CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 2000
Cassazione n. 07962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/2000 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 6 cod. pen.; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 paragrafo 1.1. sul tema della consumazione; pagg. 2 e 3 paragrafo 1.2. sulla sussistenza della aggravante della destrezza; pagg. 3 e 4 sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il