CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 14974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07758/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 61L02 F158R), con domicilio digitale presso il medesimo; -ricorrente - contro A.O.U. - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di questa domiciliato; -controricorrente - Revocazione di ordinanza di Cassazione Ric. n. 7758/2023r.g. –camerale del22/05/2024 -2- nonché sul ricorso, riunito al presente, iscritto al n. 7803/2022 r.g., vertente tra le medesime parti, entrambi avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 27735 del 22 settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: col proposto ricorso per revocazione –illustrato anche da memo- ria, iscritto due volte a r.g., tanto che si è disposta la riunione delle due impugnazioni separatamente proposte (con coeva ordinanza) – il ricorrente si duole della declaratoria di improcedibilità del suo pre- cedente ricorso, iscritto al n. 27662/2021 r.g., di cui all’ordinanza n. 27735/2022 di questa Corte, contenente condanna alle spese nei suoi confronti, per la tardività (per un giorno) del controricorso; e tuttavia nell’ordinanza impugnata si statuisce, in esito ad una valutazione, la tempestività del controricorso ai fini della liquidazione delle spese processuali, ma non vi è nella motivazione la supposi- zione di una data in cui sarebbe avvenuta la notifica del controri- corso, data rispetto alla quale evidenziare il contrasto con quanto risultante dagli atti; pertanto, l’impugnazione risulta proposta avverso un giudizio (a tanto dovendo ricondursi la decisione su cui si incentra la gravata ordinanza: per un caso analogo, cfr. Cass. , ord. 11/08/2022, n. 24672)ed è inammissibile; infatti, a tale conclusione si perviene in tutte le ipotesi di omesso o perfino errato esame di una questione processuale, anche ove que- sta sia rilevabile d’ufficio: ciò che non integra l’errore di fatto revo- catorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto,ma si traduce in una mancata o difettosa attività di giudizio di quelli, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della mo- tivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili Ric. n. 7758/2023r.g. –camerale del22/05/2024 -3- in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità: per tutte, Cass. 04/05/2023, n. 11691; l’inammissibilità della revocazione fin dalla sua fase rescindente rende privi di rilevanza tutti gli ulteriori argomenti e mezzi sviluppati nel ricorso; la liquidazione alle spese consegue alla soccombenza; va infine dato atto - ex art. 13 , co. 1 - quater d.P.R. n. 115 / 02 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione(per tutte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315); per questi motivi la Corte, dato atto dell’intervenuta riunione al presente del ri- corso iscritto al n. 7803/23 r.g., dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della con- troricorrente, liquidate in € 1.875,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed altri accessori di legge; dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. Così deciso nella cam