificazione giuridicadel fatto in termini di tentato omicidio, né investe, se non nei limiti funzionalialla posizione della ricorrente, la ricostruzione dell’azione materiale posta inessere dagli autori del lancio.Il thema decidendum è, pertanto, circoscritto alla verifica della tenutalogica e giuridica della motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenutoche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato un contributo concorsualemoralmente rilevante al rafforzamento del proposito criminoso degli esecutorimateriali e, per tale via, alla realizzazione del tentato omicidio mediante illancio della bicicletta, e non si sia invece risolta in una mera connivenza nonpunibile.La questione deve essere esaminata alla luce del consolidato principiosecondo cui il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente unarilettura alternativa del compendio probatorio, né l’autonoma sostituzionedella valutazione degli elementi di fatto compiuta dai giudici di merito conquella prospettata dalla parte. È stato, infatti, affermato che «in tema digiudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Ne consegue che il controllo di legittimità resta confinato alla verifica dellacompletezza, della non contraddittorietà e della tenuta logica dellamotivazione, senza possibilità di procedere a una nuova e diversaponderazione del materiale probatorio, quand’anche la lettura alternativaproposta dal ricorrente appaia, in astratto, plausibile. Non integra, pertanto,vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali,quando la sentenza impugnata abbia fornito una ricostruzione del fattosorretta da argomentazione coerente e non manifestamente illogica.3. Muovendo da tali coordinate, il primo motivo non può trovareaccoglimento. La censura, pur prospettando una contraddittorietàmotivazionale, sollecita in realtà una diversa lettura della sequenza fattuale edel significato attribuito dai giudici di merito alla condotta della ricorrente; lasentenza impugnata, invece, ricostruisce il contributo concorsuale dellaXXXXXXX mediante un percorso argomentativo non manifestamente illogico,fondato sulla valutazione unitaria degli elementi acquisiti.3.1. La censura muove, in primo luogo, dall’assunto secondo cui, sulmomento genetico del proposito criminoso, non sarebbe configurabile unareale doppia conforme, difettando una effettiva sovrapponibilità delle rationesdecidendi poste a fondamento delle due pronunce di merito.Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe collocato l’elaborazione ela condivisione del proposito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nel ristretto intervallo diventisette secondi compreso tra il riattraversamento diagonale della strada daparte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ripreso alle ore 00.52.11 in direzione dell’angolotra [OSCURATO:PERSONA] e corso [OSCURATO:PERSONA], e la fuga del gruppo documentatadalla telecamera posta sullo stabile di corso [OSCURATO:PERSONA] n. 50 alle ore00.52.37, quando si vede scappare di corsa XXXXXXXXX, seguito daXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, invece, pur confermando l’affermazione diresponsabilità, avrebbe superato tale scansione temporale, ritenendo cheproprio la brevità della fase esecutiva imponesse di collocare l’ideazione e lacondivisione dell’azione in un momento anteriore, non coincidente con ilsegmento valorizzato dal primo giudice. Da ciò deriverebbe, nella prospettivadella ricorrente, una frattura argomentativa tra le due decisioni, idonea aescludere la convergenza delle rispettive motivazioni sul punto decisivo dellacausalità psichica.L’assunto non è condivisibile.La sentenza di primo grado non afferma affatto che l’ideazione, ladeliberazione, la condivisione e l’esecuzione del fatto siano maturate, nellaloro integralità e quanto a tutti i partecipi, nel solo segmento temporaleindicato dalla difesa. Il Tribunale ha invece valorizzato la sequenzacomplessiva dell’azione, muovendo dal momento in cui «il gruppo siricongiunge e, unito, va a prendere la bici percorrendo un tratto di corso sanMaurizio» (pag. 30 sent. primo grado), per poi osservare che, proprio perchési trattò di un’azione rapida, «deve necessariamente esservi stato un, seppurveloce, momento di confronto e di intesa» (pag. 30 sent. primo grado).La convergenza ideativa e volitiva è stata, dunque, desunta non da unascansione cronologica rigidamente confinata nei ventisette secondi evocatidalla difesa, ma dalla compattezza del gruppo, dal prelievo comune delmezzo, dal suo trasporto verso la balaustra, dall’accompagnamento delleragazze agli autori materiali e dalla fuga collettiva. È in questo senso che ilTribunale ha affermato essere «ineludibile che vi sia stato un momento, anchese breve, istantaneo, in cui l’intenzione sia stata partecipata» (pag. 31 sent.primo grado), richiamando altresì le prime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] —«ci è venuta quell’idea stupida, non avevamo intenzione di fare male anessuno» — come «la descrizione più chiara, plastica, spontanea ed esaustivadel concorso di persone nel reato» (pag. 31 sent. primo grado).La Corte di appello, dal canto suo, non ha sovvertito tale ricostruzione,ma l’ha sviluppata, osservando che proprio la rapidità della fase esecutivarendeva ragionevole inferire che l’idea fosse stata condivisa prima delmomento terminale dell’azione, e comunque prima del prelievo della biciclettae del suo trasporto verso la balconata. Tale argomento non introduce unadiversa piattaforma fattuale, ma esplicita una inferenza già ricavabile dallasequenza valorizzata dal primo giudice: il prelievo del mezzo, il trasportoverso il parapetto, la collocazione del gruppo in prossimità del punto di lancioe la fuga contestuale non costituiscono segmenti neutri e isolati, ma momentidi un’unica progressione delittuosa.Ne consegue che tra le due pronunce non sussiste la dedotta fratturaargomentativa. Entrambe convergono nel ritenere che l’azione non fu ilrisultato di una iniziativa improvvisa e isolata dei soli autori materiali, ma siinserì in una dinamica di gruppo progressivamente consolidatasi, nella qualeanche la ricorrente rimase stabilmente inserita sino alla conclusione dellasequenza.In questa prospettiva, il richiamo alle parole di [OSCURATO:PERSONA], fissatenel primo scritto confessorio — «ci è venuta quell’idea stupida» — assume unrilievo tutt’altro che marginale, poiché esprime in forma sintetica mainequivoca la dimensione comune dell’ideazione, evocando un proposito nonindividuale ma condiviso.La diversa sottolineatura del momento ideativo non incide, pertanto, sullaratio decidendi, che riposa non sulla individuazione cronologica millimetricadell’istante in cui il proposito venne formulato, ma sul significato complessivodella condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’azione comune.Il punto decisivo, allora, non è costituito dalla possibilità di collocare conassoluta precisione il momento genetico del proposito criminoso, ma dallaverifica se la ricostruzione operata dai giudici di merito consenta di ritenere,secondo un percorso inferenziale non illogico, che la condotta della XXXXXXXabbia superato la soglia della mera presenza passiva. La sentenza impugnataha dato risposta positiva, valorizzando elementi fattuali plurimi e convergenti:la presenza non occasionale nel gruppo, il ricongiungimento con gli altri inprossimità dell’area dei Murazzi, il seguito dato agli spostamenti deicoimputati, la permanenza nelle immediate vicinanze durante il prelievo e iltrasporto della bicicletta, la mancata presa di distanza e la fuga comune dopoil fatto.Né è decisivo l’ulteriore argomento, sviluppato nella memoria difensiva,secondo cui, ove l’accordo fosse stato anteriore al ricongiungimento delgruppo, non sarebbe dato comprendere su che cosa esso avrebbe potutoformarsi, non essendo ancora nota alla ricorrente la presenza della biciclettain quello specifico punto. La responsabilità concorsuale non è stata, infatti,fondata sull’esistenza di un previo accordo avente a oggetto, già in terminicompiuti, lo specifico mezzo poi utilizzato, bensì sull’adesione consapevole allaprogressione concreta dell’azione, dopo che il mezzo venne individuato,prelevato e trasportato verso la balaustra, in un contesto nel quale laricorrente rimase stabilmente inserita nel gruppo sino alla fuga successiva allancio.3.2. Quanto alla distinzione tra connivenza non punibile e concorsomorale, va richiamato il costante principio affermato da questa Corte secondocui la prima, risolvendosi nella mera conoscenza che altri stia per commettereo stia commettendo un reato, postula che l’agente mantenga uncomportamento meramente passivo, come tale inidoneo a integrare unaforma di partecipazione punibile; il concorso, invece, richiede che la condottadel partecipe fornisca un contributo alla realizzazione del delitto, anchesoltanto attraverso il rafforzamento del proposito criminoso degli altriconcorrenti, l’agevolazione della loro opera o, comunque, un comportamentoidoneo a facilitarne l’esecuzione e ad aumentarne la possibilità di verificazione(Sez. 1, n. 16310 del 16/12/2021, dep. 2022, Cacciola, n.m.; Sez. 1, n.40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735 - 01; Sez. 1, n. 8193 del06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 - 01).Con specifico riguardo al concorso morale, le Sezioni Unite hannoprecisato che, pur potendo il contributo causale del concorrente manifestarsil’istigazione, la determinazione all’esecuzione del delitto, l’agevolazione dellasua preparazione o consumazione, il rafforzamento dell’altrui propositocriminoso, ovvero anche la mera adesione o approvazione idonea a rimuovereostacoli alla realizzazione del reato — il giudice di merito è comunque tenuto amotivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella faseideativa o preparatoria e a precisare, in termini specifici e adeguati, sottoquale forma essa si sia manifestata e quale rapporto di causalità efficienteabbia avuto rispetto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti, nonpotendosi confondere l’atipicità della condotta concorsuale, prevista dall’art.110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226101 - 01).Ne deriva che la partecipazione psichica può estrinsecarsi nella formadell’istigazione, quando provochi o rafforzi deliberatamente l’altrui propositocriminoso, ovvero in quella dell’agevolazione, quando faciliti la preparazione ola consumazione del delitto; in entrambi i casi, il giudice deve indicare glielementi di prova dai quali desume la concreta incidenza causale delcontributo morale, poiché le massime conformi intervenute sul temarichiedono che la condotta si sia tradotta, per gli altri concorrenti, in uno«stimolo all’azione criminosa», in un «maggiore senso di sicurezza» o,comunque, in un apporto tale da consentire una più agevole commissione deldelitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del compartecipe (Sez.1, n. 4612 del 05/04/1993, Palazzini, Rv. 194696 - 01; Sez. 5, n. 2805 del22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01; Sez. 1, n. 15023 del14/02/2006, Piras, Rv. 234128 - 01; Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, dep.2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976 - 01; Sez. 1, n. 12089 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Moffa, Rv. 217347 - 01).Anche la presenza dell’imputato sul luogo dell’esecuzione del reato, ove ilfatto sia materialmente commesso da altri, deve essere valutata conparticolare rigore logico, affinché siano colti gli aspetti sintomatici idonei aqualificare il comportamento del presunto concorrente come partecipazionecriminosa e non come semplice connivenza o mera adesione morale. Essa,infatti, può essere sufficiente a integrare il concorso solo quando, palesandouna chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirglistimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 1, n. 12431 del25/10/1994, P.G. in proc. Soldano, Rv. 199890 - 01; Sez. 1, n. 4805 del11/03/1997, Perfetto, Rv. 207582 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013,Aloia, Rv. 257979 - 01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv.279807 - 01).Alla luce di tali principi, il contributo del partecipe non può essereaffermato in via meramente presuntiva, sulla base della sola presenza sulluogo del reato o della mera conoscenza dell’altrui proposito criminoso;occorre, invece, che sia individuato un comportamento, anche non verbale,dotato di effettiva incidenza causale sul piano psichico, nel senso delrafforzamento, dell’agevolazione o del sostegno all’altrui determinazionecriminosa. Tale incidenza, tuttavia, può essere provata anche attraverso ilsignificato obiettivo della condotta, valutata nel suo complesso e nel concretocontesto relazionale in cui si inserisce, senza che sia necessario individuare unA tali coordinate ermeneutiche la sentenza impugnata si è coerentementeconformata.La Corte d’appello ha, infatti, rilevato che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] nonfu espressione di una presenza meramente passiva o occasionale, ma si inserìstabilmente nella sequenza criminosa. A tal fine ha valorizzato, da un lato, ledichiarazioni del teste XXXXX, dalle quali ha tratto la compattezza del gruppoe la continuità degli spostamenti compiuti dai cinque giovani nelle fasiimmediatamente precedenti al fatto, e, dall’altro, le ammissioni della XXXXXXnel primo scritto confessorio, nel quale la giovane scrisse che «ci è venutaquell’idea stupida», così evocando un proposito condiviso e non unadeterminazione circoscritta ai soli esecutori materiali.La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA], dopo essersiricongiunta agli altri giovani, accompagnò il gruppo nella fase in cui venneindividuata e prelevata la bicicletta, seguì gli autori materiali durante iltrasporto del mezzo verso il parapetto, rimase nelle immediate vicinanze nelmomento del lancio e partecipò alla successiva fuga collettiva. Tale condotta,valutata nella sua continuità e nel contesto della dinamica di gruppo, è stataritenuta dotata di obiettiva valenza rafforzatrice, perché idonea a confermarenegli autori materiali la comune determinazione criminosa e ad accrescerne ilsenso di reciproco sostegno nell’esecuzione del fatto.La responsabilità della ricorrente non è stata dunque fondata sul merodato della presenza sul luogo del fatto, né sull’astratto dovere di dissociarsi daun’azione altrui, ma sul significato complessivo di una condotta esteriormentepercepibile come adesione alla progressione comune.La difesa valorizza, in senso contrario, il dato che la ricorrente non fossepresente al momento dello sputo di [OSCURATO:PERSONA] e non avesse dialogatocon gli autori materiali nei ventisette secondi indicati.Si tratta, tuttavia, di argomenti non decisivi: lo sputo, pur significativo perricostruire la progressione offensiva e la consapevolezza della presenza dipersone sottostanti, non esaurisce il momento rilevante ai fini del concorsodella [OSCURATO:PERSONA], individuato nella successiva fase comune che conduce alprelievo e al lancio della bicicletta; allo stesso modo, l’assenza di un dialogoverbalmente percepibile non esclude la condivisione del proposito, quandoquesta risulti da condotte concludenti rese univoche dalla materialità dei gesti,dalla loro progressione e dal contesto spaziale in cui essi si svolgono.Gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono stati, infatti, apprezzatinella loro inscindibile concatenazione e non in modo atomistico: per questaragione l’assenza di una sollecitazione verbale, di una partecipazionemateriale al sollevamento della bicicletta o di una esplicita manifestazione diapprovazione non è decisiva, potendo il contributo morale desumersi anche dacomportamenti silenti ma concludenti, quando essi, per il contesto in cui sicollocano, siano idonei a rafforzare negli autori materiali la determinazionecriminosa e a conferire loro un maggiore senso di sicurezza.La conclusione raggiunta dalla Corte territoriale è coerente con lastruttura del concorso morale in una fattispecie plurisoggettiva caratterizzatada una forte componente imitativa e di reciproco sostegno: in vicende diquesto tipo, il contributo psichico non deve necessariamente assumere laforma dell’istigazione espressa o dell’incitamento verbale, potendo consisterenella consapevole partecipazione alla progressione comune dell’azione,quando tale partecipazione, per la sua concreta manifestazione esterna,rafforzi la coesione del gruppo, ne consolidi la determinazione e renda piùagevole il compimento del fatto.Deve, pertanto, escludersi che il ragionamento della Corte territoriale sisia risolto nell’affermazione di una responsabilità da posizione ovveronell’indebita trasformazione del mancato dissenso in prova del concorso: ilmancato dissenso, la distanza di alcuni metri dagli autori materiali nelmomento del lancio e il mancato affaccio dalla balaustra sono stati consideratinon isolatamente, ma all’interno della sequenza unitaria dell’azione, qualisegmenti di una condotta complessiva significativa, nel contesto dato, diadesione all’azione comune.La doglianza, nella parte in cui invoca una diversa lettura delcomportamento della ricorrente, sollecita una rivalutazione del fatto nonconsentita nel giudizio di legittimità.4. Il secondo motivo è, invece, fondato.La difesa aveva richiesto, con l’atto di appello e poi con memoria, larinnovazione dell ’ istruzione dibattimentale al fine di acquisire ladocumentazione sanitaria completa relativa al trattamento di psicoterapiaintrapreso dall’imputata presso il servizio pubblico competente, ovvero, inalternativa, la disposizione di perizia d’ufficio. La richiesta era specificamentefunzionale alla valutazione della personalità della [OSCURATO:PERSONA], della suaevoluzione successiva al fatto, del percorso intrapreso e, in definitiva, deglielementi rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio edel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.A fronte di tale istanza, la Corte territoriale non ha dato conto, nellamotivazione della sentenza, delle ragioni per le quali l’approfondimentorichiesto dovesse ritenersi superfluo o irrilevante.La lacuna motivazionale assume rilievo decisivo, poiché l’istanza nonaveva carattere meramente esplorativo, ma era collegata a un temaespressamente devoluto con il gravame e incidente sul trattamentosanzionatorio.Va ricordato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudiziodi appello, pur avendo natura eccezionale ed essendo rimessa alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, impone comunque una risposta motivataquando la richiesta sia specifica, pertinente e diretta all’acquisizione dielementi potenzialmente rilevanti rispetto ai punti della decisione investitidall’impugnazione. Il giudice di appello può certamente disattendere l’istanzaquando ritenga di poter decidere allo stato degli atti, ma deve esplicitare leragioni per le quali l’integrazione probatoria non risulti necessaria ai fini delladecisione.Nel caso in esame, tale onere motivazionale era tanto più stringente inquanto la stessa sentenza impugnata richiama, in più passaggi, il percorsopsicologico intrapreso dall’imputata e, al tempo stesso, valorizza, ai fini deldiniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione dellapena, la gravità del fatto, la dimensione di gruppo dell’azione e l’assenza dielementi idonei a incidere positivamente sulla valutazione della personalità.Proprio tale impostazione avrebbe richiesto un confronto esplicito con larichiesta difensiva, volta ad acquisire documentazione potenzialmente utile averificare la consistenza, la serietà e l’incidenza del percorso terapeuticointrapreso, nonché a valutare se esso potesse assumere rilievo nella concretacommisurazione della pena.La motivazione risulta, pertanto, carente sul punto, non essendo datocomprendere se la Corte territoriale abbia ritenuto la documentazionerichiesta irrilevante, superflua o comunque non necessaria, né quali ragioniabbiano sorretto tale implicita valutazione.La omissione incide sul percorso argomentativo relativo al trattamentosanzionatorio e impone l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente a tale profilo, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovoesame, dando adeguata risposta alla richiesta istruttoria e rivalutando,all’esito, le questioni concernenti la pena.5. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.Le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allacomplessiva determinazione della pena, infatti, investono profili che dovrannoessere nuovamente valutati dal giudice del rinvio solo all’esito del necessarioscrutinio dell’istanza istruttoria rimasta priva di risposta motivata.Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio verificare se la documentazionerichiesta, ovvero gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, sianoidonei a incidere sulla valutazione della personalità dell’imputata, sullaconsistenza del percorso terapeutico intrapreso e, in definitiva, sul giudiziorelativo alle circostanze attenuanti generiche e alla concreta commisurazionedella pena.6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteall’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale e, per l’effetto, alle attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino pernuovo giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso va rigettato.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri datiidentificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte d'appello diTorino. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris