CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. perì. sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, dal momento che il ricorrente era autorizzato a recarsi al di fuori della propria abitazione, non si confronta con la puntuale e logica motivazione della Corte d'appello, che ha dato esaustivamente conto di come il predetto fosse stato rinvenuto al di fuori della propria abitazione in orari differenti rispetto a quelli oggetto di autorizzazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4-5); Rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di condotta abituale alla luce dei precedenti specifici del ricorrente (viene dato conto che si procede per tre episodi di evasione e Saccia è gravato da altre tre condanne per il medesimo fatto: pag. 5); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così